Regolamento (UE) 2018/677
Regolamento (UE) 2018/677 della Commissione, del 3 maggio 2018, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso della taumatina (E 957) come esaltatore di sapidità in determinate categorie di alimenti (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l’elenco UE degli additivi alimentari autorizzati, inserendo la taumatina (E 957) come esaltatore di sapidità in due specifiche categorie di alimenti. L’autorizzazione è limitata a un livello massimo di 5 mg/kg e solo per la funzione di esaltatore di sapidità. La modifica è adottata sulla base della valutazione scientifica dell’EFSA e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.
Modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 per autorizzare l'uso della taumatina (E 957) come esaltatore di sapidità in salse e snack a base di patate, cereali, farina o amido.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore alimentare nell'Unione europea che impiegano additivi alimentari nelle categorie di alimenti interessate. Riguarda in particolare le categorie 12.6 "Salse" e 15.1 "Snack a base di patate, cereali, farina o amido", per le quali viene introdotta un'autorizzazione specifica della taumatina (E 957) a determinate condizioni d'uso. Non disciplina altri additivi né altre categorie di alimenti, salvo la modifica tecnica dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008. Si applica direttamente in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Modifica del regime UE sugli additivi alimentari: taumatina (E 957)
Il regolamento interviene sul regime europeo degli additivi alimentari modificando l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008. La finalità è estendere l’uso della taumatina (E 957), già autorizzata in varie categorie di alimenti, come esaltatore di sapidità in specifiche categorie, sulla base delle valutazioni scientifiche disponibili e della procedura uniforme prevista dal regolamento (CE) n. 1331/2008.
Contesto e base giuridica
La Commissione richiama il fatto che l’elenco UE degli additivi autorizzati può essere aggiornato tramite la procedura uniforme, su iniziativa della Commissione o a seguito di domanda. Nel caso di specie, una domanda di estensione d’uso è stata presentata il 12 novembre 2014 e resa accessibile agli Stati membri. La Commissione ha inoltre acquisito il parere dell’EFSA, come richiesto dall’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008.
Valutazioni scientifiche e sicurezza
Il provvedimento si fonda sulle pregresse valutazioni del comitato scientifico dell’alimentazione umana (1984 e 1988), che avevano ritenuto accettabile l’uso della taumatina e fissato una DGA "non specificata". L’EFSA, nel parere del 13 novembre 2015, ha valutato la sicurezza delle estensioni d’uso proposte e ha ritenuto sufficiente un confronto tra i livelli di esposizione attuali e quelli derivanti dai nuovi usi proposti. Secondo i dati riportati nel regolamento, l’esposizione stimata è considerata trascurabile e non pone problemi di sicurezza.
Limitazione funzionale e tecnico-regolatoria dell’uso
Pur in presenza di un giudizio favorevole sulla sicurezza, il legislatore europeo limita l’autorizzazione alle sole categorie in cui l’impiego dell’additivo può essere giustificato da una necessità tecnica non soddisfacibile con mezzi alternativi economicamente e tecnologicamente praticabili. Inoltre, l’uso deve restare compatibile con l’esigenza di non indurre in errore i consumatori.
Modifiche introdotte all’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008
L’allegato del regolamento inserisce la voce relativa a E 957 dopo quella di E 955 in due categorie alimentari:
- categoria 12.6 "Salse": taumatina, livello massimo 5 mg/kg, solo come esaltatore di sapidità;
- categoria 15.1 "Snack a base di patate, cereali, farina o amido": taumatina, livello massimo 5 mg/kg, solo come esaltatore di sapidità.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essendo un regolamento UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’elenco UE degli additivi alimentari
L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, che contiene l’elenco dell’Unione degli additivi autorizzati negli alimenti e le condizioni del loro uso, è modificato per introdurre una nuova autorizzazione per la taumatina (E 957).
Autorizzazione della taumatina (E 957) in categorie specifiche
Nell’allegato II, parte E, la taumatina è inserita nella categoria 12.6 "Salse" e nella categoria 15.1 "Snack a base di patate, cereali, farina o amido". In entrambe le categorie è autorizzata con livello massimo di 5 mg/kg e solo come esaltatore di sapidità.
Base scientifica e condizioni di sicurezza
La Commissione richiama le precedenti valutazioni scientifiche del comitato scientifico dell’alimentazione umana (1984 e 1988), nonché il parere EFSA del 13 novembre 2015, che ha ritenuto l’estensione degli usi e dei livelli proposti non idonea a creare problemi di sicurezza. La decisione tiene conto anche di una stima dell’esposizione considerata trascurabile.
Criterio di necessità tecnica e non ingannevolezza
L’uso della taumatina come esaltatore di sapidità è limitato alle categorie per le quali l’impiego può essere ragionevolmente considerato tecnicamente necessario, non sostituibile con altri mezzi economicamente e tecnologicamente praticabili e non idoneo a indurre in errore i consumatori.
Entrata in vigore e diretta applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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