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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23802/2022 del 29/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione di una cartella di pagamento relativa a IRPEF per gli anni d’imposta 2003 e 2004, emessa a seguito di una precedente sentenza della commissione tributaria regionale che aveva rideterminato il debito d’imposta. In primo grado il contribuente aveva ottenuto l’annullamento della cartella; in appello, invece, la decisione era stata riformata e la cartella confermata. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione delle norme sulla notificazione ex art. 140 c.p.c. e delle norme speciali in materia di notifica della cartella e degli avvisi di accertamento, sostenendo l’irregolarità della notifica; (2) violazione degli artt. 14 e 156 c.p.c.; (3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e delle norme sulla notifica, contestando la prova dell’affissione dell’avviso di deposito presso la casa comunale; (4) nullità della sentenza e violazione della legge sullo Statuto del contribuente e del DPR sulla riscossione, deducendo l’insufficiente motivazione della cartella in ordine al calcolo degli interessi. Nella memoria il ricorrente ha anche chiesto la riunione con un distinto giudizio relativo agli atti impositivi presupposti, sostenendo che l’eventuale caducazione di tali atti avrebbe travolto la cartella, ma la Corte ha escluso tale rilievo perché l’eventuale annullamento per ragioni di rito nei confronti della società non fa stato nei confronti del socio.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi perché le censure sulla notificazione miravano in sostanza a sovvertire l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, il quale aveva motivatamente ritenuto corretta la notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c. per irreperibilità temporanea del destinatario, con espletamento delle formalità prescritte e raggiungimento dello scopo della notifica ex art. 156 c.p.c. Il quarto motivo è stato respinto perché la cartella risultava adeguatamente motivata: essendo stata emessa dopo una precedente decisione che aveva già determinato il quantum del tributo, era sufficiente il richiamo all’atto presupposto e la quantificazione degli interessi maturati, in linea con il principio poi ribadito dalle Sezioni Unite. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese in favore delle controricorrenti e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 140 c.p.c.

    la notificazione è corretta in caso di irreperibilità temporanea del destinatario, se sono eseguite tutte le formalità previste dalla norma.

  • art. 156 c.p.c.

    la nullità della notificazione è sanata quando l’atto ha raggiunto il suo scopo.

  • art. 139 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente come norma violata in tema di notificazione, ma le doglianze sono state ritenute inammissibili.

  • art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973

    richiamato in relazione alle modalità di notificazione della cartella di pagamento.

  • art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato in relazione alla disciplina della notificazione degli atti tributari.

  • art. 14 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla dedotta nullità degli atti di notificazione.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione probatoria del giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per censurare la valutazione delle prove relative alla notifica.

  • art. 7 della legge n. 212 del 2000

    l’obbligo di motivazione della cartella può essere assolto, a seconda dei casi, mediante richiamo dell’atto presupposto e indicazione dell’importo degli accessori, oppure con l’indicazione della base normativa e della decorrenza degli interessi se la cartella è il primo atto che li reclama.

  • art. 3 della legge n. 241 del 1990

    concorre, insieme allo Statuto del contribuente, a fondare l’obbligo di motivazione dell’atto amministrativo tributario.

  • art. 20 del d.P.R. n. 602 del 1973

    richiamato dal ricorrente nella censura sulla motivazione della cartella e sugli interessi.

  • art. 30 del d.P.R. n. 602 del 1973

    richiamato dal ricorrente nella censura sulla motivazione della cartella e sugli interessi.

  • art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002

    consente, in caso di rigetto dell’impugnazione, di dare atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1 bis, del d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo nei casi previsti.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una critica alla sentenza di merito in una nuova valutazione del fatto, quando il giudice di merito abbia già motivato in modo completo e coerente sull’avvenuta notificazione dell’atto.
  • La notificazione eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c. è valida se il destinatario è temporaneamente irreperibile e se il notificatore adempie tutte le formalità prescritte; eventuali vizi sono comunque sanati se l’atto raggiunge il suo scopo ex art. 156 c.p.c.
  • Se la cartella di pagamento segue un precedente atto o una precedente decisione che ha già determinato il tributo e gli interessi, la motivazione può limitarsi al richiamo di quell’atto e alla quantificazione degli ulteriori accessori maturati.
  • Quando, invece, la cartella è il primo atto con cui si chiedono interessi, la motivazione deve indicare la base normativa degli interessi e la decorrenza, senza necessità di dettagliare i singoli saggi applicati o il calcolo analitico.
  • L’annullamento di atti impositivi nei confronti di una società per ragioni di rito, come l’estinzione della società, non produce automaticamente effetti di giudicato nei confronti dei soci, se manca un accertamento sostanziale sull’inesistenza della pretesa fiscale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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