Corte di giustizia, Sentenza C-587/20
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 2 giugno 2022. — Ligebehandlingsnævnet in qualità di mandatario di A contro HK/Danmark e HK/Privat. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Østre Landsret. — Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Divieto di discriminazione fondata sull’età – Direttiva 2000/78/CE – Articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e d) – Ambito di applicazione – Carica di segretario generale eletto di un’organizzazione di lavoratori – Statuto di tale organizzazione che prevede l’eleggibilità alla segreteria generale dei soli membri che, alla data dell’elezione, non abbiano compiuto i 60 o i 61 anni di età. — Causa C-587/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che la direttiva 2000/78/CE copre anche i requisiti statutari di età per l’accesso alla carica elettiva di segretario generale di un sindacato. Ha escluso che la natura politica della funzione o il metodo elettivo sottraggano la fattispecie all’ambito della direttiva. La libertà di associazione delle organizzazioni sindacali deve infatti conciliarsi con il divieto di discriminazione in materia di occupazione e condizioni di lavoro.
Divieto di limite di età per l’eleggibilità alla carica di segretario generale di un’organizzazione sindacale nell’ambito della direttiva 2000/78/CE.
La questione giuridica
Se l’articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e/o d), della direttiva 2000/78/CE debba essere interpretato nel senso che un limite di età previsto dallo statuto di un’organizzazione di lavoratori per essere eletti alla carica di segretario generale rientra nell’ambito di applicazione della direttiva, anche quando la carica ha natura politica ed è ricoperta mediante elezione.
Principio di diritto
L’articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e d), della direttiva 2000/78/CE si applica alle condizioni di accesso e all’attività in un’organizzazione di lavoratori anche quando si tratta della carica elettiva di segretario generale; di conseguenza, un limite di età previsto dallo statuto sindacale per l’eleggibilità a tale carica rientra nell’ambito di applicazione della direttiva ed è quindi soggetto al divieto di discriminazione fondata sull’età, senza che rilevino né la natura politica della funzione né il fatto che il titolare sia eletto, salvo eventuali giustificazioni previste dalla direttiva stessa.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2000/78/CE
- Articolo 1 della direttiva 2000/78/CE
- Articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e d), della direttiva 2000/78/CE
- Articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2000/78/CE
- Articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 12 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 19, paragrafo 1, TFUE
- Regolamento (UE) n. 492/2011
- Regolamento (CEE) n. 1612/68
- Convenzione n. 111 dell’OIL
- Convenzione n. 87 dell’OIL
Limite di età per l’eleggibilità alla carica di segretario generale di un’organizzazione di lavoratori
La pronuncia, resa in sede di rinvio pregiudiziale dall’Østre Landsret danese, riguarda la compatibilità con la direttiva 2000/78/CE di una clausola statutaria di un sindacato che impone un limite di età per candidarsi alla carica di segretario generale. La Corte è chiamata a stabilire se una simile previsione rientri nell’ambito di applicazione della direttiva contro la discriminazione fondata sull’età.
Fatti e procedimento principale
A, nata nel 1948, aveva ricoperto per anni la carica di segretaria generale della federazione HK/Privat. In occasione delle elezioni del 2011 non ha potuto ripresentarsi perché lo statuto prevedeva che il segretario generale fosse eleggibile solo tra i membri che, alla data dell’elezione, non avessero compiuto 60 anni, soglia elevata a 61 anni per taluni membri rieletti dopo il congresso del 2005.
La Commissione per la parità di trattamento danese, agendo come mandataria di A, aveva inizialmente ottenuto una decisione favorevole che riconosceva la discriminazione fondata sull’età e condannava HK al risarcimento. A seguito della mancata esecuzione di tale decisione, la controversia è giunta dinanzi all’Østre Landsret, che ha chiesto alla Corte se la direttiva 2000/78 si applichi a una carica elettiva di tale natura.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio domandava, in sostanza, se il limite di età previsto dallo statuto di un’organizzazione di lavoratori per l’eleggibilità alla carica di segretario generale rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/78. La Corte ha però ritenuto necessario prendere in considerazione anche la lettera d) del medesimo articolo, poiché il caso riguardava anche l’attività in un’organizzazione di lavoratori.
Normativa rilevante
La Corte richiama:
- la direttiva 2000/78/CE, in particolare gli articoli 1 e 3, paragrafo 1, lettere a) e d), e paragrafo 4;
- i considerando 4, 5, 9 e 11 della direttiva, che richiamano il divieto di discriminazione e la libertà di associazione;
- l’articolo 21 della Carta, che sancisce il principio di non discriminazione;
- l’articolo 12 della Carta, sulla libertà di associazione;
- l’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, che disciplina le limitazioni dei diritti fondamentali;
- l’articolo 19, paragrafo 1, TFUE, quale base di competenza dell’Unione;
- il regolamento (UE) n. 492/2011 e il precedente regolamento (CEE) n. 1612/68, richiamati per analogia sul diritto di accesso a posizioni sindacali;
- le convenzioni OIL nn. 87 e 111.
Ragionamento della Corte sull’articolo 3, paragrafo 1, lettera a)
La Corte afferma che la nozione di "condizioni di accesso all’occupazione e al lavoro" deve essere interpretata autonomamente e in modo uniforme nell’ordinamento dell’Unione. La direttiva non rinvia al diritto nazionale per definire tali concetti e il suo ambito non può essere ristretto ai soli posti occupati da "lavoratori" ai sensi dell’articolo 45 TFUE.
Secondo la Corte, i termini "occupazione", "lavoro autonomo" e "lavoro" sono usati in senso ampio e coprono tutte le attività professionali, a prescindere dalla loro natura e dalle loro caratteristiche. Ne consegue che il divieto statutario di candidatura incide sulle condizioni di accesso a una attività professionale reale ed effettiva, soprattutto quando la funzione è a tempo pieno e retribuita.
La Corte respinge anche l’argomento secondo cui la natura politica della carica o il fatto che il titolare sia eletto escluderebbero l’applicazione della direttiva. La direttiva non contiene alcuna esclusione generale per le cariche politiche ed è irrilevante il metodo di selezione. L’eventuale interferenza con la libertà di associazione è giustificata perché prevista dalla legge, limitata al necessario e funzionale alla tutela effettiva del principio di parità di trattamento.
Ragionamento della Corte sull’articolo 3, paragrafo 1, lettera d)
La Corte osserva che la lettera d) estende espressamente la direttiva all’"affiliazione e all’attività in un’organizzazione di lavoratori". Candidarsi alla carica di segretario generale e svolgerla, una volta eletti, costituisce una forma di attività in tale organizzazione secondo il significato ordinario del termine.
Inoltre, la soluzione è coerente con il diritto dell’Unione in materia di libera circolazione dei lavoratori, che riconosce diritti legati all’accesso agli incarichi rappresentativi e direttivi in organizzazioni sindacali. Per questa ragione, anche l’attività di segretario generale di un sindacato rientra nell’articolo 3, paragrafo 1, lettera d).
Bilanciamento con la libertà di associazione
La Corte dedica una parte importante del ragionamento al rapporto con la libertà di associazione. Ricorda che il considerando 5 della direttiva lascia impregiudicato il diritto di fondare sindacati e aderirvi, ma precisa che tale libertà non è assoluta.
Le limitazioni derivanti dalla direttiva sono considerate compatibili con l’articolo 12 della Carta perché:
- sono previste dalla legge, in quanto discendono direttamente dalla direttiva;
- non intaccano il contenuto essenziale della libertà sindacale;
- sono proporzionate, perché limitate al divieto di discriminazioni in materia di occupazione e lavoro;
- sono necessarie per garantire i diritti di coloro che appartengono ai gruppi protetti dalla direttiva.
Decisione e dispositivo
La Corte risponde che l’articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e d), della direttiva 2000/78 deve essere interpretato nel senso che il limite di età previsto dallo statuto di un’organizzazione di lavoratori per l’eleggibilità alla carica di segretario generale rientra nell’ambito di applicazione della direttiva.
Principi affermati
La pronuncia consolida alcuni principi di rilievo pratico:
- l’ambito di applicazione della direttiva 2000/78 è ampio e non si limita ai rapporti di lavoro subordinato in senso stretto;
- una carica elettiva in un sindacato può costituire "occupazione", "lavoro" o "attività" ai fini della direttiva;
- la natura politica dell’incarico non lo esclude dal divieto di discriminazione;
- la libertà di associazione va conciliata con il divieto di discriminazione fondata sull’età.
Per i professionisti, la decisione è rilevante perché impone di verificare la compatibilità con il diritto UE anche delle regole statutarie interne di organizzazioni private o associative quando esse disciplinino l’accesso a incarichi che integrano un’attività professionale reale e retribuita.
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