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Sentenza

Sentenza n. 2429/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'esecuzione del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Napoli, n. 7802/12, notificato in data 08.01.2013 e non opposto nei termini di legge; nonché, con motivi aggiunti depositati in data 20.11.2018, per la declaratoria di nullità o per l’annullamento degli atti, conosciuti per la prima volta in data 18 settembre 2018 attraverso la produzione documentale effettuata dal Comune di Napoli nel procedimento n. 1619/2018, nella parte in cui risultano elusivi del giudicato e/o adottati in violazione dell’art. 1193 del Codice Civile e/o delle disposizioni vigenti in materia di pagamento di debiti scaduti; nonché, con motivi aggiunti depositati in data 17.04.2019, per la declaratoria di nullità o per l’annullamento gli atti indicati in epigrafe, conosciuti a seguito di istanza di accesso agli atti in data 27 marzo 2019, nella parte in cui risultano elusivi del giudicato ed ove occorra, in contrasto con l’articolo 1193 del c.c., deducendone la nullità e/o l’annullamento, previa conferma di tutte le domande formulate nell’originario ricorso introduttivo di esecuzione di giudicato del 23 aprile 2018 nonché di tutte le domande formulate nei motivi aggiunti notificati il 16 novembre 2018; nonché, con motivi aggiunti depositati in data 2.11.2019, per la declaratoria di nullità o per l’annullamento degli atti, in data 30 ottobre 2019, nella parte in cui risultano elusivi del giudicato ed ove occorra, per violazione degli articoli 1193 e 1194 del codice civile;

Giustizia amministrativa201801619

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata completa esecuzione del decreto ingiuntivo irrevocabile e della precedente sentenza di ottemperanza

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha proposto un incidente di esecuzione, qualificato come reclamo, lamentando la non completa esecuzione del decreto ingiuntivo del Tribunale di Napoli n. 7802/2012 e della sentenza di ottemperanza del TAR Campania n. 5102/2025. Nel giudizio erano stati inoltre proposti motivi aggiunti per ottenere la declaratoria di nullità o l’annullamento di atti ritenuti elusivi del giudicato e, ove occorresse, adottati in violazione degli artt. 1193 e 1194 c.c. e delle disposizioni sul pagamento dei debiti scaduti. Successivamente alla notifica del reclamo e all’insediamento del commissario ad acta, il Comune ha corrisposto le somme ancora dovute in forza del decreto ingiuntivo, oltre alle spese di lite liquidate nella precedente sentenza di ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile il reclamo per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto che il Comune di Napoli aveva integralmente pagato le somme ancora dovute in esecuzione del decreto ingiuntivo e le spese di lite liquidate nella sentenza di ottemperanza. L’intervenuto pagamento ha fatto venir meno l’interesse alle domande di ottemperanza e alle contestazioni degli atti ritenuti elusivi del giudicato. Le spese di lite sono state compensate per l’esito in rito. Il compenso del commissario ad acta, ove dovuto e documentato, è stato posto a carico del Comune, poiché l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari è intervenuta solo dopo la presentazione del reclamo.

Norme richiamate

  • art. 1193 c.c.

    La ricorrente ne aveva dedotto la violazione in relazione all’imputazione dei pagamenti, ma la sentenza non esamina nel merito tale questione, essendo venuto meno l’interesse alla decisione.

  • art. 1194 c.c.

    La ricorrente ne aveva dedotto la violazione nei motivi aggiunti, ma la sentenza non esamina nel merito tale questione per sopravvenuta carenza di interesse.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di ottemperanza, l’amministrazione esegue integralmente il provvedimento giudiziario e corrisponde le somme dovute, viene meno l’interesse alla prosecuzione del giudizio e la domanda deve essere dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • Se l’amministrazione esegue il giudicato soltanto dopo la proposizione del reclamo e l’insediamento del commissario ad acta, il relativo compenso, ove dovuto e documentato, può essere posto a suo carico, anche se il giudizio si conclude con una pronuncia di improcedibilità.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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