Sentenza n. 367/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di iscrizione nella white list della Prefettura di Caltanissetta
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. contro l'inerzia del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Caltanissetta sull'istanza di iscrizione nella white list, trasmessa il 15 gennaio 2025 e integrata il 23 gennaio 2025. Ha chiesto l'accertamento del silenzio-inadempimento, l'ordine alle amministrazioni di provvedere entro un termine congruo, la nomina di un commissario ad acta e il ristoro dei danni in caso di perdurante inerzia. Nel corso del giudizio, la Prefettura ha comunicato l'insussistenza, allo stato, delle condizioni per l'iscrizione, invitando l'impresa a partecipare al procedimento volto all'eventuale adozione di una misura preventiva. Successivamente, con provvedimento del 4 novembre 2025, l'impresa è stata sottoposta per dodici mesi alle misure di prevenzione collaborativa previste dall'art. 94-bis del d.lgs. 159/2011.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha ritenuto che l'adozione delle misure di prevenzione collaborativa nei confronti dell'impresa abbia ridefinito l'assetto degli interessi e reso certa e definitiva l'inutilità di una pronuncia sulla domanda di accertamento dell'obbligo di provvedere sull'iscrizione nella white list. L'impresa non avrebbe più potuto conseguire alcuna utilità pratica dall'eventuale accoglimento del ricorso e non risultava impugnato il successivo provvedimento adottato ai sensi dell'art. 94-bis del d.lgs. 159/2011. Le spese di lite sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 1, comma 52, l. 190/2012
elenco dei fornitori prestatori di servizi ed esecutori non soggetti al tentativo di infiltrazione mafiosa
Individua la base normativa dell'iscrizione nella white list provinciale.
D.P.C.M. 18 aprile 2013
Richiamato quale disciplina attuativa della white list.
art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011
Richiamato in relazione alla comunicazione prefettizia sull'insussistenza delle condizioni per l'iscrizione e al coinvolgimento partecipativo dell'impresa.
art. 94-bis d.lgs. 159/2011
L'adozione delle misure di prevenzione collaborativa ha reso improcedibile l'azione contro il silenzio, perché ha eliminato l'utilità pratica di una pronuncia sull'obbligo di provvedere sull'iscrizione nella white list.
artt. 31 e 117 c.p.a.
Disciplinano l'azione contro il silenzio della pubblica amministrazione; nel caso concreto l'azione è stata dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- L'azione contro il silenzio è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nel corso del giudizio, un successivo provvedimento amministrativo ridefinisce l'assetto degli interessi in modo tale da rendere certa e definitiva l'inutilità pratica della pronuncia richiesta, anche se il nuovo provvedimento non ha carattere pienamente satisfattivo.
- Nel giudizio promosso per ottenere una pronuncia espressa sull'istanza di iscrizione nella white list, l'adozione nei confronti dell'impresa delle misure di prevenzione collaborativa previste dall'art. 94-bis del d.lgs. 159/2011 elimina l'utilità pratica di una decisione sull'obbligo della Prefettura di provvedere sull'iscrizione, determinando l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
- La sopravvenuta adozione di un provvedimento amministrativo non rende improcedibile l'azione contro il silenzio se permane un'utilità concreta e attuale della decisione; l'improcedibilità ricorre invece quando il mutamento della situazione di fatto o di diritto rende definitivamente inutile la sentenza.
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