Regolamento (UE) 2018/685
Regolamento (UE) 2018/685 della Commissione, del 3 maggio 2018, che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di abamectina, birra, fluopyram, fluxapyroxad, idrazide maleica, polvere di semi di senape e teflutrin in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna gli LMR previsti dal regolamento (CE) n. 396/2005 per varie sostanze attive e prodotti, sulla base di domande di modifica presentate ai sensi dell’articolo 6 e delle valutazioni dell’EFSA. In alcuni casi gli LMR vengono aumentati o ridotti per specifiche colture; per il fluxapyroxad sugli agrumi si mantiene in generale la disciplina vigente, salvo il pompelmo, per il quale l’LMR è fissato a 0,3 mg/kg. Inoltre birra e polvere di semi di senape, approvate come sostanze di base, vengono inserite nell’allegato IV perché non comportano residui tali da porre rischi per il consumatore.
Modifica dei livelli massimi di residui (LMR) di abamectina, birra, fluopyram, fluxapyroxad, idrazide maleica, polvere di semi di senape e teflutrin in determinati prodotti alimentari e mangimi, mediante aggiornamento degli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica ai residui di specifici antiparassitari e sostanze di base nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale disciplinati dal regolamento (CE) n. 396/2005. Riguarda in particolare prodotti agricoli di origine vegetale e animale elencati negli allegati I, II e III del medesimo regolamento, con modifiche puntuali agli LMR per colture e derrate determinate; per birra e polvere di semi di senape vengono inoltre introdotte deroghe all’inserimento nell’allegato IV. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale, senza esclusioni territoriali specifiche; il testo è rilevante ai fini SEE.
Modifica degli LMR per abamectina, fluopyram, fluxapyroxad, idrazide maleica, teflutrin e sostanze di base
Il regolamento interviene sul regolamento (CE) n. 396/2005, che disciplina i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale. La Commissione adotta la modifica sulla base di domande presentate ai sensi dell’articolo 6 del regolamento n. 396/2005, delle valutazioni degli Stati membri e dei pareri dell’EFSA, con l’obiettivo di adeguare gli LMR a nuovi usi autorizzati e alle risultanze della valutazione del rischio.
Ambito e contesto normativo
Il provvedimento riguarda residui di abamectina, fluopyram, fluxapyroxad, idrazide maleica e teflutrin, oltre a birra e polvere di semi di senape. I considerando chiariscono che alcuni LMR erano già fissati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005, mentre per birra e polvere di semi di senape non esistevano LMR specifici e si applicava il valore di base di 0,01 mg/kg ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera b).
Iter di formazione e ruolo dell’EFSA
Le richieste di modifica riguardano, tra l’altro:
- abamectina nelle banane;
- fluopyram nella portulaca/porcellana;
- fluxapyroxad in numerose colture orticole e negli agrumi;
- teflutrin nelle carote;
- idrazide maleica in patate, aglio, scalogni e latte.
Gli Stati membri interessati hanno valutato le domande ai sensi dell’articolo 8 del regolamento n. 396/2005 e hanno trasmesso le relazioni alla Commissione. L’EFSA ha esaminato le domande e le relazioni, valutando l’esposizione dei consumatori, e ha concluso che, per le modifiche ammesse, non emerge un rischio di superamento della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento. Per il fluxapyroxad sugli agrumi, tuttavia, l’EFSA ha rilevato che i dati non consentivano di fissare un nuovo LMR per l’intero gruppo degli agrumi.
Modifiche per il fluxapyroxad sugli agrumi
Per gli agrumi la Commissione mantiene in sostanza i valori vigenti, ma dispone un’eccezione per i pompelmi. In applicazione delle linee guida dell’Unione sull’estrapolazione degli LMR, il pompelmo viene allineato al livello già vigente per le arance dolci e il relativo LMR è fissato a 0,3 mg/kg. Gli altri LMR per gli agrumi restano invariati.
Modifiche per le altre sostanze attive
Per le restanti sostanze l’EFSA ha ritenuto soddisfatti i requisiti di dati e accettabili le modifiche proposte sotto il profilo della sicurezza alimentare.
Per l’abamectina, l’allegato II viene sostituito con una tabella ampia di LMR per prodotti vegetali e animali, con definizione del residuo come somma di avermectina B1a, avermectina B1b e isomero delta-8,9 di avermectina B1a espressa come avermectina B1a. La tabella contiene numerosi limiti specifici, anche al livello del limite di determinazione analitica, e alcune note richiamano carenze informative sui metodi di analisi e sulle sperimentazioni sui residui, da riesaminare se i dati siano presentati entro il 19 novembre 2017.
Per l’idrazide maleica sono aggiornati gli LMR per diversi prodotti, con la raccomandazione dell’EFSA di aumentare i limiti per patate, aglio, scalogni e latte. Il regolamento include anche una previsione specifica per il barbaforte/rafano/cren: nel gruppo delle spezie l’LMR applicabile coincide con quello fissato per il medesimo prodotto nel gruppo degli ortaggi a radice e tubero, tenendo conto della trasformazione per essiccazione ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1.
Fluopyram e teflutrin
L’allegato III, parte A, è sostituito per fluopyram, fluxapyroxad e teflutrin. Per il fluopyram vengono fissati nuovi LMR per un ampio ventaglio di prodotti, con definizione del residuo come somma di fluopyram e fluopyram-benzamide (M25), espressa come fluopyram, per i prodotti del gruppo 1000000 eccetto il miele. Per il teflutrin sono aggiornati i livelli per varie colture, tra cui carote e altre categorie agricole.
Birra e polvere di semi di senape
Birra e polvere di semi di senape sono approvate come sostanze di base dai regolamenti di esecuzione (UE) 2017/2090 e 2017/2066. Poiché le condizioni d’uso non dovrebbero generare residui nei prodotti alimentari o nei mangimi tali da comportare rischi per il consumatore, il regolamento le inserisce nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005. L’effetto pratico è l’esclusione di tali sostanze dall’applicazione degli LMR.
Entrata in vigore e natura dell’atto
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica degli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005
L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 secondo l’allegato del regolamento. L’allegato sostituisce le colonne relative ad abamectina e idrazide maleica nell’allegato II, quelle relative a fluopyram, fluxapyroxad e teflutrin nell’allegato III, parte A, e inserisce nell’allegato IV le voci "birra" e "polvere di semi di senape".
Abamectina e idrazide maleica: revisione degli LMR
Per l’abamectina vengono fissati o aggiornati LMR per numerosi prodotti vegetali e animali, con definizione del residuo come somma di avermectina B1a, B1b e dell’isomero delta-8,9 espresso come avermectina B1a; per alcune categorie si applicano limiti al livello del limite di determinazione analitica. Per l’idrazide maleica vengono aggiornati gli LMR, con aumenti rilevanti, tra l’altro, per patate, aglio, scalogni e latte, e con la previsione specifica per il barbaforte/rafano/cren che l’LMR nel gruppo delle spezie coincide con quello fissato per il corrispondente ortaggio, tenendo conto della trasformazione per essiccazione ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
Fluopyram, fluxapyroxad e teflutrin: nuovi o aggiornati LMR
Per il fluopyram viene aggiornato un ampio elenco di LMR per prodotti vegetali e animali; la definizione del residuo, per i prodotti del gruppo 1000000 eccetto il miele, è la somma di fluopyram e fluopyram-benzamide (M25) espressa come fluopyram. Per il fluxapyroxad e il teflutrin sono sostituiti i valori degli LMR nell’allegato III, parte A, con modifiche per numerose colture. In particolare, per gli agrumi il fluxapyroxad mantiene in generale i livelli esistenti, ma il pompelmo è elevato a 0,3 mg/kg; per le altre domande l’EFSA ha ritenuto le modifiche accettabili sotto il profilo della sicurezza dei consumatori.
Inserimento di birra e polvere di semi di senape nell’allegato IV
Poiché birra e polvere di semi di senape sono approvate come sostanze di base dai regolamenti di esecuzione (UE) 2017/2090 e 2017/2066 e le loro condizioni d’uso non dovrebbero comportare residui rilevanti per la salute del consumatore, queste sostanze sono inserite nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005, con conseguente esclusione dalla disciplina degli LMR.
Fondamento procedurale e valutazione scientifica
Le domande di modifica sono state valutate dagli Stati membri interessati ai sensi dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005 e sottoposte all’EFSA, che ha esaminato il rischio per consumatori e, se del caso, per animali. La Commissione richiama che le modifiche adottate sono conformi ai requisiti dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005 e al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.
Decorrenza e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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