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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16969/2023 del 20/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente, tramite difensore, impugnava la sentenza di patteggiamento deducendo violazione di legge per presunta illegalità della pena: sosteneva che il giudice non avesse adeguatamente motivato la misura sanzionatoria in conformità ai criteri fissati dagli artt. 133 e 133-bis c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il motivo proposto non invocava l'illegalità della pena ma una mera errata quantificazione della stessa, che non rientra nei motivi ammessi per il ricorso contro la sentenza di patteggiamento ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis c.p.p.. L'inammissibilità è stata dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis c.p.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ritenuto in colpa, al versamento di euro 4.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 448, comma 2-bis c.p.p.

    "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza"

    Limita il sindacato in Cassazione sulle sentenze di patteggiamento a specifiche tipologie di motivi; il ricorso deve ricadere in una di queste categorie per essere ammissibile.

  • art. 610, comma 5-bis c.p.p.

    Consente la dichiarazione di inammissibilità de plano dei ricorsi in Cassazione quando non ricorrono i presupposti di ammissibilità.

  • art. 133 c.p.

    Stabilisce i criteri generali per la determinazione della pena (finalità rieducativa, individualizzazione della pena, valutazione delle circostanze), richiamato dal ricorrente per contestare la motivazione sulla quantificazione.

  • art. 133-bis c.p.

    Norme integrative relative alla determinazione della pena; richiamato dal ricorrente come parametro di adeguata motivazione della misura sanzionatoria.

  • artt. 337, 495 c.p.; art. 73, comma 5 D.P.R. n. 309/1990

    Riferimento alle fattispecie criminose ascritte al ricorrente e per le quali era stata applicata la pena concordata con il patteggiamento.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento è ammesso solo per le ragioni tassative indicate dall'art. 448, comma 2-bis c.p.p.; contestare solo la quantificazione della pena senza dedurne l'illegalità rende il ricorso inammissibile.
  • Per ottenere accoglimento in Cassazione su una pena patteggiata è necessario dimostrare un vizio di illegittimità (es. violazione di norme che impongono un diverso trattamento) e non una mera insoddisfazione sulla sua entità.
  • L'inammissibilità può essere dichiarata d'ufficio e comporta spesso la condanna alle spese e, se il ricorrente è in colpa, al pagamento di somme alla Cassa delle ammende; il difensore deve valutare la concretezza e la tipologia del motivo prima di proporre ricorso.
  • In casi analoghi, se si ritiene che la motivazione sulla pena sia insufficiente, è preferibile articolare il gravame evidenziando specifiche violazioni normative o di diritto sostanziale che configurino una vera e propria illegalità della pena.
  • Nel procedimento di patteggiamento è utile che il difensore formalizzi e documenti eventuali riserve o osservazioni in modo da rientrare nelle ipotesi ammesse per impugnare la sentenza, altrimenti il rimedio in Cassazione rischia di essere improduttivo.

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