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Sentenza

Sentenza n. 1180/2026 - Catania, Sezione 1

per l'annullamento - della Nota dell’8 gennaio 2026 (prot. n. -OMISSIS-, notificata in pari data), con la quale il Comune di Spadafora ha comunicato il diniego della richiesta di istituzione di uno stallo di sosta personalizzato per disabili ex art. 381 D.p.r. n. 495/1992; - della Nota sindacale del Comune di Spadafora del 28 gennaio 2026 (prot. n. -OMISSIS-, mai notificata); - della Nota prot. -OMISSIS- del 10 febbraio 2026, con il quale il Comune di Spadafora ha riscontrato l’istanza di accesso documentale; - di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale, anche potenzialmente lesivo della posizione dell’odierna parte ricorrente. nonché per il riconoscimento del diritto del ricorrente a vedersi accolta l’istanza volta all’istituzione di uno stallo di sosta personalizzato per disabili ex art. 381 D.p.r. n. 495/1992.

Giustizia amministrativa202600560

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell’istituzione di uno stallo di sosta personalizzato per disabili, nonché atti connessi relativi all’istanza di accesso documentale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (persona disabile)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, affetto da grave disabilità motoria e già titolare di contrassegno invalidi, aveva chiesto al Comune l’istituzione di uno stallo di sosta riservato ad personam ai sensi dell’art. 381, comma 5, d.P.R. n. 495/1992. Il Comune aveva respinto l’istanza ritenendo che la zona non fosse ad alta densità di traffico e richiamando anche la presenza di parcheggi per disabili in una piazza vicina e un asserito divieto di sosta nella strada interessata. Il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 381 d.P.R. n. 495/1992, eccesso di potere per sviamento, erroneità e falsità dei presupposti, difetto di motivazione e carenza istruttoria, sostenendo che il diniego non fosse supportato da sopralluoghi, rilievi tecnici, dati sul traffico o sulla saturazione degli stalli e che si fondasse su documentazione risalente al 2021 e su una situazione della segnaletica non attuale. Ha inoltre dedotto la violazione dei principi di buon andamento, imparzialità, ragionevolezza, proporzionalità e non discriminazione, per omessa comparazione tra le esigenze di mobilità connesse alla disabilità e gli interessi generali della circolazione e della sosta. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per acquiescenza ai precedenti dinieghi, reiterati dal 2021 al 2023, e ha sostenuto nel merito l’assenza di alta densità di traffico, la ridotta ampiezza della strada, l’esistenza di un divieto di sosta e la disponibilità di stalli generici nelle vicinanze.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile il ricorso, benché il diniego impugnato fosse sostanzialmente reiterativo di precedenti provvedimenti, poiché esso era preceduto da una nuova istruttoria. Nel merito ha accolto il primo motivo, ritenendolo assorbente, e ha annullato il diniego per difetto di istruttoria e di motivazione. L’art. 381, comma 5, d.P.R. n. 495/1992 configura uno stallo personalizzato come misura eccezionale, subordinata alle particolari condizioni di invalidità, all’alta densità di traffico e all’assenza di uno spazio privato accessibile e fruibile; l’assegnazione resta una facoltà discrezionale del Comune e non un diritto automatico del disabile. Tuttavia, tale discrezionalità deve essere esercitata sulla base di criteri oggettivi e predeterminati, mediante un’istruttoria attuale e specifica, e la motivazione deve consentire di verificare le ragioni del bilanciamento tra le esigenze di mobilità della persona disabile e la fruibilità collettiva degli spazi e la sicurezza della circolazione. Nel caso concreto il Comune si era limitato ad affermare, in modo apodittico, che la zona non era ad alta densità di traffico, senza indicare dati sul flusso veicolare, tasso di occupazione degli stalli, durata e fasce orarie del monitoraggio, metodologia dei rilevamenti, ampiezza e conformazione della strada. Anche l’asserita persistenza del divieto di sosta non risultava verificata mediante un sopralluogo tecnico attuale e documentato, ma era stata desunta da informazioni sommarie e da elementi risalenti. La presenza di stalli generici in un’area limitrofa non era stata adeguatamente valutata né poteva essere considerata automaticamente satisfattiva delle esigenze del ricorrente, tenuto conto della sua grave limitazione motoria. Le motivazioni ulteriormente sviluppate dal Comune in giudizio sono state ritenute postume e inammissibili. Il giudice ha quindi annullato il provvedimento, facendo salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione, e ha compensato le spese, salva la rifusione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 381, comma 5, d.P.R. n. 495/1992

    Nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidità della persona interessata, il comune può, con propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del "contrassegno di parcheggio per disabili" del soggetto autorizzato ad usufruirne. Tale agevolazione, se l'interessato non ha disponibilità di uno spazio di sosta privato accessibile, nonché fruibile, può essere concessa nelle zone ad alta densità di traffico, dietro specifica richiesta da parte del detentore del "contrassegno di parcheggio per disabili".

    La disposizione prevede un istituto eccezionale e discrezionale, subordinato alla ricorrenza delle particolari condizioni di invalidità, dell’alta densità di traffico e dell’assenza di uno spazio privato accessibile e fruibile. La discrezionalità comunale deve essere esercitata sulla base di criteri oggettivi e di un’istruttoria specifica e attuale, con motivazione adeguata sulle ragioni del bilanciamento tra mobilità del disabile, sicurezza della circolazione e fruibilità collettiva degli spazi.

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando ne ricorrono i presupposti e le parti ne siano state previamente avvisate.

  • art. 22 l. n. 241/1990

    È richiamato quale base dell’istanza di accesso documentale presentata dal ricorrente per conoscere l’istruttoria seguita dal Comune.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Ha costituito il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, quale fondamento dell’oscuramento dei dati relativi alla salute.

  • art. 2-septies d.lgs. n. 196/2003

    Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento.

Massime di principio

  • Lo stallo di sosta personalizzato previsto dall’art. 381, comma 5, d.P.R. n. 495/1992 è una misura eccezionale e discrezionale, non spettante automaticamente a ogni persona titolare del contrassegno di parcheggio per disabili; presuppone la compresenza di particolari condizioni di invalidità, alta densità di traffico e assenza di uno spazio privato accessibile e fruibile.
  • La discrezionalità del Comune nell’assegnazione dello stallo personalizzato deve essere esercitata sulla base di criteri oggettivi e predeterminati e non può risolversi in una formula assertiva sull’assenza di alta densità di traffico.
  • Il diniego di uno stallo personalizzato deve essere preceduto da un’istruttoria attuale, specifica e documentata, comprendente, ove necessario, rilievi sul flusso veicolare, sulla saturazione degli stalli, sulle caratteristiche della carreggiata, sulla segnaletica e sulle concrete condizioni di viabilità e sicurezza.
  • La motivazione del diniego deve esplicitare il bilanciamento tra le esigenze di mobilità e di vita dignitosa della persona con disabilità e gli interessi collettivi alla sicurezza della circolazione e alla fruibilità generale degli spazi pubblici; tali esigenze non possono essere sostituite da motivazioni postume formulate in giudizio.
  • La presenza di stalli generici per disabili in un’area vicina non è automaticamente satisfattiva della richiesta di uno stallo ad personam: deve essere valutata in relazione alla gravità della disabilità, alla capacità di deambulazione e alla concreta distanza e accessibilità rispetto all’abitazione.

Come è indicizzato

MaterieCircolazione stradale e viabilitàMotivazione del provvedimento
RamiTrasporti e circolazioneProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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