Cassazione Civile, Ordinanza n. 17121/2024 del 20/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossione)
La controversia
La società contribuente aveva impugnato un'intimazione di pagamento notificata nel 2012, relativa a TARSU 2005, insieme alla cartella, al ruolo e all'avviso di accertamento presupposti, deducendo la mancata o irregolare notifica di tutti gli atti antecedenti e quindi l'illegittimità dell'atto consequenziale. Il ricorso era stato rigettato in primo grado e la decisione confermata in appello; in cassazione la società ha poi comunicato l'avvenuto integrale pagamento della cartella e ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere. La Corte rileva altresì la rinuncia al mandato del difensore, che però non vale come rinuncia rituale al ricorso. Il motivo decisivo esaminato dalla Corte non riguarda il merito della pretesa tributaria, ma la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, desunta dalla stessa comunicazione della ricorrente.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, valorizzando la comunicazione della ricorrente circa l'integrale pagamento della cartella, elemento incompatibile con la persistenza dell'interesse attuale alla decisione. Ha escluso la cessazione della materia del contendere perché l'intimata non era costituita e non risultavano conclusioni conformi delle parti; inoltre i pagamenti risultavano fondati sulle sentenze di merito. Nulla sulle spese, perché la controparte non si è costituita. La Corte ha infine escluso il raddoppio del contributo unificato, ritenendo la relativa misura applicabile solo ai casi tipici di rigetto o inammissibilità originaria.
Norme richiamate
art. 100 c.p.c.
L'interesse ad agire e ad impugnare deve essere attuale e oggettivo; manca quando il processo sia solo strumentale a una soluzione astratta o ipotetica della questione.
art. 85 c.p.c.
La rinuncia al mandato del difensore non produce effetti nei confronti della controparte sino alla sostituzione.
art. 390 c.p.c.
La dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse, se non accompagnata dai requisiti previsti per la rinuncia, non determina estinzione del processo ma può comportare inammissibilità sopravvenuta del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Il raddoppio del contributo unificato non si applica estensivamente o analogicamente, essendo misura eccezionale e lato sensu sanzionatoria.
Massime di principio
- Nel giudizio di impugnazione l'interesse deve permanere fino alla decisione: se sopravviene un fatto che elimina l'utilità concreta della pronuncia, il ricorso diviene inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La dichiarazione unilaterale della parte circa il sopravvenuto difetto di interesse non equivale necessariamente a cessazione della materia del contendere, che presuppone il mutamento della situazione sostanziale e conclusioni conformi di tutte le parti.
- Nel processo tributario la cessazione della materia del contendere richiede che le ragioni di contrasto siano eliminate e che le parti prendano posizioni concordi; la mera allegazione di un fatto sopravvenuto da parte di uno solo dei litiganti non basta.
- Il raddoppio del contributo unificato è applicabile solo nei casi tipizzati dalla legge e non può essere esteso analogicamente a ipotesi diverse da quelle previste.
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