Cassazione Penale, Ordinanza n. 05371/2025 del 10/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di appello aveva confermato la condanna dell'imputata alla pena di mesi sei di arresto ed euro 2.000 di ammenda, con sospensione della patente per un anno, confisca del veicolo e trasmissione della decisione al Prefetto, per il reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti per la verifica dello stato di ebbrezza o di alterazione da sostanze. Nel ricorso per cassazione la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sia sulla responsabilità penale sia sul mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo che il rifiuto di soffiare nell'etilometro sarebbe stato dovuto a una crisi di panico e quindi non espressivo di una condotta arbitraria. La Corte ha ritenuto i motivi meramente ripetitivi di censure già esaminate e disattese in appello, nonché basati su una diversa lettura fattuale non consentita in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che la ricorrente non aveva formulato specifiche critiche alla motivazione della Corte di appello, limitandosi a riproporre la tesi della crisi di panico a fronte di un accertamento di merito fondato sulle dichiarazioni dell'agente operante, secondo cui l'imputata, fermata per guida pericolosa e con sintomi di assunzione di alcol, si era rifiutata di effettuare il soffio continuo richiesto dall'etilometro. Quanto all'art. 131-bis c.p., la Corte ha richiamato il principio per cui il giudizio di particolare tenuità richiede una valutazione complessiva delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o pericolo; ha quindi ritenuto corretta la valutazione della Corte territoriale e non censurabili in cassazione le ragioni di merito poste a fondamento del diniego. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 186, comma 7, cod. strada
integra il reato il rifiuto arbitrario di sottoporsi agli accertamenti clinici o strumentali finalizzati a verificare l'eventuale stato di alterazione da alcol o stupefacenti, anche mediante etilometro
art. 131-bis c.p.
la particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo
art. 133, comma primo, c.p.
criteri cui deve attenersi il giudizio sulla tenuità del fatto, considerando modalità della condotta, colpevolezza ed entità del danno o del pericolo
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito proporre una mera rilettura del fatto o delle risultanze istruttorie sotto forma di critica alla motivazione, se la censura si risolve nella riproposizione di tesi già esaminate e disattese dai giudici di merito.
- Il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti per la verifica dello stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica è penalmente rilevante quando risulti arbitrario e si inserisca in un contesto fattuale coerente con la richiesta degli operanti.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa sulla base di una valutazione complessiva delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'offesa, valutazione che appartiene primariamente al merito e non è sindacabile in cassazione se logicamente motivata.
- La deduzione di una causa giustificativa o di un diverso movente del rifiuto, quando formulata solo in via astratta e postuma senza incidere su specifici vizi logici della motivazione, non è sufficiente a fondare un motivo ammissibile di ricorso.
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