Cassazione Penale, Ordinanza n. 01243/2026 del 13/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, pur intervenendo su altri profili, aveva confermato nel resto la condanna per il reato di falsità materiale in documento equiparato ex art. 497-bis c.p. I motivi dedotti erano il primo e il secondo, trattati congiuntamente, e riguardavano violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento del cosiddetto falso grossolano: secondo il ricorrente, l'atto sarebbe stato così manifestamente falso da escludere la possibilità di ingannare la pubblica fede, con conseguente applicabilità dell'art. 49 c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto che la doglianza non colpisse un effettivo vizio motivazionale, ma si risolvesse in una censura manifestamente infondata sulla valutazione già compiuta dai giudici di merito circa l'assenza di indici di falsità talmente evidenti da rendere impossibile l'inganno.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi relativi al mancato riconoscimento del falso grossolano, osservando che la motivazione della sentenza impugnata non presentava alcun vizio riconducibile all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., poiché i giudici di merito avevano escluso l'applicazione dell'art. 49 c.p. in quanto gli indici di falsità dell'atto non erano così evidenti da escludere anche solo la eventualità di un inganno alla pubblica fede. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 497-bis c.p.
Norma incriminatrice oggetto della condanna confermata in appello.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Il vizio motivazionale censurabile in cassazione è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con massime di esperienza o altre affermazioni del provvedimento.
art. 606, comma 2, lett. e), c.p.p.
Richiamata per escludere la sussistenza di un vizio di motivazione nella decisione impugnata.
art. 49 c.p.
Invocato dal ricorrente per sostenere l'inidoneità della falsità a ingannare la pubblica fede; la Corte ne esclude l'applicazione nel caso concreto.
Massime di principio
- La deduzione del vizio di motivazione in cassazione richiede l'allegazione di un effettivo contrasto logico-argomentativo della sentenza con massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento, non essendo sufficiente una mera contrapposizione valutativa del ricorrente.
- Il falso grossolano può essere escluso quando gli indici di falsità, pur esistenti, non siano talmente evidenti da impedire anche solo la possibilità di un inganno alla pubblica fede; in tale ipotesi non opera l'art. 49 c.p.
- Quando la motivazione di merito abbia già spiegato in modo coerente perché l'atto falsamente formato sia comunque idoneo a ingannare, la censura in cassazione che si limiti a contestare tale apprezzamento è manifestamente infondata e conduce all'inammissibilità del ricorso.
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