Corte di giustizia, Ordinanza C-188/21
Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 3 giugno 2022. — Megatherm-Csillaghegy Kft. contro Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria. — Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Diritto alla detrazione dell’IVA – Modalità d'esercizio – Revoca e successivo ripristino del numero di identificazione fiscale di un soggetto passivo – Perdita del diritto alla detrazione dell'IVA relativa alle operazioni effettuate nel corso del periodo precedente tale revoca – Principio di proporzionalità. — Causa C-188/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, con ordinanza motivata, ha chiarito che la perdita definitiva del diritto alla detrazione IVA non può derivare automaticamente dalla revoca del numero di identificazione fiscale, poi ripristinato, se il soggetto passivo ha sanato l’irregolarità e non vi è frode. Il diritto alla detrazione resta tutelato quando i requisiti sostanziali sono soddisfatti e l’amministrazione dispone delle informazioni necessarie. Una sanzione così radicale risulta sproporzionata rispetto agli obiettivi di controllo e contrasto all’evasione.
Diritto alla detrazione IVA e proporzionalità: incompatibilità con il diritto UE di una norma nazionale che fa perdere definitivamente la detrazione per il solo fatto della revoca del numero di identificazione fiscale, poi ripristinato, senza frode né abuso.
La questione giuridica
Se gli articoli 63, 167 e 168, da 178 a 180, 182 e 273 della direttiva IVA, nonché i principi di neutralità e proporzionalità, ostino a una disciplina nazionale che, a seguito della revoca del numero di identificazione fiscale di un soggetto passivo per omessa presentazione e pubblicazione dei bilanci e del successivo ripristino del numero dopo regolarizzazione, gli fa perdere in modo definitivo il diritto alla detrazione dell’IVA assolta a monte relativa al periodo precedente la revoca; e se una simile perdita automatica ecceda quanto necessario ai fini della riscossione dell’imposta e della lotta all’evasione.
Principio di diritto
La direttiva IVA e i principi di neutralità e proporzionalità ostano a una normativa nazionale che privi automaticamente e in via definitiva un soggetto passivo del diritto alla detrazione dell’IVA assolta a monte per il solo fatto che il suo numero di identificazione fiscale sia stato revocato per inadempimenti formali e poi ripristinato, quando i requisiti sostanziali della detrazione sono soddisfatti e non è dimostrata alcuna frode o abuso. In tali circostanze, la sanzione della perdita del diritto alla detrazione eccede quanto necessario per assicurare l’esatta riscossione dell’imposta e prevenire l’evasione.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2006/112/CE
- Direttiva 2010/45/UE
- Articoli 63, 167, 168, 178, 179, 180, 182, 250 e 273 della direttiva 2006/112/CE
- Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte
Diritto alla detrazione IVA dopo la revoca e il ripristino del numero di identificazione fiscale
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Kúria (Corte suprema, Ungheria) in una controversia tra Megatherm-Csillaghegy Kft. e l’amministrazione fiscale e doganale ungherese. Il problema concerne la compatibilità con la direttiva IVA di una norma nazionale che fa perdere il diritto alla detrazione dell’IVA assolta a monte per il periodo anteriore alla revoca del numero di identificazione fiscale, anche quando tale numero venga poi ripristinato dopo la regolarizzazione dell’inadempimento formale.
Fatti e procedimento principale
La società ricorrente aveva esercitato un’attività economica effettiva e aveva sostenuto IVA a monte nel periodo interessato. Il suo numero di identificazione fiscale era stato revocato perché non aveva depositato e pubblicato il bilancio d’esercizio 2013; dopo la regolarizzazione dell’omissione, il numero era stato ripristinato. Successivamente, la società aveva chiesto il riconoscimento della detrazione IVA relativa anche al periodo precedente la revoca, ma l’amministrazione aveva negato il diritto richiamando l’articolo 137 della legge ungherese sull’IVA.
Normativa rilevante
La Corte richiama, in particolare:
- il considerando 30 della direttiva 2006/112/CE;
- gli articoli 63, 167, 168, 178, 179, 180, 182, 250 e 273 della direttiva IVA;
- l’articolo 267 TFUE come base del rinvio pregiudiziale;
- l’articolo 99 del regolamento di procedura della Corte, che ha consentito di statuire con ordinanza motivata.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio chiedeva essenzialmente se:
- la direttiva IVA e il principio di neutralità ostassero alla norma nazionale che collega alla revoca del numero di identificazione fiscale la perdita definitiva del diritto alla detrazione;
- l’articolo 273 della direttiva IVA consentisse una sanzione così incisiva, oppure se essa fosse sproporzionata rispetto agli obiettivi di riscossione corretta dell’imposta e di contrasto all’evasione.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda anzitutto che il diritto alla detrazione è un principio fondamentale del sistema IVA e non può, in linea di principio, essere limitato. La detrazione può essere negata solo se non sono soddisfatti i requisiti sostanziali oppure se la violazione di requisiti formali impedisce di provare con certezza tali requisiti, oppure ancora in presenza di frodi o abusi debitamente dimostrati.
La Corte sottolinea inoltre che, in base agli articoli 180 e 182 della direttiva IVA, può essere ammesso l’esercizio della detrazione anche successivamente al periodo in cui il diritto è sorto, secondo le condizioni fissate dal diritto nazionale, purché siano rispettati i principi di equivalenza ed effettività. La data di presentazione della dichiarazione o di emissione della fattura non incide di per sé sui requisiti sostanziali.
Richiamando la precedente giurisprudenza, la Corte afferma che una disciplina nazionale non può negare la detrazione per la sola ragione che gli acquisti o le operazioni si collocano in un periodo in cui il numero di identificazione fiscale era stato revocato, se i requisiti sostanziali risultano comunque soddisfatti e non vi è condotta fraudolenta. Nel caso di specie, il giudice del rinvio aveva accertato che la società svolgeva un’attività economica effettiva e che non vi erano elementi di frode.
Quanto all’articolo 273 della direttiva IVA, la Corte riconosce che gli Stati membri possono prevedere misure per garantire l’esatta riscossione dell’imposta e prevenire l’evasione. Tuttavia, tali misure non possono eccedere quanto necessario e non devono compromettere la neutralità dell’IVA. Una sanzione che consista nella perdita assoluta del diritto alla detrazione è sproporzionata, soprattutto quando i requisiti sostanziali della detrazione sono dimostrati e non vi è danno per il bilancio pubblico né abuso.
Decisione
La Corte conclude che una misura nazionale come quella ungherese è incompatibile con la direttiva IVA e con i principi di neutralità e proporzionalità quando priva il soggetto passivo della detrazione IVA assolta a monte per il periodo precedente la revoca del numero di identificazione fiscale, nonostante il successivo ripristino del numero, la sussistenza dei requisiti sostanziali e l’assenza di frode o abuso.
Effetti pratici per il professionista
La pronuncia conferma che le irregolarità formali in materia di identificazione fiscale e adempimenti societari non possono, da sole, comportare la perdita definitiva della detrazione IVA. Per negare il diritto, l’amministrazione deve dimostrare una reale compromissione dei controlli o elementi oggettivi di frode/abuso; in caso contrario, la sanzione è sproporzionata. Questo orientamento è rilevante per la gestione delle contestazioni IVA connesse a ritardi o omissioni formali, specie quando l’operatore abbia poi regolarizzato la propria posizione.
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