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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31652/2024 del 09/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La controversia nasce da una domanda revocatoria proposta dalla procedura di amministrazione straordinaria di una società industriale per ottenere la dichiarazione di inefficacia di una complessa operazione finanziaria realizzata nei quattro mesi anteriori all’apertura della procedura e diretta a estinguere debiti verso l’istituto di credito per oltre 9 milioni di euro. L’operazione, secondo i giudici di merito, si articolava in più passaggi: cessioni di crediti in factoring, una delegazione di pagamento e un ulteriore factoring tra soggetti esteri collegati, con pagamenti ritenuti anomali e finalizzati a soddisfare preferenzialmente la banca. La Corte d’appello aveva ritenuto che l’esenzione da revocatoria prevista dall’art. 6 l. n. 52/1991 riguardasse solo i pagamenti ordinari, non quelli eseguiti con mezzi anormali, e aveva inoltre escluso la prova della inscientia decoctionis della banca. In Cassazione la banca ha dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione solo apparente; 2) violazione dell’art. 67 l.fall., dell’art. 12 disp. prel. e dell’art. 6 l. n. 52/1991, sostenendo che l’esenzione da revocatoria del factoring coprirebbe anche i pagamenti anomali e che, comunque, il curatore avrebbe dovuto provare la scientia decoctionis del cedente solo nei confronti del cedente stesso; 3) violazione degli artt. 99, 112, 189 c.p.c. e 1282 c.c. per avere la Corte d’appello riconosciuto interessi legali dalla domanda al saldo, nonostante la relativa domanda non fosse stata ritualmente riproposta in appello e, in ogni caso, dovessero decorrere al più dalla sentenza di inefficacia.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ha rigettato il secondo e ha accolto il terzo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al capo sugli interessi legali e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., ha disposto che gli interessi decorressero dalla data di pubblicazione della sentenza d’appello e non dalla domanda giudiziale. Ha compensato integralmente le spese dei gradi di merito e per metà quelle del giudizio di legittimità, con condanna della parte resistente al rimborso della restante metà. La Corte ha affermato che l’esenzione di cui all’art. 6 l. n. 52/1991 copre solo i pagamenti ordinari del debitore ceduto al cessionario nell’ambito del factoring, ma non gli atti solutori anomali di cui all’art. 67, comma 1, n. 2, l.fall.; inoltre, gli interessi sulla somma da restituire, in tema di revocatoria fallimentare, decorrono dalla domanda solo se la relativa richiesta sia stata ritualmente proposta, altrimenti dalla sentenza di accoglimento.

Norme richiamate

  • art. 67 l.fall.

    Il primo comma, n. 2, riguarda gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento; il secondo comma disciplina i pagamenti ordinari, e l’esenzione del factoring si riferisce solo a questi ultimi.

  • art. 6 l. 21 febbraio 1991, n. 52

    "Il pagamento compiuto dal debitore ceduto al cessionario non è soggetto alla revocatoria prevista dall'articolo 67..."

    La norma speciale deroga alla revocatoria solo per i pagamenti ordinari compiuti dal debitore ceduto al cessionario nell’ambito del factoring, non anche per i mezzi solutori anomali.

  • art. 1 l. 21 febbraio 1991, n. 52

    Delimita l’ambito applicativo della disciplina della cessione di crediti d’impresa ai casi in cui ricorrano i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno di un’interpretazione letterale/sistematica della norma speciale, ma la Corte privilegia una lettura restrittiva coerente con il sistema della revocatoria.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato per censurare la motivazione della sentenza d’appello; la Corte esclude il vizio di motivazione apparente.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è ritenuta sufficiente perché ricostruibile nel suo iter logico e sorretta da rationes decidendi intellegibili.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    Il vizio processuale dedotto per motivazione apparente è dichiarato inammissibile/infondato.

  • art. 99 c.p.c.

    Gli interessi, avendo fondamento autonomo, richiedono domanda espressa; in mancanza, non possono essere riconosciuti dalla Corte d’appello oltre i limiti della domanda.

  • art. 112 c.p.c.

    Il riconoscimento degli interessi non richiesti integra ultrapetizione.

  • art. 189 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sugli interessi, ma il decisivo profilo accolto è quello dell’ultrapetizione/domanda non riproposta.

  • art. 1282 c.c.

    Richiamato in relazione alla decorrenza degli interessi su somme di denaro dovute.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    La Corte, non essendo necessari ulteriori accertamenti, decide nel merito correggendo il capo sugli interessi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Viene escluso l’ulteriore contributo unificato per l’esito parzialmente favorevole del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato nel regolamento del contributo unificato.

Massime di principio

  • In tema di factoring, l’esenzione da revocatoria prevista dalla disciplina speciale si applica soltanto ai pagamenti ordinari del debitore ceduto al cessionario effettuati nell’ambito fisiologico del rapporto, non anche agli atti solutori anomali realizzati con mezzi non usuali di pagamento.
  • Ai fini della revocatoria fallimentare, l’anomalia del pagamento va valutata guardando al complessivo meccanismo negoziale posto in essere dalle parti per ottenere l’effetto estintivo del debito, non al solo singolo atto isolatamente considerato.
  • La deroga alla disciplina generale della revocatoria deve essere espressa e non può essere estesa oltre i casi testualmente previsti, soprattutto quando l’interpretazione ampliativa confliggerebbe con la tutela della par condicio creditorum.
  • Nell’azione revocatoria fallimentare la condanna alla restituzione ha natura di obbligazione di valuta; gli interessi legali sono autonomamente dovuti solo se chi agisce li ha richiesti ritualmente, e in difetto decorrono dalla sentenza di accoglimento, non dalla domanda.
  • Gli interessi sulle somme oggetto di condanna restitutoria non possono essere riconosciuti oltre i limiti della domanda: la loro attribuzione senza rituale richiesta integra ultrapetizione.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaFactoringImpugnazioniSpese di lite
RamiFallimentare / Crisi d'impresaContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contrattoBuona fede e correttezzaGiudicato

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