Cassazione Penale, Sentenza n. 47478/2022 del 15/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Tribunale di Milano che, su accordo delle parti ex art. 444 c.p.p., aveva applicato la pena per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. Il ricorrente deduceva: (1) violazione di legge ed errata qualificazione giuridica per l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 11-quater c.p., in quanto al momento del fatto sarebbe stato sottoposto al percorso di messa alla prova e non ad una misura alternativa alla detenzione; (2) difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, sostenendo che il Tribunale aveva applicato un aumento di pena non richiesto dalle parti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul secondo motivo la Corte ha rilevato un mero errore redazionale nella motivazione (indicazione errata di "due anni" anziché "due mesi") senza incidere sul dispositivo, che riproduceva la pena concordata (1 anno di reclusione e 1.400 euro di multa). Quanto al primo motivo, la Corte ha ritenuto che la censura di errata qualificazione giuridica sia ammissibile in sede di cassazione solo se l'errore è manifesto e immediatamente evincibile dal capo di imputazione o dalla sentenza; poiché la circostanza invocata dal ricorrente (sottoposizione a messa alla prova) non risultava né dall'imputazione né dalla sentenza, la doglianza è stata considerata inammissibile. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'accordo delle parti (patteggiamento); la sentenza impugnata è stata resa su accordo delle parti ai sensi di questa disposizione.
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Norma che definisce il reato per cui è stata irrogata la pena (pena applicata in base al patteggiamento).
art. 61, n. 11-quater cod. pen.
Aggravante contestata dal ricorrente; la Corte non ha invece deciso nel merito sull'applicabilità dell'aggravante perché la censura sulla qualificazione giuridica è stata ritenuta non manifestamente desumibile dagli atti e quindi inammissibile.
art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
Limita i motivi di ricorso per cassazione avverso sentenze rese su richiesta delle parti: l'erronea qualificazione giuridica è sindacabile in cassazione solo se l'errore è manifesto ed immediatamente desumibile dagli atti.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Fissa i limiti delle censure esercitabili in cassazione nei casi di patteggiamento; il ricorso era esercitato nei limiti previsti da questa disposizione.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna alle spese processuali e l'irrogazione di somme alla Cassa delle ammende per ricorsi dichiarati inammissibili; la Corte ha applicato questa misura quantificando in via equitativa 3.000 euro.
Massime di principio
- Nei patteggiamenti (art. 444 c.p.p.) il sindacato in Cassazione è molto limitato: l'errata qualificazione giuridica è ricorribile solo se l'errore è manifesto e immediatamente desumibile dal capo di imputazione o dalla sentenza.
- Gli errori redazionali o di scrittura nella motivazione che non incidono sul dispositivo e sulla pena concordata non comportano l'annullamento della sentenza se è chiaro che il dispositivo rispecchia l'accordo fra le parti.
- Per contestare l'applicazione di un'aggravante occorre che tale applicazione risulti in modo palese dalla sentenza o dall'imputazione; non è sufficiente dedurla tramite verifica documentale o ricostruzioni esterne al testo del provvedimento.
- Il ricorso inammissibile può comportare condanna alle spese e il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende; prima di proporre ricorso è importante valutare la fondatezza formale della censura e se l'errore sia effettivamente manifesto sul provvedimento impugnato.
- In fase difensiva, quando si contesta la qualificazione giuridica in sentenze patteggiate, è utile far emergere chiaramente nelle conclusioni e nel testo della sentenza (o nel capo di imputazione) la circostanza che giustifica la diversa qualificazione, affinché la contestazione possa essere riconosciuta manifestamente fondata.
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