Cassazione Penale, Ordinanza n. 38049/2025 del 24/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del delitto previsto dall'art. 95 d.P.R. 115/2002, per avere omesso di comunicare, dopo la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, una rilevante variazione in aumento del reddito familiare. La difesa ha dedotto: 1) violazione di legge e vizi motivazionali in relazione all'art. 95 d.P.R. 115/2002 e all'art. 79, comma 1, lett. d), d.P.R. 115/2002, contestando la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato e sostenendo che la variazione di reddito fosse in diminuzione; 2) violazione dell'art. 521 c.p.p. per asserito mutamento del fatto; 3) violazione di legge e vizi motivazionali in punto di elemento soggettivo, sostenendo che l'omessa comunicazione fosse frutto di errore o difetto di controllo; 4) mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. Con motivi aggiunti la difesa ha insistito per l'annullamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati o versati in fatto il primo e il terzo motivo, osservando che il delitto di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002 si configura anche quando siano omesse o false dichiarazioni, indipendentemente dall'effettiva sussistenza dei requisiti economici per il beneficio, e che la Corte territoriale aveva motivato in modo congruo sulla volontarietà dell'omissione e sul dolo generico, valorizzando anche ulteriori omissioni (composizione del nucleo familiare, proprietà di veicoli, cariche societarie). Ha escluso la violazione dell'art. 521 c.p.p., perché non vi è stato mutamento del fatto contestato, e ha confermato il diniego della particolare tenuità del fatto per il disvalore oggettivo della condotta e l'intensità del dolo. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 95 d.P.R. 115/2002
false dichiarazioni od omissioni, anche parziali, dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione o in ogni altra dichiarazione prevista per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato
Integra il reato anche l'omissione o falsità parziale dei dati richiesti per il patrocinio a spese dello Stato, a prescindere dall'effettiva sussistenza delle condizioni economiche per il beneficio.
art. 79, comma 1, lettera d), d.P.R. 115/2002
Richiamato dalla difesa in relazione agli obblighi dichiarativi per l'ammissione al patrocinio, ma non decisivo nel senso prospettato dal ricorrente.
art. 521 c.p.p.
Non vi è violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza quando il fatto contestato rimane invariato e le ulteriori indicazioni motivazionali servono solo a corroborare l'addebito.
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità è esclusa quando la condotta presenti significativo disvalore oggettivo e intensità del dolo incompatibili con la particolare tenuità del fatto.
art. 96 d.P.R. 115/2002
Consente la revoca dell'ammissione al patrocinio sulla base di informazioni relative a redditi non dichiarati o al tenore di vita; è richiamato per distinguere i presupposti del reato da quelli del beneficio.
art. 76 d.P.R. 115/2002
È la soglia reddituale di riferimento per l'ammissione al patrocinio, distinta dal piano della responsabilità penale per le false dichiarazioni o omissioni.
Massime di principio
- Nel delitto previsto dall'art. 95 d.P.R. 115/2002 rilevano anche le omissioni parziali o le false dichiarazioni rese nella procedura per il patrocinio a spese dello Stato; la sussistenza concreta dei requisiti di reddito non esclude di per sé il reato.
- I presupposti per l'ammissione o la permanenza del patrocinio a spese dello Stato sono distinti dagli elementi costitutivi del reato di falsa dichiarazione/omissione: la rilevanza penale dipende dalla veridicità e completezza delle informazioni dovute all'autorità.
- L'elemento soggettivo del reato è il dolo generico: occorre la cosciente volontà di omettere o falsare i dati dovuti e la consapevolezza di violare l'obbligo di verità; il mero difetto di controllo può escludere il dolo, ma solo se concretamente emergente dagli atti.
- Il dolo eventuale non può essere evocato in modo apodittico come clausola di stile, ma richiede un puntuale accertamento giudiziale.
- Non sussiste violazione dell'art. 521 c.p.p. quando la sentenza non modifica il fatto storico contestato, ma si limita a valorizzare ulteriori circostanze probatorie a supporto della stessa imputazione.
- La particolare tenuità del fatto può essere esclusa in ragione del disvalore oggettivo della condotta e dell'intensità del dolo, con motivazione insindacabile in cassazione se logica e coerente.
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