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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25583/2024 del 24/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un pignoramento presso terzi promosso da un ente ecclesiastico nei confronti di crediti che il suo debitore vantava verso un assessorato regionale. Il terzo pignorato rese dichiarazione negativa ex art. 547 c.p.c., contestata dal creditore procedente. Nel giudizio endoesecutivo ex art. 549 c.p.c. il giudice dell'esecuzione assegnò il credito; successivamente, però, l'assessorato propose opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e il Tribunale accolse l'opposizione, dichiarando insussistente il credito dell'esecutato verso il terzo pignorato. In Cassazione il ricorrente dedusse due motivi: con il primo lamentò omesso esame di fatti decisivi e violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2728 c.c., sostenendo che il Tribunale avesse erroneamente ritenuto non specificamente contestata la documentazione del terzo e attribuito valore presuntivo a un'attestazione dirigenziale, nonostante le contestazioni e gli elementi contrari prodotti; con il secondo censurò la violazione degli artt. 543, 546 e 547 c.p.c. e degli artt. 2740, 2910 e 2917 c.c., oltre a motivazione apparente, assumendo che il Tribunale avesse mal ricostruito la disciplina del pignoramento presso terzi e travisato la ratio decidendi, in particolare quanto alla pignorabilità e assegnabilità delle somme e alla rilevanza del pagamento eseguito in forza di precedente assegnazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo in parte improprio, perché il vizio prospettato riguardava non un fatto storico omesso ma valutazioni su atti e documenti del processo; ha inoltre osservato che il principio di non contestazione non opera sui documenti in sé, ma sulle allegazioni di fatto, e comunque la censura non dimostrava la decisività dell'asserito errore, poiché il Tribunale aveva fondato la decisione anche su altra copiosa documentazione. Il secondo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile perché il ricorrente aveva travisato la ratio decidendi della sentenza impugnata, che non si era basata sui principi asserti dal ricorrente ma sull'esclusione, in concreto, di ulteriori debiti dell'assessorato verso l'esecutato alla luce delle pregresse assegnazioni e del fatto che il pagamento successivo derivava da una precedente espropriazione del medesimo debitore verso il tesoriere. La Corte ha altresì rilevato la difetta di specificità della censura ex art. 547 c.p.c. Condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 547 c.p.c.

    La dichiarazione del terzo pignorato è oggetto di contestazione solo nei limiti e con i mezzi previsti; la censura di legittimità deve indicare specificamente il contrasto con la norma.

  • art. 549 c.p.c.

    L'accertamento dell'obbligo del terzo in sede esecutiva si fonda sulla contestazione della dichiarazione resa dal terzo e sulle prove acquisite nel procedimento.

  • art. 617 c.p.c.

    L'opposizione agli atti esecutivi è lo strumento utilizzato per contestare l'ordinanza resa nel procedimento esecutivo.

  • art. 115 c.p.c.

    Il principio di non contestazione riguarda le allegazioni in fatto e non i documenti prodotti dalle parti, che restano soggetti a valutazione probatoria e, se del caso, a disconoscimento o querela di falso.

  • art. 132 c.p.c.

    La doglianza di motivazione apparente o omessa deve misurarsi con i reali contenuti della motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La motivazione della sentenza deve essere intelligibile e riferita ai punti decisivi della controversia.

  • art. 2728 c.c.

    La presunzione di legittimità o veridicità di un documento può essere superata da specifica prova contraria, ma la censura deve confrontarsi con l'intero quadro probatorio esaminato dal giudice di merito.

  • art. 543 c.p.c.

    Disciplina il pignoramento presso terzi, ma la censura in cassazione deve indicare con precisione quale profilo normativo sia stato violato.

  • art. 546 c.p.c.

    Regola gli obblighi del terzo pignorato dopo il pignoramento; la violazione va dedotta in modo specifico.

  • art. 2740 c.c.

    Il richiamo alla responsabilità patrimoniale generica non consente, da solo, di sovvertire l'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito.

  • art. 2910 c.c.

    L'azione esecutiva presuppone un credito esistente e pignorabile, da accertare in concreto.

  • art. 2917 c.c.

    L'oggetto dell'espropriazione deve essere effettivamente ricompreso nel patrimonio aggredibile del debitore al momento rilevante.

  • art. 360 c.p.c.

    I motivi di ricorso sono stati scrutinati come inammissibili perché non rispettavano i limiti dei vizi denunciabili e tendevano a sollecitare un riesame del merito.

  • art. 366 c.p.c.

    Il motivo di ricorso deve contenere specifica indicazione delle censure e non può essere generico.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il vizio di omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c. non può essere costruito sul mancato apprezzamento di singoli atti o documenti del processo quando la doglianza, in realtà, investe la valutazione del materiale probatorio.
  • Il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. riguarda le allegazioni in fatto e non opera sui documenti prodotti; rispetto ai documenti le parti dispongono degli strumenti del disconoscimento e della querela di falso, mentre la loro attendibilità resta oggetto di valutazione del giudice di merito.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la veste della violazione di legge, miri a un nuovo apprezzamento delle prove o a una diversa ricostruzione dei fatti già esaminati dal giudice di merito.
  • La censura di motivazione apparente o di violazione delle norme sul pignoramento presso terzi deve confrontarsi con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata; il travisamento della motivazione del giudice di merito rende la doglianza inammissibile.
  • Nel pignoramento presso terzi, l'accertamento dell'obbligo del terzo e dell'esistenza del credito pignorato va compiuto in concreto sulla base dell'intero compendio probatorio, tenendo conto anche di eventuali assegnazioni pregresse che possano escludere ulteriori debiti del terzo verso il debitore esecutato.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione presso terziOpposizioni esecutiveProveImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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