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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/678

Regolamento (UE) 2018/678 della Commissione, del 3 maggio 2018, che modifica e rettifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate sostanze aromatizzanti (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32018R0678

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l’elenco dell’Unione delle sostanze aromatizzanti contenuto nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008, spostando alcune sostanze dallo stato di valutazione in corso a quello di sostanze valutate sulla base dei pareri EFSA. Contestualmente corregge due errori materiali relativi a una denominazione e a numeri di identificazione nell’elenco. Per una voce, inoltre, conferma specifiche limitazioni d’uso come sostanza aromatizzante.

Modifica e rettifica dell’allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 per aggiornare l’elenco UE di talune sostanze aromatizzanti e correggere alcuni errori di denominazione/identificazione.

Ambito di applicazione

Si applica alle sostanze aromatizzanti incluse nell’elenco dell’Unione di cui all’allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008, in particolare a determinate voci con numeri FL specifici (tra cui 09.931, 12.054, 13.058, 15.004, 15.057, 15.079, 15.109, 15.113, 16.090, 16.111 e 17.038). Riguarda gli operatori del settore alimentare che utilizzano tali aromi negli e sugli alimenti nell’UE/SEE. Interviene sia sulle sostanze già valutate dall’EFSA sia sulla rettifica di errori materiali nell’elenco, con effetti diretti e immediati negli Stati membri a partire dall’entrata in vigore.

Regolamento (UE) 2018/678 della Commissione: modifica e rettifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 per determinate sostanze aromatizzanti

Il regolamento interviene sull’elenco dell’Unione delle sostanze aromatizzanti disciplinato dal regolamento (CE) n. 1334/2008, aggiornandolo alla luce di conclusioni scientifiche favorevoli dell’EFSA e correggendo alcuni errori materiali presenti nell’allegato I, parte A. La ratio dell’atto è assicurare che l’elenco rifletta lo stato aggiornato di valutazione delle sostanze e contenga denominazioni e identificativi corretti.

Contesto normativo

La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 1334/2008, che disciplina gli aromi e alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti, nonché il regolamento (CE) n. 1331/2008 sulla procedura uniforme di autorizzazione per additivi, enzimi e aromi alimentari. L’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 contiene l’elenco UE delle sostanze aromatizzanti e dei materiali di base, con le relative condizioni d’uso; tale elenco era già stato inserito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012.

Sostanze da "in corso di valutazione" a "valutate"

Il regolamento prende atto che l’EFSA ha completato la valutazione di varie sostanze identificate dai numeri FL 09.931, 13.058, 15.004, 15.057, 15.079, 15.109, 15.113, 16.090 e 16.111. Le valutazioni richiamate sono, tra le altre, FGE.72 rev.1, FGE.21 rev.4, FGE.76 rev.1, FGE.94, FGE.94 rev.2, FGE.94 rev.1 e FGE.67 rev.2. In base a tali pareri, le sostanze non destano preoccupazioni in materia di sicurezza ai livelli di assunzione alimentare stimati; per questo motivo devono figurare nell’elenco come sostanze valutate e non più come sostanze soggette a note di valutazione in corso.

Rettifiche dell’elenco

L’atto corregge inoltre due errori presenti nell’elenco dell’Unione: da un lato il nome della sostanza con n. FL 12.054, dall’altro i numeri di identificazione della sostanza con n. FL 17.038. Le correzioni sono effettuate direttamente sostituendo le voci interessate nell’allegato I, parte A.

Contenuto delle modifiche puntuali

L’allegato del regolamento sostituisce le singole voci corrispondenti ai numeri FL interessati. Per le sostanze 09.931, 13.058, 15.004, 15.057, 15.079, 15.109, 15.113, 16.090 e 16.111 vengono aggiornate le denominazioni e, ove necessario, i riferimenti identificativi, con attribuzione dell’esito EFSA. Per la voce 12.054 viene rettificata la denominazione in "2-etiltiofenolo" con i relativi dati identificativi; per la voce 17.038 vengono corretti i dati e confermate specifiche limitazioni d’uso.

Limitazioni d’uso per la voce n. FL 17.038

Per gamma-glutamil-valil-glicina (n. FL 17.038) l’allegato riporta anche requisiti di purezza/composizione e limiti massimi di impiego come sostanza aromatizzante. In particolare, l’uso è limitato a: categoria 1, massimo 50 mg/kg; categorie 2 e 5, massimo 60 mg/kg; categoria 6.3 (cereali per prima colazione), massimo 160 mg/kg; categoria 7.2, massimo 60 mg/kg; categoria 8, massimo 45 mg/kg; categoria 12, massimo 160 mg/kg; categoria 14.1, massimo 15 mg/kg; categoria 15, massimo 160 mg/kg.

Entrata in vigore ed efficacia

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È un atto obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetti immediati per gli operatori che impiegano le sostanze aromatizzanti interessate.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’elenco UE delle sostanze aromatizzanti

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 secondo l’allegato del regolamento. In sostanza, alcune sostanze già presenti nell’elenco come "in corso di valutazione" vengono riclassificate come valutate, con soppressione dei rimandi alle note da 1 a 4. Le sostanze interessate sono quelle con numeri FL 09.931, 13.058, 15.004, 15.057, 15.079, 15.109, 15.113, 16.090 e 16.111.

Rettifica di errori materiali nell’elenco

Il regolamento corregge due errori presenti nell’elenco dell’Unione: il nome della sostanza con n. FL 12.054 e i numeri di identificazione della sostanza con n. FL 17.038. Le rettifiche sono effettuate direttamente mediante sostituzione delle voci corrispondenti nell’allegato I, parte A.

Limitazioni d’uso per la sostanza n. FL 17.038

Per la voce n. FL 17.038 (gamma-glutamil-valil-glicina) l’allegato riporta una composizione/qualità della sostanza e specifiche limitazioni d’uso come sostanza aromatizzante: categoria 1 non oltre 50 mg/kg; categorie 2 e 5 non oltre 60 mg/kg; categoria 6.3 (cereali per prima colazione) non oltre 160 mg/kg; categoria 7.2 non oltre 60 mg/kg; categoria 8 non oltre 45 mg/kg; categoria 12 non oltre 160 mg/kg; categoria 14.1 non oltre 15 mg/kg; categoria 15 non oltre 160 mg/kg.

Fondamento scientifico e valutazione EFSA

La Commissione richiama le valutazioni dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), che ha concluso che le sostanze interessate non destano preoccupazioni per la sicurezza ai livelli di assunzione alimentare stimati. Il regolamento si fonda quindi sull’aggiornamento scientifico dell’elenco, in coerenza con la procedura uniforme prevista dal regolamento (CE) n. 1331/2008 e con il regolamento (CE) n. 1334/2008.

Entrata in vigore e diretta applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiearomi alimentarisicurezza alimentareetichettatura e composizione dei prodotti alimentariprocedure di autorizzazione UE

Testo integrale

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