Corte di giustizia, Ordinanza C-545/20
Ordinanza del vicepresidente della Corte del 3 giugno 2022. — Repubblica di Bulgaria contro Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea. — Procedimento sommario – Articolo 263 TFUE – Ricorso diretto all’annullamento di un atto dell’Unione – Articolo 278 TFUE – Domanda di sospensione dell’esecuzione di tale atto – Trasporto – Regolamento (UE) 2020/1055 – Obbligo per un’impresa di far ritornare i propri veicoli nel suo Stato membro di stabilimento – Urgenza – Peggioramento della situazione economica e sociale di uno Stato membro – Danno arrecato all’ambiente. — Causa C-545/20 R
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha respinto la richiesta della Bulgaria di sospendere l’esecuzione di una parte del regolamento 2020/1055, che impone alle imprese di trasporto di far rientrare i veicoli nello Stato membro di stabilimento entro otto settimane. Il Vicepresidente ha ritenuto non dimostrato, con sufficiente grado di probabilità, un danno grave e irreparabile, sia per l’ambiente sia per gli effetti economici e sociali allegati. La domanda è stata quindi respinta per difetto del requisito dell’urgenza.
Rigetto della domanda di sospensione dell’esecuzione del regolamento (UE) 2020/1055: la Bulgaria non ha dimostrato un danno grave e irreparabile derivante dall’obbligo di ritorno dei veicoli nello Stato membro di stabilimento.
La questione giuridica
Se, in pendenza del ricorso di annullamento ex articolo 263 TFUE, fosse giustificata la sospensione dell’esecuzione dell’articolo 1, punto 3, del regolamento (UE) 2020/1055, o in subordine dell’intero regolamento, alla luce dell’urgenza e del rischio di un danno grave e irreparabile per l’ambiente, la situazione economico-sociale e il funzionamento del mercato interno.
Principio di diritto
La sospensione dell’esecuzione di un atto dell’Unione può essere concessa solo se il richiedente dimostra, con elementi concreti, che l’applicazione dell’atto prima della decisione di merito comporta con sufficiente grado di probabilità un danno grave e irreparabile; nel caso di specie la Bulgaria non ha fornito prova sufficiente di un pregiudizio irreparabile né sotto il profilo ambientale né sotto quello economico-sociale o del mercato interno, sicché la domanda è stata respinta senza esaminare fumus boni iuris e ponderazione degli interessi.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 278 TFUE
- Articolo 160, paragrafo 3, del regolamento di procedura della Corte
- Regolamento (UE) 2020/1055
- Regolamento (CE) n. 1071/2009
- Regolamento (UE) 2018/842
- Direttiva 2008/50/CE
Obbligo di ritorno dei veicoli nel procedimento sommario C-545/20 R
L’ordinanza riguarda una domanda di provvedimenti provvisori proposta dalla Repubblica di Bulgaria nell’ambito di un ricorso di annullamento ex articolo 263 TFUE contro il regolamento (UE) 2020/1055. La misura contestata è l’obbligo, introdotto nell’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1071/2009, di far ritornare i veicoli utilizzati nel trasporto internazionale in una sede di attività nello Stato membro di stabilimento almeno ogni otto settimane.
Contesto normativo essenziale
La domanda di sospensione si fonda sull’articolo 278 TFUE e sull’articolo 160, paragrafo 3, del regolamento di procedura della Corte, che richiede l’indicazione dell’oggetto della causa, dei motivi di urgenza e degli elementi di fatto e di diritto che giustifichino prima facie il provvedimento richiesto. La misura controversa deriva dall’articolo 1, punto 3, del regolamento 2020/1055, che sostituisce l’articolo 5 del regolamento n. 1071/2009.
Domanda della Repubblica di Bulgaria
La Bulgaria chiedeva, in via principale, la sospensione dell’esecuzione della sola disposizione relativa all’obbligo di ritorno dei veicoli; in subordine, la sospensione dell’intero articolo 1, punto 3; in ulteriore subordine, dell’intero regolamento 2020/1055. A sostegno della domanda, invocava danni ambientali, economici, sociali e al funzionamento del mercato interno, allegando in particolare due relazioni tecniche.
Argomentazioni sul pregiudizio lamentato
Secondo la ricorrente, l’obbligo di rientro dei veicoli avrebbe aumentato i viaggi a vuoto e quindi le emissioni di CO2, NOx e PM2,5, oltre a congestionare i valichi di frontiera e a peggiorare la competitività delle imprese di trasporto dell’Europa orientale. La Bulgaria sosteneva anche che l’incremento dei costi operativi avrebbe potuto determinare cessazioni di attività, trasferimenti di imprese, perdita di posti di lavoro e una ristrutturazione del settore nel proprio territorio.
Valutazione della Corte sull’urgenza
Il Vicepresidente ricorda che i provvedimenti provvisori presuppongono cumulativamente fumus boni iuris, urgenza e, se del caso, ponderazione degli interessi; il giudice del procedimento sommario può respingere la domanda se anche solo una di tali condizioni manca. Nel caso di specie, è stata esaminata anzitutto l’urgenza, che richiede la prova di un danno grave e irreparabile prevedibile con sufficiente grado di probabilità.
Congestione dei valichi di frontiera
Quanto al rischio di congestione, la Corte osserva che i tempi di attesa ai valichi erano già considerevoli e che eventuali costi aggiuntivi derivanti dall’obbligo di ritorno avrebbero natura essenzialmente pecuniaria. Poiché non erano state allegate circostanze eccezionali, tali costi non sono stati ritenuti idonei a dimostrare un danno irreparabile.
Effetti economici e sociali
La Corte ritiene non dimostrato che l’obbligo di ritorno dei veicoli avrebbe provocato, con sufficiente grado di probabilità, una cessazione generalizzata delle attività, una ristrutturazione del settore o una significativa perdita di occupazione in Bulgaria. Le relazioni prodotte erano metodologicamente fragili, basate su campioni non rappresentativi e, in parte, riferite a un insieme più ampio di misure rispetto alla sola disposizione contestata. Gli effetti economici allegati sono stati quindi considerati insufficienti a fondare l’urgenza.
Effetti sul mercato interno
L’asserita alterazione del mercato interno dipendeva, secondo la Bulgaria, da una riduzione dell’offerta di trasporto su strada dovuta alla cessazione di imprese. Poiché tale cessazione non era stata dimostrata come probabile, anche il pregiudizio al mercato interno è stato ritenuto non provato.
Effetti ambientali
La Corte esamina separatamente le presunte emissioni aggiuntive di CO2, NOx e PM2,5. Osserva che le stime erano incerte e metodologicamente discutibili, in particolare per la dipendenza da campioni non rappresentativi e da ipotesi alternative tra loro incoerenti. Inoltre, anche prendendo le cifre più elevate, l’aumento appariva moderato rispetto agli obblighi UE già esistenti in materia di riduzione delle emissioni e qualità dell’aria, derivanti dal regolamento (UE) 2018/842 e dalla direttiva 2008/50/CE.
Decisione e principi applicati
Poiché la Bulgaria non ha provato che l’applicazione della misura controversa, nel periodo intercorrente fino alla sentenza sul merito, avrebbe causato un danno grave e irreparabile con sufficiente grado di probabilità, la condizione dell’urgenza non è stata soddisfatta. Di conseguenza, la domanda di provvedimenti provvisori è stata respinta senza esaminare il fumus boni iuris né la ponderazione degli interessi; le spese sono state riservate alla decisione che definirà la causa.
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