Cassazione Penale, Sentenza n. 31590/2023 del 20/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso censurava l'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere per violazione di legge e vizio di motivazione: 1) mancata autonoma motivazione del giudice del riesame, con un mero "copia ed in incolla" dell'ordinanza originaria e riferimenti generici ad altri indagati; 2) insufficienza dei gravi indizi a carico del Lauricella, le indagini basate prevalentemente su intercettazioni "criptiche" che avrebbero riguardato soprattutto altri soggetti, assenza di riscontri oggettivi (perquisizioni, sequestri) e ricostruzioni fondate su presunzioni o fatti leciti; 3) mancata valutazione di misure cautelari meno gravose rispetto al carcere e illegittimo ricorso a presunzioni di legge per sostenere le esigenze cautelari.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso in via parziale. Ha ritenuto infondato il primo motivo, confermando che il Tribunale del riesame aveva adeguatamente motivato e poteva legittimamente richiamare l'ordinanza originaria purché siano rispettati i requisiti giurisprudenziali. Ha ritenuto inammissibile in parte il secondo motivo con riferimento ad alcuni reati diversi da quello associativo (perché mirava a una rivalutazione dei fatti e delle fonti, che non compete al giudice di legittimità), ma ha invece accolto il motivo con riguardo al reato associativo previsto dall'art. 74 d.P.R. n. 309/1990, ritenendo la motivazione sul punto gravemente carente (mancanza di logica consequenzialità nella prova della consapevolezza di far parte del sodalizio). Perciò ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 e alle esigenze cautelari ad esso connesse, e ha rinviato al Tribunale di Caltanissetta per nuovo giudizio su tali punti. Il resto del ricorso è stato dichiarato inammissibile o respinto nei limiti indicati.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Norma procedurale sul riesame delle misure cautelari: utilizzata per inquadrare la competenza e la modalità di valutazione del Tribunale del riesame; la Corte ha confermato che il riesame può richiamare la motivazione originaria se correttamente integrata e accessibile.
art. 74 d.P.R. n. 309/1990
Reato associativo finalizzato al traffico di stupefacenti: la Corte ha ritenuto che, per tale fattispecie, la motivazione deve dimostrare logicamente la consapevolezza e la partecipazione dell'indagato al sodalizio; in mancanza la misura cautelare non regge.
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
Norma sui delitti relativi alla detenzione e cessione di stupefacenti: richiamata come titolo di reato per i singoli episodi contestati; la Corte ha valutato tali contestazioni in parte come correttamente fondate su intercettazioni e relazioni, in parte come non suscettibili di revisione in sede di legittimità.
art. 125 cod. proc. pen.
Regole generali sulla motivazione degli atti giudiziari: richiamata indirettamente nella critica alla motivazione del riesame; la Corte ha indicato i requisiti di adeguatezza e coerenza argomentativa.
art. 292 cod. proc. pen.
Prescrizioni sulla prova e sugli elementi indiziari: usata nel quadro delle doglianze sull'insufficienza degli indizi e sulla loro valutazione in sede cautelare.
art. 273 cod. proc. pen.
Norma sulla valutazione degli elementi indizianti (ricostruzione e motivazione): richiamata dalle censure difensive sul difetto di ragionamento logico; la Corte ha precisato i limiti del sindacato di legittimità.
art. 193 cod. proc. pen.
Regole relative all'assunzione e valutazione delle prove e degli atti istruttori: citata nel contesto delle critiche difensive alla utilizzazione delle intercettazioni e ad altri atti d'indagine.
art. 192 cod. proc. pen.
Principi relativi all'onere della prova e alla valutazione degli elementi probatori: richiamata per sostenere la necessità di una motivazione logica e coerente degli indizi.
art. 274 cod. proc. pen.
Disposizioni sulle misure cautelari e sui presupposti per la loro applicazione: usata nelle contestazioni relative alla mancanza di adeguata dimostrazione delle esigenze cautelari e alla valutazione di misure meno afflittive.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Presunzioni di legge rilevanti ai fini cautelari: la Corte ha ritenuto che l'operatività di tali presunzioni incide sull'esame del terzo motivo e sulla verifica delle esigenze cautelari, ma ha annullato la misura per il delitto associativo per carenza motivazionale.
art. 309, co. 7, cod. proc. pen.
Disposizione sulla competenza del giudice per il riesame dopo annullamento: richiamata per giustificare il rinvio al Tribunale di Caltanissetta per nuovo giudizio sui punti annullati.
Massime di principio
- Il giudice del riesame può legittimamente richiamare e integrare la motivazione dell'ordinanza originaria, purché compaiano nel suo provvedimento elementi che dimostrino l'effettiva presa visione e la meditazione critica delle ragioni del provvedimento di riferimento.
- In sede di controllo di legittimità sulle misure cautelari non è ammessa una rivalutazione globale delle fonti e dei fatti che implichi un "travisamento delle prove": il sindacato si limita alla verifica della coerenza, logicità e correttezza giuridica della motivazione.
- Per la sussistenza del reato associativo finalizzato al traffico di stupefacenti è necessario che la motivazione espliciti in modo consequenziale gli elementi dai quali derivi la consapevolezza e la partecipazione del singolo all'organizzazione; mere relazioni con figure apicali non bastano senza altri elementi indicativi.
- Le intercettazioni e il linguaggio criptico possono costituire elementi indiziari rilevanti, ma la loro interpretazione e il peso assegnato restano valutazioni di merito; tuttavia il giudice deve spiegare il percorso logico che porta dalle frasi intercettate alle conclusioni circa la responsabilità.
- La scelta del carcere rispetto a misure meno afflittive deve essere motivata specificamente con riferimento all'insussistenza o inidoneità di misure alternative e alle concrete esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento delle prove, reiterazione del reato).
- Quando la motivazione risulta gravemente carente su punti essenziali (per es. la prova della partecipazione associativa), il rimedio è l'annullamento parziale e il rinvio per un nuovo esame, non la sostituzione del giudizio di merito da parte della Corte di legittimità.
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