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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41722/2024 del 13/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna del Tribunale (25/11/2016) per il reato di cui all'art. 349, secondo comma, cod. pen. (violazione dei sigilli), deducendo in appello due motivi distinti: a) richiesta di assoluzione per assenza di elementi idonei a provare la volontà di violare il vincolo e il "tempus commissi delicti"; b) censura sulla dosimetria della pena e sul diniego delle circostanze attenuanti generiche. In Cassazione il ricorrente ha denunciato l'inosservanza degli artt. 581 e 591 c.p.p., sostenendo che i motivi di appello erano specifici.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato: l'appello era generico sia intrinsecamente (motivi astratti o inconsistenti, ad es. lamentare la mancata applicazione di attenuanti già riconosciute in primo grado) sia estrinsecamente (mancava la correlazione delle censure con le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata; non erano precisati gli elementi istruttori contestati né le ragioni per cui la valutazione del primo giudice sarebbe erronea). È stato inoltre osservato che le memorie depositate dopo non possono sanare un atto di appello strutturalmente viziato. La Corte ha escluso che l'errore materiale negli estremi della sentenza impugnata costituisca di per sé inammissibilità. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna alle spese e fissazione di un versamento alla Cassa delle ammende in via equitativa nella misura di Euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • art. 581 cod. proc. pen.

    Requisiti formali e di specificità dei motivi di appello: l'atto di impugnazione deve enunciare i capi impugnati, le richieste e indicare in modo specifico le ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ciascun motivo; la Corte ha ritenuto che tali oneri non fossero adempiuti.

  • art. 591 cod. proc. pen.

    Norma richiamata congiuntamente all'art. 581 nella contestazione formale dell'impugnazione; attiene alle modalità dell'atto d'appello e ai relativi oneri.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Previsione delle sanzioni pecuniarie in caso di ricorso infondato o inammissibile: la Corte ha disposto l'onere delle spese e un versamento alla Cassa delle ammende, esercitando la facoltà di aumentare la sanzione in considerazione della colpa del ricorrente.

  • art. 1, comma 55, legge 23 giugno 2017, n. 103

    Riforma dell'art. 581 c.p.p. che ha inasprito gli oneri di specificità dell'impugnazione; la Corte ha considerato applicabile la disciplina vigente al momento dell'appello e ha richiamato la maggiore esigenza di specificità.

  • art. 1, comma 64, legge 23 giugno 2017, n. 103

    Consente di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista dall'art. 616 c.p.p. in caso di inammissibilità del ricorso per dolo o colpa grave; la Corte ha fissato un versamento equitativo in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 349 cod. pen. (secondo comma)

    Norma penale richiamata quale titolo di imputazione (violazione dei sigilli/sequestro): la sentenza di primo grado aveva condannato il ricorrente per aver proseguito lavori su un manufatto abusivo sottoposto a sequestro.

  • Art. 111 Cost.

    Richiamato in relazione al principio della ragionevole durata del processo, usato a supporto delle esigenze di funzionalità ed efficienza del procedimento che giustificano requisiti stringenti sull'uso dell'impugnazione.

  • Sez. U., n. 8825 del 27/10/2016 (Galtelli)

    Giurisprudenza delle Sezioni Unite richiamata come principio guida: l'appello è inammissibile per difetto di specificità quando non enuncia e argomenta i motivi in correlazione con le ragioni della decisione impugnata; distinzione tra genericità intrinseca ed estrinseca.

  • Sez. U., n. 12602 del 17/12/2015 (Ricci)

    Precedente delle Sezioni Unite citato a sostegno dell'esigenza di efficienza processuale e del divieto di uso strumentale/dilatorio dell'impugnazione.

  • Sez. 3, n. 12727 del 21/02/2019; Sez. 2, n. 53482 del 15/11/2017

    Giurisprudenza di merito richiamata per il principio che il ricorrente deve indicare le ragioni concrete per cui non condivide le valutazioni del primo giudice; mere richiamo a principi generali non è sufficiente.

Massime di principio

  • Un atto d'appello deve indicare in modo specifico, per ciascun motivo, le ragioni di fatto e di diritto che contrastano con le valutazioni del giudice di primo grado; critiche generiche o non correlate sono causa di inammissibilità.
  • Non basta riproporre pedissequamente le stesse argomentazioni già esaminate e rigettate dal primo giudice: l'appellante deve affrontare e confutare, anche sinteticamente, le ragioni con cui il primo giudice ha motivato la decisione.
  • Memorie e documenti depositati dopo l'atto di appello non possono sanare i vizi strutturali di un atto di impugnazione inammissibile: la validità dell'impugnazione si verifica con l'atto introduttivo del grado.
  • Errori materiali nella indicazione degli estremi della sentenza impugnata non sono di per sé motivo di inammissibilità quando l'errore è evidente e non ostacola l'identificazione del provvedimento.
  • Se si contestano profili come il "tempus commissi delicti" o la recidiva, è necessario esporre con precisione le ragioni probatorie e giuridiche (evidenze, date, documenti) che giustificherebbero una diversa valutazione.
  • In caso di inammissibilità dell'impugnazione per colpa del ricorrente sono previsti oneri di spesa e sanzioni (anche aumentabili), per cui è importante valutare la concretezza e la specificità dei motivi prima di proporre appello o ricorso in Cassazione.

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