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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-547/20

Ordinanza del vicepresidente della Corte del 3 giugno 2022. — Romania contro Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea. — Procedimento sommario - Articolo 263 TFUE - Ricorso diretto all’annullamento di un atto dell’Unione - Articolo 278 TFUE - Domanda di sospensione dell’esecuzione di tale atto - Trasporto - Regolamento (UE) 2020/1055 - Obbligo per un’impresa di far ritornare i propri veicoli nel suo Stato membro di stabilimento - Urgenza - Peggioramento della situazione economica e sociale di uno Stato membro - Danno arrecato all’ambiente. — Causa C-547/20 R

Giurisprudenza europea62020CO0547

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha respinto la domanda di misure provvisorie proposta dalla Romania contro una disposizione del regolamento (UE) 2020/1055 sul trasporto su strada. Secondo il Vicepresidente, gli elementi prodotti non erano sufficienti a dimostrare che l’obbligo di rientro dei veicoli entro otto settimane avrebbe provocato un danno grave e irreparabile, né sul piano economico-sociale né su quello ambientale. Non essendo soddisfatta la condizione dell’urgenza, la Corte non ha esaminato il fumus boni iuris e la ponderazione degli interessi.

Rigetto della domanda di sospensione dell’esecuzione del regolamento (UE) 2020/1055: la Romania non ha dimostrato l’urgenza né un danno grave e irreparabile derivante dall’obbligo di rientro dei veicoli nello Stato membro di stabilimento.

La questione giuridica

Se, ai fini della sospensione provvisoria dell’esecuzione dell’articolo 1, punto 3, del regolamento (UE) 2020/1055, la Romania avesse dimostrato, con elementi concreti e precisi, che l’obbligo per le imprese di trasporto internazionale di far ritornare i veicoli nello Stato membro di stabilimento entro otto settimane avrebbe causato prima della decisione nel merito un danno grave e irreparabile, di natura economica, sociale e ambientale.

Principio di diritto

La sospensione dell’esecuzione di un atto dell’Unione può essere concessa solo se il richiedente prova, con indicazioni concrete e precise, che l’esecuzione dell’atto prima della decisione sul merito è idonea a causare un danno grave e irreparabile; nel caso di specie, la Romania non ha dimostrato in modo sufficientemente probabile né un pregiudizio economico e sociale di tale gravità, né un danno ambientale irreparabile derivante dall’obbligo di rientro dei veicoli nello Stato membro di stabilimento, sicché la domanda cautelare è stata respinta senza esaminare fumus boni iuris e bilanciamento degli interessi.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 278 TFUE
  • Articolo 160, paragrafo 3, del regolamento di procedura della Corte
  • Regolamento (UE) 2020/1055
  • Regolamento (CE) n. 1071/2009
  • Regolamento (UE) 2018/842
  • Direttiva 2008/50/CE

Sospensione dell’esecuzione del regolamento (UE) 2020/1055 nel settore del trasporto su strada

Si tratta di un’ordinanza in procedimento sommario resa dal Vicepresidente della Corte nella causa C-547/20 R, promossa dalla Romania ai sensi dell’articolo 278 TFUE nell’ambito di un ricorso di annullamento ex articolo 263 TFUE. La controversia riguarda l’obbligo, introdotto dal regolamento (UE) 2020/1055, per le imprese di trasporto internazionale di far ritornare i veicoli nello Stato membro di stabilimento entro otto settimane.

Fatti e procedimento

La Romania ha chiesto la sospensione dell’esecuzione dell’articolo 1, punto 3, del regolamento 2020/1055, nella parte in cui modifica l’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1071/2009. A sostegno della domanda ha dedotto, in sintesi, che l’obbligo di rientro dei veicoli avrebbe provocato:

  • la scomparsa di oltre la metà dei trasportatori di merci su strada stabiliti in Romania;
  • un forte aumento dei costi operativi, anche per i viaggi a vuoto;
  • perdite economiche, chiusure di imprese e perdita di posti di lavoro;
  • un aumento delle emissioni inquinanti e dei relativi costi ambientali. La Romania è stata sostenuta da Estonia, Lettonia, Lituania, Malta e Polonia; Parlamento e Consiglio si sono opposti, sostenuti da altri Stati membri.

Quadro normativo rilevante

La misura controversa deriva dall’articolo 1, punto 3, del regolamento (UE) 2020/1055, che sostituisce l’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1071/2009. La nuova lettera b) impone all’impresa di organizzare la flotta in modo da garantire il ritorno dei veicoli in una delle sedi di attività nello Stato membro di stabilimento al più tardi entro otto settimane dalla partenza. Sul piano procedurale vengono in rilievo l’articolo 263 TFUE, l’articolo 278 TFUE e l’articolo 160, paragrafo 3, del regolamento di procedura della Corte.

Criteri per i provvedimenti provvisori

La Corte ricorda la propria giurisprudenza costante: per ottenere la sospensione dell’esecuzione occorre dimostrare cumulativamente fumus boni iuris e urgenza, intendendosi per urgenza la necessità di evitare un danno grave e irreparabile prima della decisione di merito. Il giudice cautelare dispone di un ampio margine di valutazione e può esaminare le condizioni nell’ordine che ritiene opportuno.

Valutazione del pregiudizio economico e sociale

La Corte esamina anzitutto la prova dell’urgenza sotto il profilo economico-sociale. Osserva che i danni allegati in altri Stati membri non bastano a fondare la domanda e, quanto alla Romania, rileva che:

  • i costi indicati sono in larga parte danni pecuniari, normalmente non irreparabili;
  • la prova fornita si basa su una relazione elaborata su un campione non rappresentativo di imprese;
  • l’ipotesi decisiva secondo cui tutti i viaggi necessari all’adeguamento sarebbero viaggi a vuoto non è giustificata;
  • i costi per la congestione dei valichi di frontiera non sono stati quantificati con precisione;
  • la relazione invocata riguarda l’effetto combinato di più misure, non della sola disposizione impugnata;
  • non è stato dimostrato che l’aumento dei costi implichi necessariamente una ristrutturazione tale da ridurre sensibilmente il PIL o aumentare in modo rilevante la disoccupazione. La Corte aggiunge che, secondo la seconda relazione, le imprese dell’Europa orientale conserverebbero comunque un vantaggio competitivo e che il possibile impatto sull’occupazione dei conducenti sarebbe limitato dalla carenza di autisti nell’Unione.

Valutazione del pregiudizio ambientale

Quanto al danno ambientale, la Romania invocava un aumento delle emissioni di CO2, NOx e PM2,5. La Corte ritiene però che:

  • le stime della prima relazione riguardano solo la CO2 e soffrono dei medesimi limiti metodologici già evidenziati;
  • la seconda relazione si fonda su ipotesi contestate e su un campione insufficiente;
  • l’entità dell’aumento delle emissioni non è stata valutata con precisione. Soprattutto, la Corte sottolinea che CO2, NOx e PM2,5 sono già oggetto di specifiche discipline dell’Unione: il regolamento (UE) 2018/842 per le emissioni di gas a effetto serra e la direttiva 2008/50/CE per qualità dell’aria e valori limite relativi a NOx e PM2,5. Anche nelle ipotesi più elevate prospettate, l’aumento sarebbe soltanto moderato e non è stato dimostrato che possa compromettere, nel medio termine, la tutela dell’ambiente e il contrasto al cambiamento climatico.

Decisione e dispositivo

Poiché la Romania non ha dimostrato che l’esecuzione della disposizione contestata, fino alla sentenza di merito, avrebbe causato con sufficiente probabilità un danno grave e irreparabile, la Corte respinge la domanda cautelare. In ragione del carattere cumulativo delle condizioni per i provvedimenti provvisori, non è stato necessario esaminare il fumus boni iuris né la ponderazione degli interessi. Le spese sono state riservate alla decisione finale.

Principio affermato

Il richiedente che chieda la sospensione dell’esecuzione di un atto dell’Unione deve fornire elementi concreti e precisi idonei a dimostrare, con un sufficiente grado di probabilità, un danno grave e irreparabile imminente; mere stime economiche o ambientali fondate su ipotesi controverse, campioni non rappresentativi o valutazioni aggregate di più misure non sono sufficienti a giustificare la misura cautelare.

Come è indicizzato

Materietrasporto su stradasospensione cautelare degli atti uediritto della concorrenza nel trasporto internazionaletutela dell'ambientepolitica climatica e qualità dell'aria

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