Cassazione Penale, Sentenza n. 424/2024 del 05/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva tra reati di cui agli artt. 73, 80 e 74 del d.P.R. n. 309/1990, oggetto di tre sentenze (processi "Traffic", "Nasca e Timpano", "Panama"). La difesa censurava la motivazione che aveva escluso l'unicità del disegno criminoso, sostenendo che, nonostante un periodo di latitanza, l'imputato avrebbe mantenuto rapporti con i sodalizi e proseguito il progetto criminoso unitario.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha confermato che non sussiste prova della "unicità del disegno criminoso": le condotte si distribuiscono su un ampio arco temporale (circa 2000-2006), sono state poste in essere con soggetti e strutture associative diverse, con differentI modus operandi, canali di approvvigionamento e localizzazioni geografiche. La latitanza volontaria dell'imputato non costituisce elemento unificante: ha permesso anzi l'organizzazione di nuovi traffici con nuovi correi e modalità. La Corte ha ritenuto che non vi fosse la preventiva progettazione, nelle linee essenziali, di una serie determinata di illeciti. Perciò il riconoscimento della continuazione è stato escluso e il ricorrente condannato alle spese ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73
Reati relativi agli stupefacenti oggetto delle sentenze; considerati come reati afferenti lo stesso bene giuridico ma la loro ripetizione non basta a provare un progetto criminoso unitario.
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 80
Norma citata tra i titoli di reato coinvolti; la Corte ha valutato la natura e la collocazione temporale delle condotte previste da tale norma nel contesto complessivo.
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74
Altro titolo di reato considerato; la sua presenza non è stata ritenuta di per sé idonea a dimostrare la preventiva progettazione di una serie di illeciti.
Codice penale, art. 81, 2° comma
art. 81, secondo comma, c.p.
Parametro normativo della continuazione: la Corte ha interpretato che l'unicità del disegno criminoso richiede una preventiva progettazione delle linee essenziali del programma criminoso, non una generica inclinazione a delinquere o l'omogeneità dei reati.
Codice di procedura penale, artt. 125 e 671
art. 125 c.p.p.; art. 671 c.p.p.
Articoli invocati dalla difesa per vizio di motivazione (art. 125 e art. 671 c.p.p. rilevabili nel ricorso), ma la Corte ha ritenuto la motivazione adeguata e non viziata.
Codice di procedura penale, art. 616
Norma che disciplina la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto: applicata dalla Corte per condannare ALBANESE alle spese.
Massime di principio
- La continuazione (art. 81 c.p.) richiede la prova di un unico progetto criminoso concepito sin dall'inizio nelle sue linee essenziali; non basta la mera ripetizione di reati della stessa natura.
- Indicatori utili per valutare l'unicità del disegno criminoso: prossimità temporale dei fatti, omogeneità delle modalità operative, identità o stabilità della compagine che realizza i delitti, continuità geografica e programmazione operativa comune.
- La latitanza volontariamente assunta dall'imputato non è, di per sé, un elemento unificante: può anzi indicare l'adozione di nuovi assetti criminali e di nuovi correi, indebolendo l'ipotesi di un disegno unitario preordinato.
- La sola identità del titolo di reato, la medesima finalità o la generalizzata tendenza del soggetto a delinquere non dimostrano la preventiva delibera di una serie determinata di illeciti.
- In sede esecutiva, come in sede di merito, la valutazione della continuazione è essenzialmente di fatto e rimane sindacabile in Cassazione solo se la motivazione manca o è manifestamente illogica o insufficiente.
- Sul piano processuale, istanze ripropositive di argomentazioni già valutate possono essere considerate inammissibili salvo il decorso di elementi novativi concreti; chi chiede il riconoscimento della continuazione ha l'onere di allegare e, se possibile, provare fatti nuovi decisivi.
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