Corte di giustizia, Sentenza C-122/21
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 2 giugno 2022. — Get Fresh Cosmetics Limited contro Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas. — Rinvio pregiudiziale – Direttiva 87/357/CEE – Articolo 1, paragrafo 2 – Ambito di applicazione – Prodotti non alimentari che possono essere confusi con prodotti alimentari – Nozione – Rischio di soffocamento, intossicazione, perforazione od ostruzione del tubo digerente – Presunzione di pericolosità – Assenza – Prova. — Causa C-122/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte interpreta la direttiva 87/357 nel senso che non serve provare, con dati oggettivi e comprovati, che un prodotto cosmetico simile a un alimento generi effettivamente i rischi tipizzati dalla norma. Tuttavia, l’autorità nazionale deve sempre verificare caso per caso se tutte le condizioni cumulative dell’articolo 1, paragrafo 2, siano presenti. La pronuncia riguarda il divieto imposto in Lituania ad alcuni prodotti cosmetici, in particolare bombe da bagno, ritenuti confondibili con prodotti alimentari.
Interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 87/357/CEE sui prodotti non alimentari che possono essere confusi con prodotti alimentari e sul livello di prova richiesto per il divieto di commercializzazione.
La questione giuridica
Se l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 87/357/CEE debba essere interpretato nel senso che, per qualificare un prodotto non alimentare come prodotto che rientra nel divieto, sia necessario dimostrare con dati oggettivi e comprovati che il fatto di portarlo alla bocca, succhiarlo o ingerirlo comporti rischi di soffocamento, intossicazione, perforazione o ostruzione del tubo digerente; in caso affermativo, a chi incomba l’onere della prova.
Principio di diritto
L’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 87/357/CEE non richiede che l’autorità nazionale dimostri con dati oggettivi e comprovati la concreta verificazione dei rischi di soffocamento, intossicazione, perforazione o ostruzione del tubo digerente: è sufficiente una valutazione caso per caso delle quattro condizioni cumulative previste dalla norma, basata sulle caratteristiche oggettive del prodotto e sulla vulnerabilità dei consumatori, soprattutto dei bambini. La direttiva non introduce una presunzione automatica di pericolosità, ma impone alle autorità competenti di accertare in concreto se il prodotto presenti l’aspetto di un alimento, sia prevedibilmente confuso con esso, possa essere portato alla bocca, succhiato o ingerito e, per tale motivo, possa comportare i rischi indicati.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 87/357/CEE
- Regolamento (CE) n. 1223/2009
- Articolo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1223/2009
- Articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1223/2009
Interpretazione della direttiva 87/357/CEE sui prodotti cosmetici confondibili con alimenti
La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Corte amministrativa suprema di Lituania) in una controversia tra Get Fresh Cosmetics Limited e l’Autorità lituana per la tutela dei consumatori, relativa al divieto di commercializzazione di taluni cosmetici, in particolare bombe da bagno.
Fatti e procedimento principale
L’Autorità nazionale aveva ritenuto che i prodotti, per aspetto, odore, forma e dimensioni, imitassero prodotti alimentari e perciò fossero vietati ai sensi del regolamento (CE) n. 1223/2009 e della direttiva 87/357/CEE. Aveva quindi vietato la messa a disposizione sul mercato e imposto il ritiro dei prodotti, oltre a misure informative verso i consumatori. Dopo vicende processuali interne, il giudice del rinvio ha dubitato dell’interpretazione dell’articolo 1 della direttiva 87/357 e ha chiesto se occorresse una prova oggettiva del rischio e, in caso affermativo, su chi gravasse l’onere probatorio.
Normativa rilevante
La Corte richiama anzitutto la direttiva 87/357/CEE, in particolare:
- l’articolo 1, paragrafo 1, che ne definisce l’ambito di applicazione;
- l’articolo 1, paragrafo 2, che descrive i prodotti non alimentari che, per forma, odore, aspetto, imballaggio, etichettatura, volume o dimensioni, possono essere confusi con prodotti alimentari e portati alla bocca, succhiati o ingeriti, con conseguente rischio di soffocamento, intossicazione, perforazione o ostruzione del tubo digerente;
- gli articoli 2 e 3, che prevedono il divieto di commercializzazione e i controlli sul mercato.
Richiama inoltre il regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici, in particolare i considerando 9 e 10 e l’articolo 3, lettera a), che impongono la sicurezza dei cosmetici e la conformità alla direttiva 87/357 quanto alla presentazione del prodotto.
Ragionamento della Corte
La Corte osserva che il testo dell’articolo 1 della direttiva non contiene alcuna presunzione di pericolosità automatica per i prodotti che ricordano alimenti. La norma richiede, invece, la verifica di quattro condizioni cumulative:
- il prodotto deve essere non alimentare ma avere caratteristiche esteriori assimilabili a quelle di un alimento;
- tali caratteristiche devono rendere prevedibile la confusione da parte dei consumatori, soprattutto dei bambini;
- deve essere prevedibile che, per tale motivo, il prodotto venga portato alla bocca, succhiato o ingerito;
- tale comportamento deve poter comportare i rischi tipizzati dalla direttiva.
La Corte sottolinea che la direttiva non esige la prova di un nesso causale certo o di un rischio dimostrato mediante dati oggettivi e comprovati; sarebbe sufficiente richiedere una conferma scientifica piena del rischio per svuotare di contenuto la tutela preventiva perseguita dalla direttiva. Al contempo, però, non si tratta di vietare in via generale tutti i prodotti non alimentari simili ad alimenti: l’autorità nazionale deve sempre effettuare una valutazione concreta, caso per caso, delle caratteristiche oggettive del prodotto e della vulnerabilità dei consumatori interessati, in particolare dei bambini.
La Corte evidenzia anche che spetta all’operatore che commercializza il prodotto, se del caso, fornire elementi sulle caratteristiche e sulla composizione del prodotto rilevanti ai fini della valutazione amministrativa.
Decisione
La Corte risponde che l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 87/357/CEE deve essere interpretato nel senso che non è necessario dimostrare con dati oggettivi e comprovati che il fatto di portare alla bocca, succhiare o ingerire tali prodotti possa comportare i rischi indicati. Tuttavia, le autorità nazionali competenti devono valutare caso per caso se il prodotto soddisfi le condizioni della disposizione e dimostrare tale circostanza. In ragione della risposta alla prima questione, la seconda non viene esaminata.
Principio affermato
La direttiva 87/357 non istituisce una presunzione automatica di pericolosità per i prodotti non alimentari che ricordano alimenti, ma impone un controllo concreto e individualizzato; non è richiesta una prova scientifica piena del rischio, purché l’autorità accerti la sussistenza delle condizioni previste dalla norma.
Rilievi pratici per gli operatori
Per i produttori e distributori di cosmetici, la sentenza conferma che la conformità alla disciplina sulla presentazione del prodotto va valutata non solo in astratto, ma in relazione alla concreta percezione del consumatore medio, con attenzione particolare ai minori. Le autorità nazionali, dal canto loro, devono motivare il divieto dimostrando la ricorrenza degli indici normativi, senza poter fondare il provvedimento su una mera somiglianza estetica non ulteriormente apprezzata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 2 giu 2022Corte di giustizia, Sentenza C-112/21
- Sentenza · 2 giu 2022Corte di giustizia, Sentenza C-353/20
- Sentenza · 2 giu 2022Corte di giustizia, Sentenza C-587/20
- Sentenza · 2 giu 2022Corte di giustizia, Sentenza C-589/20
- Sentenza · 2 giu 2022Corte di giustizia, Sentenza C-617/20
- Sentenza · 2 giu 2022Corte di giustizia, Sentenza C-43/21
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →