Cassazione Penale, Sentenza n. 17104/2022 del 02/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento del G.I.P. di Bolzano che aveva qualificato, relativamente al capo 1), la condotta come bancarotta preferenziale (art. 216, comma 3, r.d. 16/03/1942 n.267). Il ricorrente denunciava l'erronea qualificazione giuridica del fatto (art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.), sostenendo che dalla descrizione dell'imputazione emergeva invece la fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione (art. 216, comma 1), posto che la società fallita HIPORT s.r.l. aveva erogato, quale amministratore unico Antonino Tana, un prestito infruttifero a CIAOGUEST s.r.l. già in situazione patrimoniale negativa, operazione idonea a depauperare l'attivo e a danneggiare il ceto creditorio. Il ricorso richiamava anche i limiti di revisione nelle sentenze di patteggiamento ex art. 444 e 448 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo fondato: ha qualificato come manifestamente errata la decisione del G.I.P. che aveva inquadrato la condotta come bancarotta preferenziale, ritenendo invece che i fatti descritti rientrassero nella bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione (mancata riscossione/erogazione di credito a società in evidente difficoltà, operazione idonea a depauperare l'attivo). Per l'errore di qualificazione giuridica la sentenza di patteggiamento è stata annullata senza rinvio e gli atti trasmessi al Tribunale di Bolzano per la celebrazione di un nuovo giudizio, con conseguente invalidazione dell'accordo delle parti sulla diversa imputazione.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
il giudice valuti anche la correttezza della "qualificazione giuridica del fatto"
Il giudice che omologa un patteggiamento deve verificare la correttezza della qualificazione giuridica dei fatti; tale verifica tutela l'interesse pubblico e impedisce che il patteggiamento si trasformi in un'appropriata negoziazione dell'accusa.
art. 448 cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione ai limiti del controllo sulla sentenza di patteggiamento e alle questioni di revisione dei vizi di legalità della decisione.
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Consente il ricorso per cassazione per violazione di legge, incluso l'errore di diritto nella qualificazione del fatto; nel contesto del patteggiamento è utilizzabile quando l'erronea qualificazione sia manifesta.
art. 216, comma 1 e comma 3, R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (legge fall.)
Art. 216 comma 1: bancarotta fraudolenta patrimoniale (distrazione) riguarda il depauperamento dell'attivo, comprensivo dei crediti; art. 216 comma 3: bancarotta preferenziale riguarda atti diretti a favorire un creditore determinato. La fattispecie concreta (erogazione di prestito infruttifero a società già patrimonialmente compromessa) rientra nel paradigma della distrazione.
art. 219, commi 1 e 2, R.D. 16 marzo 1942 n. 267
Norme correlate all'aggravamento della fattispecie fallimentare richiamate nell'imputazione; utilizzate per qualificare l'ipotesi come aggravata nei confronti dell'imputato.
giurisprudenza di legittimità
La Corte richiama precedenti secondo cui l'erronea qualificazione giuridica nella sentenza di patteggiamento è sindacabile in cassazione solo se l'errore è manifesto, cioè evidente e privo di margini di opinabilità, e la verifica si effettua sulla base di imputazione, motivazione succinta e motivi di ricorso.
Massime di principio
- Nelle sentenze di patteggiamento il giudice deve verificare anche la correttezza della qualificazione giuridica dei fatti (art. 444 c.p.p.); se sbaglia sulla fattispecie rilevante l'accordo è viziato.
- La cassazione può annullare una sentenza di patteggiamento per errata qualificazione solo quando l'errore sia manifesto e indiscutibile sulla base dell'imputazione e della motivazione succinta.
- Distinguere bancarotta preferenziale da bancarotta fraudolenta per distrazione: la preferenziale consiste in atti volti a favorire un creditore determinato; la distrazione consiste in operazioni che depauperano l'attivo (anche tramite erogazione di crediti o trasferimenti senza contropartita) e danneggiano il ceto creditorio.
- Se dai fatti descritti nell'imputazione emergono operazioni di drenaggio patrimoniale (es. prestiti infruttiferi a soggetti patrimonialmente compromessi), l'inquadramento corretto è spesso la bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione.
- L'erronea qualificazione giuridica in una sentenza di patteggiamento può determinare l'annullamento della sentenza e la necessità di celebrare un nuovo giudizio; l'accordo delle parti sulle imputazioni non vincola la Corte di legittimità quando la qualificazione è illegittima.
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