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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/671

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/671 della Commissione, del 2 maggio 2018, che dispone la registrazione delle importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese

Normativa europea32018R0671

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone la registrazione delle importazioni di biciclette elettriche dalla Cina nell'ambito di procedimenti antidumping e antisovvenzioni già aperti. La Commissione ritiene sussistenti elementi di prova sufficienti di dumping, sovvenzioni, aumento sostanziale delle importazioni e rischio di compromissione dell'effetto riparatore di eventuali dazi futuri. La registrazione serve a consentire, se del caso e a determinate condizioni, l'applicazione retroattiva di dazi antidumping e/o compensativi sulle importazioni registrate.

Registrazione delle importazioni nell'Unione di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese ai fini di eventuali dazi antidumping e compensativi retroattivi.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell'Unione di biciclette a pedalata assistita dotate di un motore elettrico ausiliario, originarie della Repubblica popolare cinese, classificate ai codici NC 8711 60 10 ed ex 8711 60 90 (codice TARIC 8711609010). Coinvolge le autorità doganali degli Stati membri, gli importatori del prodotto in esame e le altre parti interessate nei procedimenti antidumping e antisovvenzioni. L'obbligo di registrazione dura nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento. Sono richiamati i procedimenti già aperti per dumping e sovvenzioni; il regolamento non istituisce dazi, ma prepara l'eventuale applicazione retroattiva di misure future se ne ricorreranno i presupposti.

Registrazione delle importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/671 della Commissione dispone la registrazione delle importazioni nell'Unione di biciclette a pedalata assistita dotate di motore elettrico ausiliario provenienti dalla Repubblica popolare cinese. La misura interviene nell'ambito di procedimenti antidumping e antisovvenzioni già aperti e mira a preservare l'efficacia di eventuali dazi definitivi mediante la possibile applicazione retroattiva sulle importazioni registrate, se ne ricorreranno i presupposti.

Contesto e procedimenti presupposti

La Commissione richiama due distinti procedimenti: l'inchiesta antidumping aperta il 20 ottobre 2017 e l'inchiesta antisovvenzioni aperta il 21 dicembre 2017, entrambe avviate a seguito di denunce presentate dall'European Bicycle Manufacturers Association per conto di produttori dell'Unione che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale. Il regolamento si fonda sull'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036 e sull'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1037.

Prodotto interessato

Il prodotto in esame è costituito da biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore elettrico ausiliario, originarie della RPC e attualmente classificate con i codici NC 8711 60 10 ed ex 8711 60 90, codice TARIC 8711609010. I codici sono indicati soltanto a titolo informativo e la misura opera sulle importazioni di tale prodotto nell'Unione.

Valutazione della Commissione sul dumping

Per la parte antidumping, la Commissione ritiene presenti elementi di prova sufficienti che le importazioni dalla RPC siano oggetto di dumping. La denuncia si basa su un valore normale determinato mediante i prezzi del mercato interno e, in via alternativa, sulla Svizzera ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento antidumping di base; il confronto con i prezzi all'esportazione mostra margini di dumping presunti compresi tra il 193 % e il 430 %.

La Commissione ritiene inoltre che gli importatori fossero, o avrebbero dovuto essere, informati delle pratiche contestate e del pregiudizio già con la pubblicazione dell'avviso di apertura. Quanto al pregiudizio, la denuncia evidenzia un forte deterioramento della situazione dell'industria dell'Unione, con riduzione della quota di mercato dal 42,5 % nel 2014 al 28,6 % nel periodo di denuncia, calo della redditività dal 3,4 % al 2,1 % e vendite sottocosto stimate tra il 153 % e il 206 %.

Ulteriore aumento sostanziale delle importazioni

La Commissione considera provato un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni. Poiché i dati Eurostat non consentivano una lettura completa del mercato a causa di problemi di classificazione tariffaria, la Commissione ha utilizzato i dati della dogana cinese, ritenuti attendibili e corroborati da Eurostat per il periodo disponibile, con uno sfasamento di due mesi tra esportazione e importazione.

Sulla base di tali dati, le esportazioni dalla RPC verso l'Unione aumentano dell'82 % tra novembre 2017 e febbraio 2018 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente; il volume medio mensile di tale periodo è inoltre superiore del 64 % al volume medio mensile del periodo d'inchiesta. Le obiezioni relative alla stagionalità, all'impossibilità di stoccaggio o alla necessità di divulgare i dati grezzi sono respinte dalla Commissione.

Rischio di compromissione dell'effetto riparatore dei dazi

La Commissione ritiene soddisfatto anche il terzo criterio richiesto per la registrazione: il rischio che l'aumento delle importazioni comprometta gravemente l'effetto riparatore di eventuali dazi definitivi. A ciò concorrono, da un lato, il volume crescente delle importazioni e, dall'altro, la tendenza al ribasso dei prezzi all'importazione, inferiori dell'8 % nel periodo novembre 2017-febbraio 2018 rispetto allo stesso periodo precedente e del 7 % rispetto al periodo d'inchiesta.

La Commissione sottolinea che ulteriori importazioni potrebbero verificarsi prima dell'adozione di eventuali misure provvisorie, attese non oltre il 20 luglio 2018, cioè alla fine della stagione di vendita 2018. In presenza di capacità produttiva eccedentaria nella RPC e di una politica di prezzi aggressiva, tali importazioni potrebbero rendere inefficace il successivo rimedio, salvo applicazione retroattiva.

Valutazione antisovvenzioni

Per la componente antisovvenzioni, la Commissione rileva elementi di prova sufficienti dell'esistenza di sovvenzioni compensabili, tra cui trasferimenti diretti di fondi, rinunce a entrate pubbliche e fornitura di materie prime, terreni ed energia a condizioni inferiori al valore adeguato. Tali misure sarebbero specifiche e compensabili perché condizionate alle esportazioni, all'uso preferenziale di prodotti nazionali o limitate a determinati settori, imprese o localizzazioni.

La Commissione constata anche un pregiudizio grave per l'industria dell'Unione: le esportazioni verso l'Unione sarebbero più che triplicate, da 219 mila a 703 mila unità, con aumento della quota di mercato dal 19,2 % al 33 % e conseguente impatto negativo sulla redditività. Viene inoltre riconosciuto il carattere difficilmente rimediabile del pregiudizio, poiché l'inserimento dei fornitori cinesi nelle catene di approvvigionamento degli acquirenti dell'Unione potrebbe generare una perdita permanente di quota di mercato o una riduzione durevole dei ricavi.

Effetti della registrazione e possibile applicazione retroattiva

La registrazione è disposta per preparare l'eventuale istituzione retroattiva di dazi antidumping e/o compensativi. Il regolamento precisa che il pagamento di futuri dazi dipenderà dagli esiti delle inchieste; sulla base delle denunce, il livello di eliminazione del pregiudizio è stimato al 189 % ad valorem sul valore CIF all'importazione del prodotto in esame. Per il ramo antisovvenzioni, la Commissione non è ancora in grado di stimare puntualmente l'importo della sovvenzione, ma indica comunque il medesimo livello di eliminazione del pregiudizio del 189 %.

Termini procedurali, durata e applicazione

Le parti interessate possono presentare osservazioni scritte, fornire elementi di prova o chiedere di essere sentite entro 21 giorni dalla pubblicazione del regolamento. L'obbligo di registrazione scade dopo nove mesi dalla data di entrata in vigore.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. I dati personali raccolti nell'ambito della registrazione sono trattati secondo il regolamento (CE) n. 45/2001.

Disposizioni principali

Prodotto interessato e base fattuale

Il prodotto soggetto a registrazione è costituito da biciclette a pedalata assistita con motore elettrico ausiliario, originarie della RPC, classificate nei codici NC 8711 60 10 ed ex 8711 60 90 (TARIC 8711609010). La misura si colloca nell'ambito dei procedimenti antidumping e antisovvenzioni aperti rispettivamente il 20 ottobre 2017 e il 21 dicembre 2017.

Presupposti per la registrazione

La Commissione applica l'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036 e l'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1037. Verifica: conoscenza o conoscibilità da parte degli importatori delle pratiche contestate e del pregiudizio; ulteriore aumento sostanziale delle importazioni; rischio che tale aumento comprometta gravemente l'effetto riparatore di futuri dazi. Per la componente antisovvenzioni valuta inoltre la presenza di circostanze gravi e di un pregiudizio difficilmente rimediabile causato da importazioni massicce in un periodo relativamente breve.

Elementi di prova su dumping e pregiudizio

La Commissione ritiene sufficiente la prova del dumping, con margini presunti tra il 193 % e il 430 %, fondati sul confronto tra valore normale e prezzo all'esportazione. Ritiene altresì sufficiente la prova del pregiudizio per l'industria dell'Unione, che registra calo della quota di mercato dal 42,5 % nel 2014 al 28,6 % nel periodo di denuncia, riduzione della redditività dal 3,4 % al 2,1 % e vendite sottocosto stimate tra il 153 % e il 206 %.

Aumento sostanziale delle importazioni

La Commissione considera provato un aumento sostanziale delle importazioni, utilizzando i dati della dogana cinese con uno sfasamento di due mesi rispetto alle importazioni nell'Unione. Le esportazioni dalla RPC verso l'Unione aumentano dell'82 % tra novembre 2017 e febbraio 2018 rispetto allo stesso periodo 2016-2017 e risultano del 64 % superiori al volume medio mensile del periodo d'inchiesta.

Rischio di compromissione dell'effetto riparatore

La Commissione rileva una tendenza al ribasso dei prezzi all'importazione: il prezzo medio in EUR delle importazioni dalla RPC risulta inferiore dell'8 % nel periodo novembre 2017-febbraio 2018 rispetto allo stesso periodo precedente e del 7 % rispetto al periodo d'inchiesta. Considera inoltre che ulteriori importazioni potrebbero arrivare prima dell'eventuale adozione di misure provvisorie, prevista non oltre il 20 luglio 2018, ossia a fine stagione di vendita 2018.

Sovvenzioni compensabili e pregiudizio difficilmente rimediabile

Per la componente antisovvenzioni, la Commissione ritiene che vi siano indizi sufficienti di sovvenzioni compensabili, incluse misure di trasferimento di fondi, rinuncia a entrate pubbliche e fornitura di beni o energia a condizioni vantaggiose. Rileva un forte aumento delle esportazioni, più che triplicate da 219 mila a 703 mila unità, e della quota di mercato dal 19,2 % al 33 %, con conseguente impatto negativo sulla redditività dell'industria dell'Unione e rischio di perdita permanente di quote di mercato.

Effetti della registrazione e possibile retroattività

La registrazione è disposta per consentire, se in esito alle inchieste verranno istituiti dazi antidumping e/o compensativi e ricorreranno le condizioni di legge, la riscossione retroattiva sui prodotti registrati. La Commissione indica che il futuro importo dei dazi, sulla base delle denunce, potrebbe essere fissato al livello di eliminazione del pregiudizio pari al 189 % ad valorem sul valore CIF all'importazione.

Durata e partecipazione delle parti interessate

L'obbligo di registrazione dura nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento. Le parti interessate possono presentare osservazioni scritte, elementi di prova o chiedere di essere sentite entro 21 giorni dalla pubblicazione del regolamento.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiedifesa commercialeantidumpingantisovvenzionidazi doganalicommercio internazionale

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