Cassazione Penale, Sentenza n. 14565/2022 del 14/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano il decreto della Corte d'Appello di Catania che aveva dichiarato inammissibile l'appello contro il decreto del Tribunale di Catania del 20/02/2019, con cui era stata applicata a Daniele Nizza la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per quattro anni e disposta la confisca di beni, formalmente intestati a terzi ma ritenuti nella disponibilità del prevenuto. La Corte d'Appello aveva rilevato l'inammissibilità dell'impugnazione proposta dai terzi per mancanza della procura speciale alle liti e aveva ritenuto che Daniele Nizza non avesse interesse a contestare solo l'insussistenza del rapporto fiduciario, dato che non aveva impugnato la misura personale originaria e questa era divenuta definitiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi manifestamente infondati e quindi inammissibili. Ha confermato che, in materia di misure di prevenzione, i terzi con interessi meramente civilistici possono stare in giudizio solo tramite difensore munito di procura speciale ai sensi dell'art. 100 c.p.c., e che le impugnazioni senza tale procura sono inammissibili. Quanto a Daniele Nizza, la Corte ha ritenuto che non avesse interesse utile a contestare esclusivamente la fittizietà delle intestazioni: la misura personale a suo carico era divenuta definitiva per omissione di impugnazione, quindi l'accertamento sulla titolarità dei beni non avrebbe riportato riflessi concreti sulla sua posizione personale né avrebbe potuto alterare il complessivo giudizio di sproporzione tra redditi e impieghi. Perciò i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili; i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non essendosi rilevata colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 100 cod. proc. civ.
Richiede che il terzo interessato, portatore di interessi meramente civilistici nei procedimenti di prevenzione, sia assistito da difensore munito di procura speciale alle liti; la mancanza di tale procura determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede l'onere delle spese e il pagamento di una somma alla cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile; applicata in combinato con la valutazione della Corte costituzionale sulla responsabilità del ricorrente.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Utilizzata per escludere che il ricorso sia stato proposto con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consentendo tuttavia l'applicazione della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. in misura equitativa.
Massime di principio
- Nei procedimenti di prevenzione i terzi che vantano solo interessi civilistici possono agire in giudizio soltanto tramite difensore munito di procura speciale; senza tale procura l'impugnazione è inammissibile.
- Il proposto (persona sottoposta a misura di prevenzione) ha interesse a impugnare la confisca quando allega di aver acquisito legalmente i beni; una mera deduzione dell'insussistenza del rapporto fiduciario, senza dimostrare acquisto lecito e senza contestare la misura personale che resta definitiva, è generalmente ritenuta priva di interesse.
- Se la misura personale è divenuta definitiva per omissione di impugnazione, gli eventuali accertamenti sulla titolarità formale dei beni difficilmente possono incidere sulla posizione personale già definitiva del prevenuto.
- La esclusione di alcuni beni dalla confisca non necessariamente modifica il complessivo giudizio di sproporzione fra redditi e impieghi se l'intestazione formale è estesa e l'insieme delle circostanze conferma la sproporzione.
- Ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare condanna alle spese e irrogazione di una somma alla cassa delle ammende; i giudici tengono conto della Cassazione costituzionale nel valutare la responsabilità del ricorrente.
Testo integrale
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