Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47478/2022 del 15/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza del Tribunale di Milano che, su accordo delle parti ex art. 444 c.p.p., aveva applicato la pena per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. Il ricorrente deduceva: (1) violazione di legge ed errata qualificazione giuridica per l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 11-quater c.p., in quanto al momento del fatto sarebbe stato sottoposto al percorso di messa alla prova e non ad una misura alternativa alla detenzione; (2) difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, sostenendo che il Tribunale aveva applicato un aumento di pena non richiesto dalle parti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul secondo motivo la Corte ha rilevato un mero errore redazionale nella motivazione (indicazione errata di "due anni" anziché "due mesi") senza incidere sul dispositivo, che riproduceva la pena concordata (1 anno di reclusione e 1.400 euro di multa). Quanto al primo motivo, la Corte ha ritenuto che la censura di errata qualificazione giuridica sia ammissibile in sede di cassazione solo se l'errore è manifesto e immediatamente evincibile dal capo di imputazione o dalla sentenza; poiché la circostanza invocata dal ricorrente (sottoposizione a messa alla prova) non risultava né dall'imputazione né dalla sentenza, la doglianza è stata considerata inammissibile. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'accordo delle parti (patteggiamento); la sentenza impugnata è stata resa su accordo delle parti ai sensi di questa disposizione.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    Norma che definisce il reato per cui è stata irrogata la pena (pena applicata in base al patteggiamento).

  • art. 61, n. 11-quater cod. pen.

    Aggravante contestata dal ricorrente; la Corte non ha invece deciso nel merito sull'applicabilità dell'aggravante perché la censura sulla qualificazione giuridica è stata ritenuta non manifestamente desumibile dagli atti e quindi inammissibile.

  • art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.

    Limita i motivi di ricorso per cassazione avverso sentenze rese su richiesta delle parti: l'erronea qualificazione giuridica è sindacabile in cassazione solo se l'errore è manifesto ed immediatamente desumibile dagli atti.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Fissa i limiti delle censure esercitabili in cassazione nei casi di patteggiamento; il ricorso era esercitato nei limiti previsti da questa disposizione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese processuali e l'irrogazione di somme alla Cassa delle ammende per ricorsi dichiarati inammissibili; la Corte ha applicato questa misura quantificando in via equitativa 3.000 euro.

Massime di principio

  • Nei patteggiamenti (art. 444 c.p.p.) il sindacato in Cassazione è molto limitato: l'errata qualificazione giuridica è ricorribile solo se l'errore è manifesto e immediatamente desumibile dal capo di imputazione o dalla sentenza.
  • Gli errori redazionali o di scrittura nella motivazione che non incidono sul dispositivo e sulla pena concordata non comportano l'annullamento della sentenza se è chiaro che il dispositivo rispecchia l'accordo fra le parti.
  • Per contestare l'applicazione di un'aggravante occorre che tale applicazione risulti in modo palese dalla sentenza o dall'imputazione; non è sufficiente dedurla tramite verifica documentale o ricostruzioni esterne al testo del provvedimento.
  • Il ricorso inammissibile può comportare condanna alle spese e il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende; prima di proporre ricorso è importante valutare la fondatezza formale della censura e se l'errore sia effettivamente manifesto sul provvedimento impugnato.
  • In fase difensiva, quando si contesta la qualificazione giuridica in sentenze patteggiate, è utile far emergere chiaramente nelle conclusioni e nel testo della sentenza (o nel capo di imputazione) la circostanza che giustifica la diversa qualificazione, affinché la contestazione possa essere riconosciuta manifestamente fondata.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.