Cassazione Civile, Ordinanza n. 39165/2021 del 09/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale relativo alla determinazione della rendita di un impianto eolico. La società contribuente aveva impugnato l'atto sostenendo che la torre eolica dovesse essere esclusa dalla stima diretta, in quanto componente impiantistica funzionale al processo produttivo e non costruzione rilevante ai fini catastali. I giudici di merito avevano accolto tale tesi e la CTR aveva confermato l'annullamento dell'accertamento. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate ha dedotto la violazione dell'art. 1, comma 21, della L. n. 208 del 2015, sostenendo che la torre eolica dovesse invece essere inclusa tra le costruzioni da considerare nella stima diretta delle centrali eoliche ai fini della rendita catastale. La società resistente ha eccepito, in memoria, l'esistenza di un giudicato esterno su questioni analoghe tra le stesse parti, eccezione che la Corte ha esaminato e respinto per la natura fattuale e caso per caso dell'accertamento sulla funzionalità della torre.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto infondata l'eccezione di giudicato esterno perché la qualificazione della torre eolica come costruzione o come componente impiantistica funzionale dipende da un accertamento di merito specifico e non automaticamente estensibile ad altri impianti o ad altre fattispecie. Nel merito ha confermato la decisione della CTR, osservando che la motivazione dei giudici di appello era conforme all'orientamento già espresso dalla Cassazione: ai sensi dell'art. 1, comma 21, L. 208/2015, nella stima catastale vanno considerati suolo, costruzioni ed elementi strutturalmente connessi che accrescono qualità e utilità del bene, mentre sono esclusi macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo. La torre eolica, in base all'accertamento di fatto compiuto nel caso concreto, è stata ritenuta elemento essenziale e strumentale al processo di produzione dell'energia e quindi esclusa dalla rendita catastale. La Corte ha inoltre ritenuto la questione nuova e ha disposto la compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
la causa è stata trattata in camera di consiglio non partecipata secondo il rito camerale previsto dalla norma
art. 1, comma 21, L. 208/2015
"Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo"
la rendita catastale dei fabbricati speciali va determinata considerando suolo, costruzioni ed elementi strutturalmente connessi, ma escludendo le componenti impiantistiche funzionali al processo produttivo, anche se integrate o connesse al fabbricato
art. 1, comma 21, L. 208/2015
la norma è stata qualificata come innovativa dei criteri di stima dei fabbricati speciali e applicabile ratione temporis all'accertamento oggetto di causa
Massime di principio
- Ai fini della determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale o particolare, devono essere computati il suolo, le costruzioni e gli elementi strutturalmente connessi che accrescono qualità e utilità dell'immobile, ma devono essere esclusi i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo.
- L'indagine sulla inclusione o esclusione di un elemento dalla stima catastale richiede un accertamento in concreto della sua funzione: ciò che rileva non è la sola infissione stabile al suolo o la consistenza fisica del manufatto, ma il suo rapporto di strumentalità rispetto al processo produttivo.
- Un elemento strutturalmente connesso al bene può essere sottratto alla stima diretta se, nel caso concreto, svolge una funzione essenziale e attiva nel ciclo produttivo e non una mera funzione passiva di supporto statico.
- L'eccezione di giudicato esterno non opera automaticamente in controversie catastali fondate su beni o impianti simili, quando la verifica richiesta al giudice di merito dipende da specifiche caratteristiche funzionali del singolo bene esaminato.
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