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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 424/2024 del 05/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva tra reati di cui agli artt. 73, 80 e 74 del d.P.R. n. 309/1990, oggetto di tre sentenze (processi "Traffic", "Nasca e Timpano", "Panama"). La difesa censurava la motivazione che aveva escluso l'unicità del disegno criminoso, sostenendo che, nonostante un periodo di latitanza, l'imputato avrebbe mantenuto rapporti con i sodalizi e proseguito il progetto criminoso unitario.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha confermato che non sussiste prova della "unicità del disegno criminoso": le condotte si distribuiscono su un ampio arco temporale (circa 2000-2006), sono state poste in essere con soggetti e strutture associative diverse, con differentI modus operandi, canali di approvvigionamento e localizzazioni geografiche. La latitanza volontaria dell'imputato non costituisce elemento unificante: ha permesso anzi l'organizzazione di nuovi traffici con nuovi correi e modalità. La Corte ha ritenuto che non vi fosse la preventiva progettazione, nelle linee essenziali, di una serie determinata di illeciti. Perciò il riconoscimento della continuazione è stato escluso e il ricorrente condannato alle spese ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73

    Reati relativi agli stupefacenti oggetto delle sentenze; considerati come reati afferenti lo stesso bene giuridico ma la loro ripetizione non basta a provare un progetto criminoso unitario.

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 80

    Norma citata tra i titoli di reato coinvolti; la Corte ha valutato la natura e la collocazione temporale delle condotte previste da tale norma nel contesto complessivo.

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74

    Altro titolo di reato considerato; la sua presenza non è stata ritenuta di per sé idonea a dimostrare la preventiva progettazione di una serie di illeciti.

  • Codice penale, art. 81, 2° comma

    art. 81, secondo comma, c.p.

    Parametro normativo della continuazione: la Corte ha interpretato che l'unicità del disegno criminoso richiede una preventiva progettazione delle linee essenziali del programma criminoso, non una generica inclinazione a delinquere o l'omogeneità dei reati.

  • Codice di procedura penale, artt. 125 e 671

    art. 125 c.p.p.; art. 671 c.p.p.

    Articoli invocati dalla difesa per vizio di motivazione (art. 125 e art. 671 c.p.p. rilevabili nel ricorso), ma la Corte ha ritenuto la motivazione adeguata e non viziata.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Norma che disciplina la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto: applicata dalla Corte per condannare ALBANESE alle spese.

Massime di principio

  • La continuazione (art. 81 c.p.) richiede la prova di un unico progetto criminoso concepito sin dall'inizio nelle sue linee essenziali; non basta la mera ripetizione di reati della stessa natura.
  • Indicatori utili per valutare l'unicità del disegno criminoso: prossimità temporale dei fatti, omogeneità delle modalità operative, identità o stabilità della compagine che realizza i delitti, continuità geografica e programmazione operativa comune.
  • La latitanza volontariamente assunta dall'imputato non è, di per sé, un elemento unificante: può anzi indicare l'adozione di nuovi assetti criminali e di nuovi correi, indebolendo l'ipotesi di un disegno unitario preordinato.
  • La sola identità del titolo di reato, la medesima finalità o la generalizzata tendenza del soggetto a delinquere non dimostrano la preventiva delibera di una serie determinata di illeciti.
  • In sede esecutiva, come in sede di merito, la valutazione della continuazione è essenzialmente di fatto e rimane sindacabile in Cassazione solo se la motivazione manca o è manifestamente illogica o insufficiente.
  • Sul piano processuale, istanze ripropositive di argomentazioni già valutate possono essere considerate inammissibili salvo il decorso di elementi novativi concreti; chi chiede il riconoscimento della continuazione ha l'onere di allegare e, se possibile, provare fatti nuovi decisivi.

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