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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/679

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/679 della Commissione, del 3 maggio 2018, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva forchlorfenuron in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32018R0679

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rinnova l’approvazione del forchlorfenuron quale sostanza attiva per prodotti fitosanitari, dopo la procedura di riesame prevista dal regolamento (CE) n. 1107/2009. Contestualmente aggiorna l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, eliminando la vecchia voce in parte A e inserendo la sostanza in parte B con una nuova scadenza al 31 maggio 2033. Il rinnovo è accompagnato da condizioni specifiche, in particolare attenzione al rischio per i consumatori legato a metaboliti nelle colture di frutta con buccia commestibile.

Rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva forchlorfenuron e aggiornamento dell'elenco UE delle sostanze attive approvate nei prodotti fitosanitari.

Ambito di applicazione

Si applica alla sostanza attiva forchlorfenuron, utilizzata nei prodotti fitosanitari ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, e incide sul regime di approvazione a livello dell'Unione europea negli Stati membri. Riguarda i richiedenti del rinnovo, gli Stati membri chiamati a valutare e autorizzare i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza e, indirettamente, gli operatori della filiera agrochimica e agricola. Il regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011; non contiene esclusioni soggettive rilevanti, ma subordina l’uso alla conformità alle condizioni specifiche dell’allegato.

Rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva forchlorfenuron

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/679 rinnova l’approvazione del forchlorfenuron nell’ambito del sistema UE di autorizzazione delle sostanze attive dei prodotti fitosanitari. L’atto si colloca nel quadro del regolamento (CE) n. 1107/2009 e recepisce l’esito favorevole della procedura di valutazione del rinnovo, svolta sulla base della documentazione del richiedente, della relazione dello Stato membro relatore e delle conclusioni EFSA.

Contesto procedurale e base giuridica

La sostanza attiva forchlorfenuron era già stata iscritta nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE mediante la direttiva 2006/10/CE ed era quindi considerata approvata ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, figurando nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. La sua approvazione era inizialmente destinata a scadere il 31 ottobre 2018; la procedura di rinnovo era stata avviata nei termini previsti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, con presentazione dei fascicoli supplementari, verifica di completezza da parte dello Stato membro relatore, trasmissione della relazione di valutazione alla Commissione e all’EFSA, consultazione degli Stati membri e del richiedente, e successiva comunicazione delle conclusioni EFSA del 31 maggio 2017.

Esito della valutazione e ragioni del rinnovo

Dalla valutazione è emerso che, per uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente forchlorfenuron, risultano soddisfatti i criteri di approvazione di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. La Commissione osserva che la valutazione del rischio si basa su un numero limitato di impieghi rappresentativi, ma ciò non limita gli impieghi per i quali i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza possono essere autorizzati; per tale motivo, non viene mantenuta la precedente restrizione all’uso come fitoregolatore.

Condizioni specifiche di approvazione

Pur procedendo al rinnovo, il regolamento impone condizioni e restrizioni alla luce delle conoscenze scientifiche e tecniche attuali, in coerenza con l’articolo 14, paragrafo 1, e con l’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1107/2009. In particolare:

  • gli Stati membri devono tenere conto delle conclusioni della relazione di rinnovo, incluse le appendici I e II, nell’applicazione dei principi uniformi dell’articolo 29, paragrafo 6;
  • nella valutazione generale occorre prestare particolare attenzione al rischio per i consumatori derivante dalla possibile presenza di metaboliti nelle colture di frutta con buccia commestibile;
  • le condizioni d’impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Modifica dell’elenco UE delle sostanze approvate

L’articolo 2 dispone la modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. In concreto, la voce 118 relativa al forchlorfenuron viene soppressa dalla parte A e la sostanza è inserita in parte B come nuova voce n. 122, con approvazione dal 1º giugno 2018 e scadenza al 31 maggio 2033. Questa operazione aggiorna formalmente l’elenco delle sostanze attive approvate nel diritto derivato UE.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 1º giugno 2018. La scelta della decorrenza è motivata dal fatto che il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1511 aveva prorogato la precedente scadenza della sostanza fino al 31 ottobre 2018, e la decisione di rinnovo è intervenuta prima di tale data. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Rinnovo dell’approvazione

L’approvazione della sostanza attiva forchlorfenuron è rinnovata ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009. Nell’allegato I sono indicati i dati identificativi della sostanza, la purezza minima pari a ≥ 978 g/kg, la data di approvazione 1 giugno 2018 e la scadenza dell’approvazione al 31 maggio 2033.

Condizioni e restrizioni specifiche

Ai fini dell’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri devono tenere conto delle conclusioni della relazione di rinnovo, in particolare delle appendici I e II. Nella valutazione generale va prestata particolare attenzione al rischio per i consumatori derivante dalla presenza di metaboliti nelle colture di frutta con buccia commestibile; ove necessario, le condizioni d’impiego devono includere misure di attenuazione del rischio.

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato: la voce 118 relativa al forchlorfenuron è soppressa dalla parte A e una nuova voce, n. 122, è inserita in parte B con le stesse caratteristiche essenziali, inclusa la nuova scadenza del 31 maggio 2033.

Decorrenza e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1º giugno 2018. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitarisostanze attivesicurezza alimentareagricolturasalute dei consumatori

Testo integrale

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