Regolamento (UE) 2018/676
Regolamento (UE) 2018/676 della Commissione, del 3 maggio 2018, che rettifica il regolamento (UE) n. 546/2011 della Commissione recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rettifica un errore contenuto nell'allegato del regolamento (UE) n. 546/2011, relativo ai principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari. La modifica riguarda il rinvio alla normativa applicabile alla concentrazione massima ammissibile nelle acque, sostituendo il riferimento errato con quello corretto alla direttiva 98/83/CE. La rettifica mira a garantire che anche le procedure di valutazione in corso siano esaminate sulla base del criterio corretto.
Rettifica del regolamento (UE) n. 546/2011 sui principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, con correzione del riferimento normativo relativo alla qualità delle acque destinate al consumo umano.
Ambito di applicazione
Si applica ai procedimenti e alle valutazioni effettuati ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 e del regolamento (UE) n. 546/2011, in particolare ai criteri da considerare per l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari quando occorre valutare la concentrazione di sostanze attive, metaboliti rilevanti e prodotti di degradazione o di reazione nelle acque sotterranee. La rettifica incide anche sulle procedure di valutazione in corso, poiché il regolamento dichiara di dover essere applicato al più presto. È rilevante per gli Stati membri e per le autorità competenti coinvolte nell'applicazione dei principi uniformi; non introduce un nuovo regime sostanziale, ma corregge un rinvio normativo errato.
Rettifica del regolamento (UE) n. 546/2011 sui principi uniformi per i prodotti fitosanitari
Il regolamento (UE) 2018/676 della Commissione interviene come atto di rettifica del regolamento (UE) n. 546/2011, che contiene le disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 sui principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari. La Commissione rileva un errore nell'allegato relativo ai criteri da considerare nella decisione amministrativa sulla presenza di sostanze attive e relativi metaboliti nelle acque sotterranee.
Origine dell'errore e correzione del rinvio normativo
Il considerando centrale spiega che l'errore deriva dall'inserimento, nel regolamento (UE) n. 546/2011, di disposizioni già contenute nella direttiva 91/414/CEE, poi abrogata. In tale passaggio, il riferimento alla disciplina sulle acque destinate al consumo umano è risultato non corretto: il testo richiamava la direttiva 2006/118/CE, mentre avrebbe dovuto fare riferimento alla direttiva 98/83/CE del Consiglio. La rettifica ristabilisce quindi il corretto parametro normativo per la valutazione della concentrazione massima ammissibile.
Modifica puntuale dell'allegato
L'articolo 1 dispone che l'allegato, parte I, punto C. 2.5.1.2. i) del regolamento (UE) n. 546/2011 sia sostituito con il seguente criterio: "la concentrazione massima ammissibile fissata dalla direttiva 98/83/CE del Consiglio". La correzione ha natura tecnica ma è rilevante sul piano applicativo, perché orienta le autorità competenti nella verifica della compatibilità dei prodotti fitosanitari con i limiti di qualità dell'acqua potabile.
Ambito applicativo e portata pratica
La rettifica incide sui procedimenti di autorizzazione e valutazione dei prodotti fitosanitari disciplinati dal regolamento (CE) n. 1107/2009 e dal regolamento (UE) n. 546/2011. Il testo evidenzia che la modifica deve applicarsi rapidamente anche alle valutazioni in corso, così da evitare l'utilizzo del criterio errato nelle istruttorie pendenti. Non sono introdotti nuovi obblighi sostanziali per gli operatori, ma viene corretto il quadro di riferimento normativo da applicare.
Entrata in vigore e vincolatività
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come di consueto per i regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Rettifica dell'allegato del regolamento (UE) n. 546/2011
L'allegato, parte I, punto C. 2.5.1.2. i) del regolamento (UE) n. 546/2011 è sostituito. Il nuovo testo prevede che il parametro da considerare sia la "concentrazione massima ammissibile fissata dalla direttiva 98/83/CE del Consiglio". Il regolamento corregge così un rinvio che risultava erroneamente formulato in precedenza.
Finalità della correzione e applicazione alle procedure in corso
La rettifica è adottata per garantire che i principi uniformi siano applicati correttamente, anche nelle procedure di valutazione già pendenti. Il considerando indica espressamente che la modifica dovrebbe applicarsi al più presto.
Entrata in vigore e efficacia diretta
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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