Regolamento (UE) 2018/679
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/679 della Commissione, del 3 maggio 2018, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva forchlorfenuron in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rinnova l’approvazione del forchlorfenuron quale sostanza attiva per prodotti fitosanitari, dopo la procedura di riesame prevista dal regolamento (CE) n. 1107/2009. Contestualmente aggiorna l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, eliminando la vecchia voce in parte A e inserendo la sostanza in parte B con una nuova scadenza al 31 maggio 2033. Il rinnovo è accompagnato da condizioni specifiche, in particolare attenzione al rischio per i consumatori legato a metaboliti nelle colture di frutta con buccia commestibile.
Rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva forchlorfenuron e aggiornamento dell'elenco UE delle sostanze attive approvate nei prodotti fitosanitari.
Ambito di applicazione
Si applica alla sostanza attiva forchlorfenuron, utilizzata nei prodotti fitosanitari ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, e incide sul regime di approvazione a livello dell'Unione europea negli Stati membri. Riguarda i richiedenti del rinnovo, gli Stati membri chiamati a valutare e autorizzare i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza e, indirettamente, gli operatori della filiera agrochimica e agricola. Il regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011; non contiene esclusioni soggettive rilevanti, ma subordina l’uso alla conformità alle condizioni specifiche dell’allegato.
Rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva forchlorfenuron
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/679 rinnova l’approvazione del forchlorfenuron nell’ambito del sistema UE di autorizzazione delle sostanze attive dei prodotti fitosanitari. L’atto si colloca nel quadro del regolamento (CE) n. 1107/2009 e recepisce l’esito favorevole della procedura di valutazione del rinnovo, svolta sulla base della documentazione del richiedente, della relazione dello Stato membro relatore e delle conclusioni EFSA.
Contesto procedurale e base giuridica
La sostanza attiva forchlorfenuron era già stata iscritta nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE mediante la direttiva 2006/10/CE ed era quindi considerata approvata ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, figurando nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. La sua approvazione era inizialmente destinata a scadere il 31 ottobre 2018; la procedura di rinnovo era stata avviata nei termini previsti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, con presentazione dei fascicoli supplementari, verifica di completezza da parte dello Stato membro relatore, trasmissione della relazione di valutazione alla Commissione e all’EFSA, consultazione degli Stati membri e del richiedente, e successiva comunicazione delle conclusioni EFSA del 31 maggio 2017.
Esito della valutazione e ragioni del rinnovo
Dalla valutazione è emerso che, per uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente forchlorfenuron, risultano soddisfatti i criteri di approvazione di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. La Commissione osserva che la valutazione del rischio si basa su un numero limitato di impieghi rappresentativi, ma ciò non limita gli impieghi per i quali i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza possono essere autorizzati; per tale motivo, non viene mantenuta la precedente restrizione all’uso come fitoregolatore.
Condizioni specifiche di approvazione
Pur procedendo al rinnovo, il regolamento impone condizioni e restrizioni alla luce delle conoscenze scientifiche e tecniche attuali, in coerenza con l’articolo 14, paragrafo 1, e con l’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1107/2009. In particolare:
- gli Stati membri devono tenere conto delle conclusioni della relazione di rinnovo, incluse le appendici I e II, nell’applicazione dei principi uniformi dell’articolo 29, paragrafo 6;
- nella valutazione generale occorre prestare particolare attenzione al rischio per i consumatori derivante dalla possibile presenza di metaboliti nelle colture di frutta con buccia commestibile;
- le condizioni d’impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.
Modifica dell’elenco UE delle sostanze approvate
L’articolo 2 dispone la modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. In concreto, la voce 118 relativa al forchlorfenuron viene soppressa dalla parte A e la sostanza è inserita in parte B come nuova voce n. 122, con approvazione dal 1º giugno 2018 e scadenza al 31 maggio 2033. Questa operazione aggiorna formalmente l’elenco delle sostanze attive approvate nel diritto derivato UE.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 1º giugno 2018. La scelta della decorrenza è motivata dal fatto che il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1511 aveva prorogato la precedente scadenza della sostanza fino al 31 ottobre 2018, e la decisione di rinnovo è intervenuta prima di tale data. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Rinnovo dell’approvazione
L’approvazione della sostanza attiva forchlorfenuron è rinnovata ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009. Nell’allegato I sono indicati i dati identificativi della sostanza, la purezza minima pari a ≥ 978 g/kg, la data di approvazione 1 giugno 2018 e la scadenza dell’approvazione al 31 maggio 2033.
Condizioni e restrizioni specifiche
Ai fini dell’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri devono tenere conto delle conclusioni della relazione di rinnovo, in particolare delle appendici I e II. Nella valutazione generale va prestata particolare attenzione al rischio per i consumatori derivante dalla presenza di metaboliti nelle colture di frutta con buccia commestibile; ove necessario, le condizioni d’impiego devono includere misure di attenuazione del rischio.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato: la voce 118 relativa al forchlorfenuron è soppressa dalla parte A e una nuova voce, n. 122, è inserita in parte B con le stesse caratteristiche essenziali, inclusa la nuova scadenza del 31 maggio 2033.
Decorrenza e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1º giugno 2018. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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