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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33407/2026 del 11/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputata)

La controversia

L'imputata era stata condannata, all'esito del giudizio abbreviato, per i reati contestati in concorso ai sensi degli artt. 110 e 512-bis c.p. e degli artt. 110 e 353 c.p.; la Corte di appello aveva confermato la decisione. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti: l'illegittima acquisizione e utilizzazione di atti ritenuti estranei al fascicolo, in violazione degli artt. 442, comma 1-bis, e 191 c.p.p., nonché il conseguente vizio di motivazione; la violazione dell'art. 423 c.p.p. in relazione alla riqualificazione della condotta e alla scelta del rito abbreviato, assumendo che la diversa qualificazione giuridica avesse inciso sulla consapevolezza della scelta processuale; il vizio di motivazione circa la responsabilità per il reato di turbata libertà degli incanti, con particolare riferimento all'esistenza di mezzi fraudolenti e alla rilevanza di una telefonata quale condotta idonea a condizionare la gara; la violazione degli artt. 157 e 159 c.p. per l'intervenuta prescrizione del reato di cui agli artt. 56 e 353 c.p., considerando la collocazione temporale della condotta tentata; il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 512-bis c.p., soprattutto sotto il profilo soggettivo; infine, l'omessa motivazione sul trattamento sanzionatorio e sulla mancata concessione delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato soltanto con riferimento al motivo sulla prescrizione del reato di turbata libertà degli incanti nella forma tentata. La Corte di appello aveva omesso di individuare l'epoca specifica di consumazione della condotta, necessaria per stabilire la decorrenza del termine prescrizionale, soprattutto considerando il concorso di più imputati, la pluralità dei ruoli e il collegamento strumentale tra i diversi momenti della procedura esecutiva, ai fini dell'individuazione dell'ultimo atto integrante il tentativo. La sentenza è stata pertanto annullata limitatamente al reato di cui agli artt. 56 e 353 c.p., con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta per nuovo giudizio sul punto. Gli altri motivi sono stati dichiarati inammissibili: il primo per genericità e mancata illustrazione della cosiddetta prova di resistenza; il secondo perché manifestamente infondato, essendo stata ritenuta legittima la riqualificazione giuridica del fatto, prevedibile e oggetto di contraddittorio; il terzo e il quinto perché reiterativi, generici e diretti a ottenere una rivalutazione del merito; il sesto perché generico e manifestamente infondato, essendo adeguata la motivazione sul trattamento sanzionatorio e sulle attenuanti generiche.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    Richiamato quale base del concorso di persone nei reati contestati.

  • art. 512-bis c.p.

    Reato contestato all'imputata; la Corte ha ritenuto adeguatamente motivata dai giudici di merito la sussistenza dei relativi elementi oggettivi e soggettivi.

  • art. 353 c.p.

    Reato di turbata libertà degli incanti, ritenuto dai giudici di merito nella forma tentata e oggetto di annullamento con rinvio per la verifica della prescrizione.

  • art. 56 c.p.

    Applicato in relazione alla forma tentata del reato di cui all'art. 353 c.p.; la verifica della decorrenza della prescrizione richiede l'individuazione dell'ultimo atto idoneo e diretto in modo non equivoco alla realizzazione del delitto.

  • art. 157 c.p.

    Richiamato per la disciplina del termine di prescrizione, la cui decorrenza deve essere verificata in rapporto alla data di consumazione del tentativo.

  • art. 159 c.p.

    Richiamato per i periodi di sospensione della prescrizione da considerare nel nuovo giudizio.

  • art. 442, comma 1-bis, c.p.p.

    Richiamato in relazione all'acquisizione e utilizzazione degli atti nel giudizio abbreviato.

  • art. 191 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa in tema di inutilizzabilità della prova; la censura è stata dichiarata generica per mancata indicazione degli atti e della loro incidenza sulla prova di resistenza.

  • art. 423 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa in relazione alla modifica dell'imputazione; la Corte ha distinto la disciplina delle nuove contestazioni dal potere del giudice di riqualificare giuridicamente il fatto nella sentenza.

  • art. 521 c.p.p.

    La diversa qualificazione giuridica del fatto non viola la norma quando costituisce uno sviluppo prevedibile del giudizio e l'imputato abbia potuto interloquire sulla contestazione, anche mediante l'impugnazione.

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Richiamato quale fondamento dell'inammissibilità dei motivi privi di specificità o non correlati alla motivazione della decisione impugnata.

  • art. 132 c.p.

    Richiamato per la discrezionalità del giudice di merito nella determinazione della pena.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato per i criteri di commisurazione della pena e per la valutazione della gravità del fatto e degli elementi rilevanti.

Massime di principio

  • Nel giudizio abbreviato, l'acquisizione di tutti gli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero non determina inutilizzabilità per il solo fatto che alcuni atti non siano confluiti nel fascicolo relativo alla posizione separata dell'imputato, quando tale mancanza dipenda da un'incompleta esecuzione amministrativa dello stralcio.
  • La censura di inutilizzabilità di una prova deve indicare specificamente l'atto asseritamente illegittimo e illustrare la sua incidenza decisiva sulla sentenza mediante la cosiddetta prova di resistenza; il motivo è inammissibile se non chiarisce se, eliminato l'atto, le residue risultanze siano insufficienti a sostenere la decisione.
  • La riqualificazione giuridica del fatto da parte del giudice non viola le garanzie difensive quando la diversa qualificazione costituisca uno sviluppo prevedibile del giudizio, il fatto storico sia rimasto identico e l'imputato abbia avuto la possibilità di interloquire sulla qualificazione, anche mediante l'impugnazione della sentenza.
  • Nel ricorso per cassazione, la riproposizione dei motivi di appello senza un confronto effettivo con la motivazione della sentenza impugnata determina genericità del ricorso e inammissibilità, soprattutto quando la doglianza solleciti una nuova valutazione del materiale probatorio.
  • La Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione delle prove a quella del giudice di merito mediante una diversa lettura, pur logicamente plausibile, dei dati processuali o una diversa ricostruzione dei fatti, quando la motivazione impugnata sia logica, completa e non manifestamente illogica.
  • In presenza di una doppia conforme anche sul piano motivazionale, il giudice di appello non è tenuto a esaminare analiticamente ogni deduzione difensiva, essendo sufficiente una motivazione globale, logica e adeguata sui fatti decisivi.
  • La motivazione mancante e la motivazione manifestamente illogica sono vizi alternativi e non possono essere denunciati cumulativamente in modo indistinto, poiché una motivazione assente non può essere contemporaneamente illogica o contraddittoria.
  • Quando sia contestata la prescrizione di un delitto tentato, il giudice deve individuare con motivazione specifica l'ultimo atto idoneo e non equivoco integrante il tentativo, poiché da tale accertamento dipende la data di consumazione e la decorrenza del termine prescrizionale; l'omissione impone l'annullamento con rinvio.
  • La determinazione della pena e il diniego delle attenuanti generiche rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e non sono censurabili in cassazione quando la decisione sia sorretta da motivazione logica e siano indicati gli elementi ritenuti determinanti.

Come è indicizzato

MaterieTurbativa d'astaImpugnazioniProveElemento soggettivoPena e commisurazione
RamiReati contro la PAProcesso penaleParte generale
IstitutiConcorso di personeTentativoPrescrizione del reatoOnere della prova

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