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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-353/20

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 2 giugno 2022. — Skeyes contro Ryanair DAC. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de l’Entreprise du Hainaut, division de Charleroi. — Rinvio pregiudiziale – Trasporto aereo – Regolamento (CE) n. 549/2004 – Regolamento (CE) n. 550/2004 – Fornitore di servizi di traffico aereo – Decisione di chiudere lo spazio aereo – Esercizio di prerogative dei pubblici poteri – Utente dello spazio aereo – Compagnie aeree – Diritto di ricorso avverso una decisione di chiusura dello spazio aereo – Articolo 58 TFUE – Libera circolazione dei servizi in materia di trasporti – Articoli 16 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Libertà d’impresa – Diritto a un ricorso effettivo. — Causa C-353/20

Giurisprudenza europea62020CJ0353

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte interpreta la normativa sul cielo unico europeo nel senso che le compagnie aeree, quali utenti dello spazio aereo, possono ottenere tutela giurisdizionale effettiva contro le decisioni del fornitore nazionale di traffico aereo che incidono sull’accesso allo spazio aereo. La discrezionalità del fornitore nell’esercizio di prerogative pubbliche non elimina tale tutela, ma può solo incidere sull’ampiezza del sindacato del giudice nazionale. La Corte chiarisce inoltre che l’esclusione delle regole di concorrenza non comporta l’inapplicabilità delle libertà del TFUE e dei diritti della Carta in capo agli utenti.

Diritto degli utenti dello spazio aereo, in particolare delle compagnie aeree, a un ricorso effettivo contro la chiusura dello spazio aereo decisa dal fornitore di servizi di traffico aereo e limiti dell’esclusione delle norme di concorrenza.

La questione giuridica

Se l’articolo 8 del regolamento (CE) n. 550/2004, letto alla luce del regolamento (CE) n. 549/2004 e dell’articolo 47 della Carta, imponga agli Stati membri di garantire agli utenti dello spazio aereo un ricorso giurisdizionale effettivo contro le decisioni del fornitore di servizi di traffico aereo che incidono sull’obbligo di prestazione dei servizi; e se il considerando 5 del regolamento n. 550/2004, in combinato con l’articolo 58, paragrafo 1, TFUE e l’articolo 16 della Carta, escluda non solo le norme di concorrenza ma anche le altre norme del diritto UE sui diritti e le libertà economiche degli utenti dello spazio aereo.

Principio di diritto

L’articolo 8 del regolamento n. 550/2004, letto con l’articolo 2, punto 4, del regolamento n. 549/2004 e alla luce dell’articolo 47 della Carta, deve essere interpretato nel senso che gli utenti dello spazio aereo, come le compagnie aeree, hanno diritto a un ricorso effettivo dinanzi ai giudici nazionali contro il fornitore di servizi di traffico aereo per contestare le asserite violazioni dell’obbligo di prestazione dei servizi. Inoltre, il regolamento n. 550/2004 esclude soltanto l’applicazione delle norme in materia di concorrenza del TFUE ai servizi di navigazione aerea riconducibili all’esercizio di prerogative dei pubblici poteri, ma non preclude l’applicazione delle norme del TFUE e della Carta che tutelano i diritti e le libertà degli utenti dello spazio aereo, inclusi la libera prestazione dei servizi di trasporto e la libertà d’impresa.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 58, paragrafo 1, TFUE
  • Articolo 19, paragrafo 1, TUE
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Regolamento (CE) n. 549/2004
  • Regolamento (CE) n. 550/2004
  • Regolamento (CE) n. 1008/2008
  • Regolamento (CE) n. 1070/2009

Diritto di ricorso degli utenti dello spazio aereo contro la chiusura dello spazio aereo

La pronuncia è resa in sede di rinvio pregiudiziale dal Tribunal de l’entreprise du Hainaut, division de Charleroi, in una controversia tra Skeyes, fornitore esclusivo di servizi di traffico aereo in Belgio, e Ryanair DAC. La questione nasce dalla chiusura dello spazio aereo belga disposta da Skeyes a seguito di un’azione collettiva del personale e dall’ordine cautelare emesso dal giudice belga per garantire la continuità del servizio.

Fatti e procedimento principale

Skeyes, designata dal Belgio quale fornitore di servizi di traffico aereo per lo spazio aereo sotto la responsabilità dello Stato, può adottare misure di "zero rate", impedendo decolli, atterraggi e transiti. Dopo più chiusure dello spazio aereo tra febbraio e maggio 2019, il 16 maggio 2019 Ryanair ha adito d’urgenza il giudice belga chiedendo un ordine nei confronti di Skeyes affinché garantisse il normale svolgimento del traffico aereo. Il giudice ha accolto la domanda, con sanzione pecuniaria, ma l’efficacia dell’ordinanza è cessata senza che la sanzione fosse applicata. Skeyes ha poi proposto opposizione di terzo, contestando la competenza del giudice civile e la sussistenza di diritti soggettivi in capo a Ryanair.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio ha chiesto in sostanza:

  • se l’articolo 8 del regolamento n. 550/2004 imponga agli Stati membri di prevedere rimedi giurisdizionali effettivi contro le presunte violazioni dell’obbligo di fornitura dei servizi da parte del fornitore di traffico aereo;
  • se il considerando 5 del regolamento n. 550/2004, relativo all’esercizio di prerogative di pubblico potere, escluda non solo le norme di concorrenza ma anche le altre regole del diritto UE che incidono sulla libertà d’impresa e sulla libera prestazione dei servizi.

Normativa rilevante

La Corte richiama il quadro del cielo unico europeo definito dai regolamenti n. 549/2004 e n. 550/2004, come modificati dal regolamento n. 1070/2009. In particolare, sono rilevanti:

  • il regolamento n. 549/2004, che definisce gli obiettivi del cielo unico europeo e la nozione di utenti dello spazio aereo;
  • il regolamento n. 550/2004, con gli articoli 7, 8 e 15, relativi a certificazione, designazione dei fornitori e tariffazione;
  • il regolamento n. 1008/2008, richiamato per le norme operative in materia di sicurezza applicabili all’esercizio dei diritti di traffico;
  • l’articolo 58, paragrafo 1, TFUE, nonché gli articoli 16, 47 e 52, paragrafo 1, della Carta.

Ragionamento della Corte sulla ricevibilità

La Corte respinge l’eccezione di irricevibilità sollevata dal governo belga. Rileva che il giudice del rinvio ha sufficientemente illustrato il contesto fattuale e giuridico e che le questioni sono utili per decidere sulla competenza del giudice e sulla tutela dei diritti invocati dalla compagnia aerea.

Ragionamento della Corte sulla prima questione

La Corte osserva che il regolamento n. 550/2004 non contiene una disposizione espressa sul diritto di ricorso degli utenti dello spazio aereo contro le decisioni del fornitore. Tuttavia, interpretando la norma nel suo contesto e alla luce delle finalità del cielo unico europeo, emerge che gli utenti dello spazio aereo sono titolari di diritti che possono essere incisi dalla chiusura dello spazio aereo.

La Corte valorizza in particolare:

  • l’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento n. 550/2004, che impone l’accesso non discriminatorio ai servizi;
  • l’articolo 15, che pone i costi dei servizi a carico degli utenti;
  • la finalità di continuità del servizio e di efficienza della gestione del traffico aereo;
  • il fatto che le compagnie aeree sono utenti dello spazio aereo ai sensi dell’articolo 2, punto 8, del regolamento n. 549/2004.

La Corte aggiunge che i diritti riconosciuti dal diritto derivato coesistono con le regole di sicurezza e con il diritto fondamentale alla libertà d’impresa. Di conseguenza, l’articolo 47 della Carta impone che vi sia un ricorso effettivo per far valere tali diritti. In mancanza di disciplina processuale UE, spetta agli ordinamenti nazionali prevedere rimedi conformi ai principi di equivalenza ed effettività. La discrezionalità del fornitore di servizi o la ripartizione di competenze tra giudici civili e amministrativi non possono privare l’interessato di una tutela giurisdizionale effettiva.

Ragionamento della Corte sulla seconda questione

Quanto al considerando 5 del regolamento n. 550/2004, la Corte ricorda che i considerando non hanno valore vincolante e non possono derogare al tenore delle disposizioni. Il considerando 5 riflette la giurisprudenza secondo cui i servizi di traffico aereo, in quanto connessi a prerogative pubbliche, non presentano carattere economico tale da giustificare l’applicazione delle norme sulla concorrenza.

Tuttavia, ciò non significa che i diritti e le libertà degli utenti dello spazio aereo siano esclusi. La Corte distingue tra:

  • l’inapplicabilità delle norme di concorrenza del TFUE ai servizi di traffico aereo così qualificati;
  • la piena applicabilità delle disposizioni del TFUE e della Carta che tutelano la libera prestazione dei servizi e la libertà d’impresa, ferma restando la possibilità di limiti giustificati dall’interesse generale, in particolare dalla sicurezza aerea.

Dispositivo

La Corte dichiara che:

  • l’articolo 8 del regolamento n. 550/2004, letto con l’articolo 2, punto 4, del regolamento n. 549/2004 e alla luce dell’articolo 47 della Carta, conferisce agli utenti dello spazio aereo il diritto a un ricorso effettivo dinanzi ai giudici nazionali contro il fornitore di servizi di traffico aereo;
  • il regolamento n. 550/2004, letto alla luce del considerando 5, dell’articolo 58, paragrafo 1, TFUE e dell’articolo 16 della Carta, esclude solo l’applicazione delle norme in materia di concorrenza del TFUE, ma non quella delle norme del TFUE e della Carta sui diritti e sulle libertà degli utenti dello spazio aereo.

Principi pratici per il professionista

Per gli operatori del settore, la sentenza conferma che:

  • una compagnia aerea può far valere in giudizio il proprio interesse giuridicamente protetto a non subire chiusure ingiustificate o sproporzionate dello spazio aereo;
  • la tutela processuale deve essere effettiva anche quando la decisione contestata è adottata da un soggetto pubblico o para-pubblico nell’esercizio di poteri pubblici;
  • l’esclusione delle regole antitrust non neutralizza le libertà economiche e le garanzie della Carta invocabili dagli utenti del trasporto aereo.

Come è indicizzato

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