Cassazione Penale, Sentenza n. 4961/2023 del 06/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato; ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e la sentenza di primo grado e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Nocera Inferiore per il relativo ulteriore corso del procedimento (con necessità di recuperare l'operatività delle garanzie connesse alla celebrazione dell'udienza preliminare/atti del Pubblico Ministero, come previsto dalla giurisprudenza richiamata)
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso denunciava la violazione e/o erronea applicazione dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. in relazione alla riqualificazione del fatto: la Corte d'Appello ha ritenuto che il fatto originariamente imputato come furto aggravato dovesse essere qualificato come rapina impropria; tale riqualificazione comporta diversa competenza (Tribunale in composizione collegiale) e avrebbe richiesto la celebrazione dell'udienza preliminare non tenuta, superando quindi i limiti di competenza del giudice d'appello ai sensi delle norme sulla riqualificazione e sulla decisione nel merito in sede d'appello
Norme richiamate
art. 597, comma 3, cod. proc. pen.
La norma limita la possibilità per il giudice a quo di modificare la qualificazione del fatto; la Corte ha ritenuto che la riqualificazione in sede d'appello non può portare il reato al di fuori della competenza (monocratica) originaria superando il limite fissato dalla norma
art. 33-bis, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Individua i reati la cui cognizione spetta al Tribunale in composizione collegiale; la rapina impropria ricade in tale ipotesi, con conseguente diversa competenza rispetto al furto aggravato
art. 33-ter cod. proc. pen.
Disciplina la competenza al Tribunale in composizione monocratica per determinate fattispecie; il furto aggravato era originariamente attribuito alla cognizione monocratica ai sensi di tale disposizione
art. 33-octies, comma 2, cod. proc. pen.
Consente al giudice d'appello di pronunciarsi nel merito quando la qualificazione del reato rientri nella competenza del Tribunale monocratico; la Corte ha chiarito che tale potere non si estende quando la riqualificazione eccede la competenza monocratica
art. 550, comma 3, cod. proc. pen.
Prevede il termine per eccepire l'omessa celebrazione dell'udienza preliminare; la Corte precisa che tale rimedio è riferito ai casi in cui il reato, così come originariamente qualificato, avrebbe richiesto l'udienza preliminare, non ai casi in cui la necessità della stessa discenda da una riqualificazione intervenuta in sede di giudizio d'appello
art. 491, comma 1, cod. proc. pen.
Norma sul termine per impugnare; citata in relazione ai termini di eccezione dell'omessa celebrazione dell'udienza preliminare
art. 521-bis cod. proc. pen.
Regola l'annullamento e la trasmissione degli atti quando la sentenza di merito sia inficiata per violazione di competenza o per omissione dell'udienza preliminare post riqualificazione; la Corte ha indicato che, in caso di riqualificazione in sede d'appello che renda necessaria l'udienza preliminare, deve recuperarsi l'operatività di questa norma con l'annullamento delle sentenze e la trasmissione al P.M. presso il Tribunale competente in primo grado
art. 99, comma 4, cod. pen.
Richiamata nella motivazione di primo grado in ordine alla recidiva contestata (incidenza sulla determinazione della pena)
art. 23, comma 8, DL 137/2020
Prevede la trasmissione della requisitoria scritta della Procura Generale al processo di Cassazione; citato rispetto alla presentazione delle conclusioni della Procura Generale
Massime di principio
- Il giudice d'appello non può riqualificare il fatto in modo da farlo rientrare in una competenza diversa (ad es. da Tribunale monocratico a collegiale) se ciò avrebbe reso necessaria l'udienza preliminare non celebrata: in tal caso la riqualificazione eccede i limiti del potere decisorio d'appello
- Se in appello si perviene a una qualificazione che richiede l'udienza preliminare, il rimedio corretto è l'annullamento (ex art. 521-bis) delle sentenze e la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il Tribunale competente per il recupero delle garanzie procedurali (celebrare l'udienza preliminare o altro atto utile)
- La possibilità per il giudice d'appello di pronunciarsi nel merito sulla base di una diversa qualificazione (art. 33-octies) è ammessa solo quando la nuova qualificazione rientri nella stessa competenza monocratica attribuita originariamente; se la nuova fattispecie comporta competenza collegiale, il giudice d'appello non può decidere nel merito
- L'eccezione per omissione dell'udienza preliminare ai sensi dell'art. 550, comma 3, si riferisce ai casi in cui la stessa era già dovuta in base alla qualificazione originaria; non può essere utilizzata per sanare la mancata udienza pilotata da una riqualificazione sopravvenuta in sede d'appello
- In situazioni analoghe, difesa e Procura devono valutare tempestivamente questioni relative alla competenza e alla necessità dell'udienza preliminare: una riqualificazione più grave in appello può comportare l'annullamento e la ripetizione del procedimento nel rispetto delle garanzie procedurali
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