Cassazione Civile, Ordinanza n. 21481/2024 del 31/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (riscossione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di iscrizione ipotecaria emesso per il mancato pagamento di otto cartelle esattoriali, per un importo complessivo di euro 139.718,46. Il destinatario dell’atto lo impugnava davanti alla Commissione tributaria provinciale di Roma, che accoglieva parzialmente il ricorso, dichiarando illegittima l’iscrizione limitatamente a due avvisi di accertamento, perché esecutivi ma non definitivi in quanto gravati da giudizi ancora pendenti, e riduceva così l’importo garantito. L’ente della riscossione proponeva appello, ma la Commissione tributaria regionale del Lazio lo rigettava, ritenendo che l’iscrizione ipotecaria, quale atto esecutivo fondato su titolo certo e irrevocabile, non potesse reggere per i crediti ancora sub iudice. In cassazione l’Agenzia deduceva due motivi: con il primo, la violazione delle norme sulla giurisdizione, sostenendo che la CTR avrebbe erroneamente mantenuto la giurisdizione tributaria sull’intero atto pur in presenza di crediti anche non tributari; con il secondo, la violazione delle norme sulla riscossione coattiva e sulle misure cautelari, affermando che per l’iscrizione ipotecaria è sufficiente che il titolo sia esecutivo e che non rileva la mancata definitività degli atti prodromici per la pendenza dei relativi giudizi.
La decisione
La Corte ha accolto entrambi i motivi del ricorso. Ha affermato, in linea con le Sezioni Unite, che quando un’iscrizione ipotecaria sia posta a garanzia di crediti di natura mista, tributaria e non tributaria, la giurisdizione va ripartita in base alla natura dei crediti sottostanti: il giudice tributario conosce della parte relativa ai crediti tributari, mentre per i crediti extratributari la controversia appartiene al giudice ordinario. Ha inoltre ribadito che, ai fini dell’iscrizione ipotecaria ex d.P.R. n. 602 del 1973, è sufficiente che il ruolo sia titolo esecutivo e che non è richiesta la definitività degli atti presupposti, essendo irrilevante la mera pendenza di ricorsi contro avvisi di accertamento esecutivi. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 77 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
L’iscrizione ipotecaria è atto impugnabile; la sua legittimità va valutata alla luce della natura dei crediti garantiti e delle regole della riscossione coattiva.
artt. 15 e 77 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Sono richiamati dalla ricorrente per sostenere che, una volta decorso inutilmente il termine dopo la cartella, il concessionario può procedere ad azioni cautelari conservative, tra cui l’ipoteca.
art. 29 d.l. 31 maggio 2010, n. 78
Richiamato insieme alle norme sulla riscossione per sostenere la legittimità dell’azione cautelare in presenza di titolo esecutivo.
art. 68 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato nel secondo motivo per affermare che la pendenza del giudizio sugli atti presupposti non esclude l’azione cautelare se il titolo è esecutivo.
art. 2 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La Corte richiama la giurisprudenza sul riparto di giurisdizione nel processo tributario, precisando che la giurisdizione speciale non può essere estesa oltre i limiti costituzionali.
art. 19, comma 1, lett. e-bis), d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
L’iscrizione ipotecaria è atto impugnabile dinanzi al giudice tributario, ma ciò non comporta che ogni controversia sull’ipoteca appartenga integralmente alla giurisdizione tributaria.
art. 49 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Il ruolo costituisce titolo esecutivo sulla base del quale il concessionario può procedere ad esecuzione forzata e ad azioni cautelari conservative.
art. 50 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Decorso inutilmente il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella, il concessionario può agire esecutivamente o cautelarmente; non è richiesta la definitività del credito.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Norma processuale richiamata per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 360, primo comma, n. 1, c.p.c.
Base del motivo di ricorso relativo al vizio di giurisdizione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Base del motivo di ricorso relativo alla violazione di legge in tema di iscrizione ipotecaria e riscossione.
art. 86 c.p.c.
La parte resistente si è difesa in proprio ai sensi di tale disposizione.
Massime di principio
- Quando un’iscrizione ipotecaria è posta a garanzia di crediti di natura diversa, la giurisdizione va ripartita in base alla natura dei singoli crediti sottostanti, senza che la previsione di impugnabilità dell’atto dinanzi al giudice tributario trasformi automaticamente in tributaria l’intera controversia.
- In presenza di un titolo esecutivo formato dal ruolo e decorso il termine di legge dalla cartella, l’agente della riscossione può procedere anche con misure cautelari conservative, come l’iscrizione ipotecaria, senza che sia necessario che gli atti presupposti siano divenuti definitivi.
- La pendenza del giudizio avverso l’atto presupposto non è di per sé ostativa all’iscrizione ipotecaria, se il titolo è esecutivo e sussistono i presupposti previsti dalla normativa sulla riscossione.
- Il giudice che conosca di un’iscrizione ipotecaria riferita a crediti misti non può pronunciarsi unitariamente sull’intero atto se parte dei crediti ricade nella giurisdizione ordinaria: deve limitare la decisione alla porzione devoluta alla propria giurisdizione e rimettere l’altra al giudice competente.
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