Circolare numero 84 del 06-06-2019
1. Aliquota contributiva dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti 2. Riduzione degli oneri sociali 3. Riduzione del costo del lavoro 4. Contributi INAIL 5. Salari medi provinciali 6. Agevolazioni per zone tariffarie 7. Modalità di pagamento 8. Tabella aliquote contributive
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare definisce per il 2019 le aliquote contributive applicabili al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, gli esoneri e le riduzioni degli oneri sociali, i contributi INAIL, i criteri di calcolo basati sul salario medio provinciale, le agevolazioni per zone tariffarie e le modalità di versamento in quattro rate tramite F24. Sono inoltre indicati i termini di scadenza delle rate e richiamata la tabella allegata con le aliquote contributive in vigore dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019.
Aliquote contributive, agevolazioni e modalità di pagamento per piccoli coloni e compartecipanti familiari per il 2019
Aliquote contributive, agevolazioni e pagamento dei contributi 2019 per piccoli coloni e compartecipanti familiari
La circolare disciplina, per l’anno 2019, il quadro contributivo applicabile ai rapporti di piccola colonia e compartecipazione familiare, richiamando le norme che regolano aliquote, esoneri, agevolazioni territoriali e modalità di versamento. Vengono inoltre indicati i termini di pagamento e il rinvio alla tabella allegata con le aliquote vigenti per l’intero anno.
Aliquota dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti
Per il 2019 continua ad applicarsi l’aumento di 0,20 punti percentuali previsto dall’articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, a carico dei concedenti per la generalità delle aziende agricole.
Le aliquote risultano fissate come segue per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019:
- concedente: 20,15%, esclusa la quota base pari a 0,11%;
- concessionario: 8,84%;
- totale: 28,99%.
Riduzione degli oneri sociali
Continua a trovare applicazione l’articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, già illustrato dalla circolare n. 95 del 26 aprile 2001. Per i concedenti che versano l’aliquota dello 0,43% per gli assegni familiari, gli esoneri sono i seguenti:
- assegni familiari: 0,43%;
- tutela maternità: 0,03%;
- disoccupazione: 0,34%.
Riduzione del costo del lavoro
L’articolo 1, commi 361 e 362, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 prevede un esonero complessivo di 1 punto percentuale da applicarsi sulle aliquote della gestione di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
La circolare precisa che tale esonero:
- è prioritariamente imputato all’aliquota contributiva degli assegni per il nucleo familiare;
- è cumulabile con l’esonero di cui all’articolo 120 della legge n. 388/2000;
- si applica, in caso di incapienza, sulle altre aliquote contributive della gestione, privilegiando maternità e disoccupazione;
- non si applica all’aliquota per il trattamento di fine rapporto né a quella destinata ai fondi interprofessionali per la formazione continua.
Per i concedenti, l’esonero opera sull’aliquota della disoccupazione, che viene indicata nel prospetto con aliquota pari a 2,75% ed esonero pari a 1,00%.
Contributi INAIL
In base all’articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, i contributi per l’assistenza infortuni sul lavoro, a decorrere dal 1° gennaio 2001, sono fissati nelle seguenti misure:
- assistenza infortuni sul lavoro: 10,125%;
- addizionale infortuni sul lavoro: 3,1185%.
Base di calcolo: salari medi provinciali
Per i soggetti di cui all’articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334, cioè piccoli coloni, compartecipanti familiari e piccoli coltivatori diretti, nonché per gli iscritti alla gestione coltivatori diretti, coloni e mezzadri, continuano ad applicarsi l’articolo 28 del D.P.R. n. 488/1968 e l’articolo 7 della legge n. 233/1990, come interpretati dall’articolo 1, comma 785, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Ne deriva che, ai fini del calcolo dei contributi, la retribuzione da assumere è il salario medio provinciale.
Agevolazioni per zone tariffarie
L’articolo 1, comma 45, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, conferma l’applicazione delle disposizioni in materia di agevolazioni contributive nel settore agricolo di cui all’articolo 2, comma 49, della legge 3 dicembre 2009, n. 191, a decorrere dal 1° agosto 2010.
Per il 2019 le agevolazioni sono quantificate come segue:
- territori non svantaggiati: agevolazione 0%, dovuto 100%;
- territori montani: agevolazione 75%, dovuto 25%;
- territori svantaggiati: agevolazione 68%, dovuto 32%.
Modalità di pagamento e scadenze
L’importo dovuto deve essere versato in quattro rate tramite modello F24, presso qualsiasi istituto di credito o ufficio postale.
Il concedente del rapporto di piccola colonia/compartecipazione familiare, se in possesso di PIN, può inoltre consultare sul sito INPS la lettera contenente il dettaglio contributivo e stampare la delega F24 accedendo ai servizi online per il cittadino e selezionando la voce "Modelli F24 – Rapporti di lavoro PC/CF".
Le scadenze di pagamento indicate sono:
- 16 luglio 2019;
- 16 settembre 2019;
- 18 novembre 2019;
- 16 gennaio 2020.
Tabella delle aliquote contributive
La circolare rinvia infine all’allegato n. 1, contenente la tabella delle aliquote contributive per i piccoli coloni e i compartecipanti familiari in vigore dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019.
Punti principali
Aliquota contributiva al Fondo pensioni lavoratori dipendenti
Per il 2019 continua ad applicarsi l’aumento di 0,20 punti percentuali previsto dall’articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, a carico dei concedenti per la generalità delle aziende agricole. Le aliquote fissate per il periodo 1° gennaio 2019 - 31 dicembre 2019 sono: concedente 20,15% (esclusa la quota base pari a 0,11%), concessionario 8,84%, totale 28,99%.
Riduzione degli oneri sociali
Continua ad applicarsi l’articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Per i concedenti che versano l’aliquota dello 0,43% per gli assegni familiari, gli esoneri sono pari a 0,43% per gli assegni familiari, 0,03% per la tutela maternità e 0,34% per la disoccupazione.
Riduzione del costo del lavoro
L’articolo 1, commi 361 e 362, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 prevede un esonero complessivo di 1 punto percentuale sulle aliquote della gestione di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88. L’esonero è prioritariamente imputato all’aliquota degli assegni per il nucleo familiare, è cumulabile con quello dell’articolo 120 della legge n. 388/2000 e, in mancanza di capienza, si applica alle altre aliquote della gestione, privilegiando maternità e disoccupazione ed escludendo TFR e fondi interprofessionali. Per i concedenti l’esonero opera sull’aliquota della disoccupazione, indicata in 2,75%, con esonero di 1,00%.
Contributi INAIL
A decorrere dal 1° gennaio 2001, i contributi per l’assistenza infortuni sul lavoro sono fissati, ai sensi dell’articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, nelle misure di 10,125% per l’assistenza infortuni sul lavoro e 3,1185% per l’addizionale infortuni sul lavoro.
Salari medi provinciali
Per i soggetti di cui all’articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334, e per gli iscritti alla gestione coltivatori diretti, coloni e mezzadri, continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 28 del D.P.R. n. 488/1968 e dell’articolo 7 della legge n. 233/1990. La retribuzione da assumere per il calcolo dei contributi è quindi il salario medio provinciale.
Agevolazioni per zone tariffarie
Per effetto dell’articolo 1, comma 45, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, continuano ad applicarsi le agevolazioni contributive nel settore agricolo. Per il 2019 le misure sono: territori non svantaggiati, agevolazione 0% e dovuto 100%; territori montani, agevolazione 75% e dovuto 25%; territori svantaggiati, agevolazione 68% e dovuto 32%.
Modalità e scadenze di pagamento
L’importo dovuto deve essere versato in quattro rate tramite modello F24 presso qualsiasi istituto di credito o ufficio postale. Il concedente del rapporto di piccola colonia/compartecipazione familiare, se in possesso di PIN, può consultare sul sito INPS la lettera con il dettaglio contributivo e stampare la delega F24 accedendo ai servizi online per il cittadino e selezionando "Modelli F24 – Rapporti di lavoro PC/CF". Le scadenze sono fissate al 16 luglio 2019, 16 settembre 2019, 18 novembre 2019 e 16 gennaio 2020.
Tabella aliquote contributive allegata
La circolare rinvia all’allegato n. 1, che riporta la tabella delle aliquote contributive per piccoli coloni e compartecipanti familiari in vigore dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019.
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