Corte di giustizia, Sentenza C-112/21
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 2 giugno 2022. — X BV contro Classic Coach Company vof e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Hoge Raad der Nederlanden. — Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Marchi di impresa – Direttiva 2008/95/CE – Articolo 5 – Diritti conferiti dal marchio di impresa – Articolo 6, paragrafo 2 – Limitazione degli effetti del marchio di impresa – Impossibilità per il titolare di un marchio di impresa di vietare ai terzi l’uso nel commercio di un diritto anteriore di portata locale – Presupposti – Nozione di “diritto anteriore” – Nome commerciale – Titolare di un marchio di impresa posteriore che ha un diritto ancora più risalente – Rilevanza. — Causa C-112/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, in un rinvio pregiudiziale dei Paesi Bassi, ha chiarito la nozione di "diritto anteriore" dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/95/CE in una controversia tra imprese di trasporto in autobus relative all’uso di nomi commerciali e di un marchio Benelux. Ha stabilito che per invocare la limitazione degli effetti del marchio basta che il diritto anteriore sia riconosciuto dal diritto nazionale e sia stato usato nel commercio prima del marchio posteriore, senza che sia necessario poter vietare quel marchio. Ha inoltre precisato che l’eventuale esistenza, in capo al titolare del marchio posteriore, di un diritto ancora più risalente può incidere sulla qualificazione del diritto del terzo solo se, alla luce del diritto nazionale, quel diritto del terzo è ancora effettivamente protetto.
Interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/95/CE: nozione di "diritto anteriore" di portata locale e rilevanza di un eventuale diritto ancora più risalente del titolare del marchio posteriore.
La questione giuridica
Se, ai fini dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/95/CE, sia sufficiente che un terzo abbia utilizzato nel commercio un diritto riconosciuto dal diritto nazionale prima della registrazione del marchio, oppure se occorra che quel diritto consenta anche di vietare l’uso del marchio posteriore; e se, per stabilire ciò, rilevi il fatto che il titolare del marchio posteriore vanti un diritto ancora più risalente sul medesimo segno e, in caso affermativo, se sia decisivo che in base a tale diritto il titolare possa vietare l’uso del diritto invocato dal terzo.
Principio di diritto
Ai fini dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/95/CE, un "diritto anteriore" di portata locale, come un nome commerciale, esiste se il diritto è riconosciuto dal diritto dello Stato membro interessato ed era già utilizzato nel commercio prima del marchio posteriore; non è necessario che il suo titolare possa anche vietare l’uso del marchio posteriore. Inoltre, un diritto invocato da un terzo può essere qualificato come "diritto anteriore" anche se il titolare del marchio posteriore dispone di un diritto ancora più risalente sul segno, purché, secondo il diritto nazionale applicabile, quel diritto del terzo sia ancora protetto al momento in cui viene fatto valere; se invece non è più tutelato, non può essere considerato un "diritto anteriore" ai sensi della direttiva.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2008/95/CE
- Articolo 5 direttiva 2008/95/CE
- Articolo 6, paragrafo 2, direttiva 2008/95/CE
- Articolo 4, paragrafo 4, lettere b) e c), direttiva 2008/95/CE
- Articolo 9, direttiva 2008/95/CE
- Direttiva (UE) 2015/2436
- Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale
- Articolo 8 Convenzione di Parigi
- Accordo ADPIC
- Articolo 1, paragrafo 2, Accordo ADPIC
- Articolo 2, paragrafo 1, Accordo ADPIC
- Articolo 16, paragrafo 1, Accordo ADPIC
- Convenzione del Benelux sulla proprietà intellettuale (marchi e disegni o modelli)
- Articolo 2.20 Convenzione del Benelux
- Articolo 2.23, paragrafo 2, Convenzione del Benelux
Interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/95/CE
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dello Hoge Raad der Nederlanden in materia di marchi d’impresa e nomi commerciali. La Corte è chiamata a chiarire l’estensione della limitazione degli effetti del marchio prevista dall’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/95/CE, in un conflitto tra segni usati nel commercio da operatori del trasporto di persone in autobus.
Fatti e procedimento principale
La controversia oppone X BV alla Classic Coach Company vof, a Y e Z. X è titolare di un marchio denominativo Benelux registrato nel 2008 per servizi di trasporto, corrispondente al cognome comune dei fratelli protagonisti della vicenda familiare descritta nel procedimento principale.
Nel tempo, diversi soggetti appartenenti alla stessa famiglia hanno utilizzato denominazioni commerciali riconducibili a quel cognome. I resistenti hanno continuato a usare una scritta sugli autobus contenente il nome del fratello 2. X ha agito sostenendo una violazione del proprio marchio e dei propri nomi commerciali; i resistenti hanno replicato invocando, tra l’altro, l’articolo 2.23, paragrafo 2, della Convenzione del Benelux, che riprende sostanzialmente l’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/95/CE.
Normativa rilevante
La Corte richiama:
- la direttiva 2008/95/CE, in particolare gli articoli 4, paragrafo 4, lettere b) e c), 5, 6, paragrafo 2, e 9;
- la direttiva (UE) 2015/2436, indicata solo come testo successivo, non applicabile ratione temporis;
- la Convenzione di Parigi, in particolare gli articoli 1, paragrafo 2, e 8;
- l’Accordo ADPIC, in particolare gli articoli 1, paragrafo 2, 2, paragrafo 1, e 16, paragrafo 1;
- la Convenzione del Benelux sulla proprietà intellettuale, in particolare gli articoli 2.20 e 2.23, paragrafo 2.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio domanda, in sostanza:
- se il "diritto anteriore" di cui all’articolo 6, paragrafo 2, richieda soltanto un uso anteriore nel commercio di un diritto riconosciuto dal diritto nazionale, oppure anche la possibilità di vietare l’uso del marchio posteriore;
- se, per rispondere, rilevi il fatto che il titolare del marchio posteriore abbia a sua volta un diritto ancora più risalente sul medesimo segno e, se sì, in che misura ciò incida sulla sussistenza del diritto anteriore del terzo.
Ragionamento della Corte sulla prima questione
La Corte interpreta la nozione di "diritto anteriore" alla luce del diritto internazionale richiamato dalla direttiva, in particolare della tutela del nome commerciale prevista dalla Convenzione di Parigi e dall’Accordo ADPIC. Rileva che il nome commerciale rientra nella nozione di proprietà intellettuale e costituisce un diritto protetto, purché ancora esistente e protetto al momento in cui viene fatto valere.
Sul piano dell’interpretazione della direttiva, la Corte osserva che l’articolo 6, paragrafo 2:
- richiede che il diritto sia anteriore, riconosciuto dal diritto nazionale e abbia portata locale;
- non prevede affatto, come condizione ulteriore, che il suo titolare possa vietare l’uso del marchio posteriore.
La distinzione tra l’articolo 6, paragrafo 2, e l’articolo 4, paragrafo 4, lettere b) e c), è decisiva: queste ultime disposizioni riguardano impedimenti alla registrazione o motivi di nullità e sono più rigorose; l’articolo 6, invece, opera solo come limitazione dei diritti conferiti da un marchio registrato. Ne consegue che non si può trasporre nell’articolo 6, paragrafo 2, una condizione tipica dei motivi di nullità o di impedimento alla registrazione.
La Corte aggiunge che una lettura più restrittiva svuoterebbe di effetto utile la disposizione, perché la assimilerebbe alle ipotesi dell’articolo 4. Pertanto, è sufficiente che il diritto anteriore locale sia riconosciuto dalla legge nazionale e sia utilizzato nel commercio.
Ragionamento della Corte sulla seconda questione
La Corte precisa che la direttiva 2008/95/CE disciplina i rapporti tra marchi registrati e diritti anteriori, non i rapporti interni tra più diritti qualificabili come "anteriori". Tali rapporti sono quindi principalmente regolati dal diritto nazionale.
Per l’applicazione dell’articolo 6, paragrafo 2, rileva che il diritto invocato dal terzo sia ancora protetto secondo il diritto dello Stato membro interessato al momento dell’azione. Se il titolare del marchio posteriore possiede un diritto ancora più risalente sul segno, ciò può incidere sulla qualificazione del diritto del terzo solo nella misura in cui, in base al diritto nazionale, quel diritto più risalente consenta effettivamente di opporsi o di limitare il diritto del terzo.
Se, invece, il diritto del terzo non è più tutelato dal diritto nazionale, non può essere qualificato come "diritto anteriore" ai sensi della direttiva.
Decisione e dispositivo
La Corte risponde che:
- per constatare l’esistenza di un diritto anteriore ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, non è necessario che il titolare possa vietare l’uso del marchio posteriore;
- un diritto anteriore può essere riconosciuto anche se il titolare del marchio posteriore ha un diritto ancora più risalente, purché il diritto invocato dal terzo sia ancora protetto dal diritto nazionale; se non lo è più, non costituisce un diritto anteriore rilevante.
Principi affermati
La sentenza conferma che l’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/95/CE tutela la coesistenza di segni locali anteriori con marchi registrati posteriori, senza richiedere al titolare del diritto locale di avere un potere di inibitoria sul marchio successivo. Al tempo stesso, ribadisce che la verifica dell’effettiva persistenza del diritto fatto valere resta affidata al diritto nazionale dello Stato membro interessato, che determina se quel diritto sia ancora protetto al momento dell’azione.
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