Ordinanza n. 8/2026 - Bologna, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, del 10 ottobre 2025, in forza del quale il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – I Reparto SM – Ufficio Impiego Personale Marescialli Brigadieri Appuntati e Carabinieri ha respinto l'istanza di trasferimento ex art. 398 R.G.A. presentata dal ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell'istanza di trasferimento ex art. 398 R.G.A.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione della difesa)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il militare ha impugnato il provvedimento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri che ha respinto la sua istanza di trasferimento ex art. 398 R.G.A., chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, limitandosi a rilevare, ai fini cautelari, che viene in rilievo un interesse legittimo pretensivo e non oppositivo e che il ricorrente non ha adeguatamente dedotto e dimostrato l'esistenza di un effettivo grave pregiudizio derivante dal ritardo nella definizione del giudizio.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, senza pregiudicare ogni valutazione sul merito della controversia. La tutela cautelare è stata negata perché la posizione azionata è stata qualificata come interesse legittimo pretensivo e il ricorrente non ha adeguatamente allegato e provato un effettivo grave pregiudizio nel ritardo, ossia il periculum in mora, durante l'attesa della decisione di merito. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo; il rigetto è stato motivato dall'assenza di adeguata deduzione e dimostrazione di un grave pregiudizio nel ritardo.
art. 398 R.G.A.
È richiamato quale base normativa dell'istanza di trasferimento presentata dal militare; l'ordinanza non ne precisa il contenuto interpretativo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
È richiamato quale presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute e all'oscuramento disposto in caso di diffusione del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
È richiamato, nel testo vigente, quale ulteriore fondamento della disposizione di oscuramento dei dati sanitari.
Massime di principio
- Quando è azionata una posizione di interesse legittimo pretensivo, la concessione della tutela cautelare richiede che il ricorrente alleghi e dimostri un effettivo grave pregiudizio derivante dal ritardo nella definizione del giudizio.
- La mera natura pretensiva della posizione giuridica dedotta, in assenza di adeguata allegazione e prova del periculum in mora, non consente di accogliere la domanda cautelare; il rigetto cautelare non pregiudica la decisione sul merito.
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