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Circolare

Circolare numero 80 del 03-06-2019

A seguito della pubblicazione del decreto 25 febbraio 2019 adottato dal Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, che provvede a quantificare i maggiori oneri sostenuti dalle aziende di pubblico trasporto e a stabilire i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse finanziarie, con la presente circolare si forniscono le istruzioni operative per il recupero delle somme spettanti con riferimento all’anno 2013.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina le modalità di recupero, da parte delle aziende di trasporto pubblico locale aventi titolo, degli oneri sostenuti nel 2013 per le integrazioni delle indennità di malattia. Richiama il quadro normativo che ha abrogato il previgente regime speciale, rinviando alla contrattazione collettiva e ai successivi decreti interministeriali per la copertura finanziaria e la ripartizione delle risorse. Indica inoltre le procedure operative per il conguaglio Uniemens, il codice causale da utilizzare, l’attribuzione del codice di autorizzazione, la verifica di regolarità contributiva tramite DURC e le istruzioni contabili di riferimento.

Recupero degli oneri per integrazioni delle indennità di malattia 2013 per le aziende del trasporto pubblico locale

Recupero degli oneri per integrazioni delle indennità di malattia 2013 nel trasporto pubblico locale

La circolare fornisce le indicazioni per l’erogazione e il recupero, da parte dell’INPS, delle somme spettanti alle aziende del trasporto pubblico locale a copertura degli oneri sostenuti nel 2013 per le integrazioni delle indennità di malattia. Il documento ricostruisce il quadro normativo di riferimento, illustra le modalità operative per il conguaglio Uniemens e richiama le istruzioni contabili già vigenti.

Quadro normativo di riferimento

L’articolo 1, comma 148, della legge n. 311/2004 ha abrogato, con effetto dal 1° gennaio 2005, l’allegato B del Regio Decreto n. 148/1931, che poneva a carico dell’INPS una serie di trattamenti economici di malattia speciali e aggiuntivi per i lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto. Da tale data, per questi lavoratori si applica il trattamento previdenziale di malattia previsto per la generalità dei lavoratori del settore industria.

La medesima disposizione ha previsto che eventuali trattamenti aggiuntivi rispetto a quelli erogati dall’INPS possano essere definiti mediante contrattazione collettiva di categoria. In tale quadro si colloca l’articolo 1, comma 273, della legge n. 266/2005, che stabilisce il finanziamento dei maggiori oneri derivanti dagli accordi nazionali stipulati dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali di categoria, mediante le somme residue destinate al rinnovo del contratto collettivo del trasporto pubblico locale.

Il combinato disposto dell’articolo 1, comma 273, secondo periodo, della legge n. 266/2005 e dell’articolo 4 del decreto interministeriale n. 14666 del 6 agosto 2007 prevede che la quantificazione dei maggiori oneri e la ripartizione delle risorse finanziarie siano stabilite con apposito decreto ministeriale, riferito all’annualità di competenza, adottato dal Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti. Il decreto autorizza anche il trasferimento delle risorse dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti all’INPS, a valere su apposita evidenza contabile nella Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali.

Quantificazione per l’anno 2013 e pubblicità del decreto

Per l’anno 2013, il maggiore onere derivante dagli accordi nazionali di categoria è stato quantificato dal decreto interministeriale del 25 febbraio 2019, richiamato come Allegato n. 1. Il provvedimento è stato pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell’articolo 32 della legge n. 69/2009 sulla pubblicità legale.

Per garantire una più ampia diffusione, la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 87 del 12 aprile 2019 ha dato avviso dell’avvenuta pubblicazione del decreto nella sezione "Pubblicità Legale" del sito ministeriale. L’erogazione degli importi spettanti alle aziende aventi titolo deve quindi avvenire secondo i criteri e la ripartizione indicati nel prospetto allegato al decreto, del quale il prospetto stesso costituisce parte integrante.

Modalità operative per il recupero degli importi

Le aziende di trasporto interessate, per recuperare gli oneri sostenuti a titolo di integrazione delle indennità di malattia relative al 2013, devono utilizzare il codice causale "L215" nell’elemento previsto del flusso Uniemens. Il recupero deve essere effettuato dai soli datori di lavoro beneficiari mediante una denuncia contributiva con scadenza entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare.

Prima di procedere al conguaglio è necessaria l’attribuzione del codice di autorizzazione "4H", che identifica l’azienda di trasporto autorizzata al recupero delle somme anticipate per trattamenti speciali aggiuntivi di malattia. Tale attribuzione è condizione preliminare per l’operazione di conguaglio.

Verifica della regolarità contributiva e ruolo delle Strutture territoriali

Il decreto interministeriale richiamato subordina l’erogazione delle somme al possesso del requisito di regolarità contributiva, attestato dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Le Strutture territorialmente competenti, ai fini dell’attribuzione del codice di autorizzazione "4H", devono quindi attivare la verifica di regolarità tramite la procedura "Durc on Line", accedendo con le utenze già attribuite sulla base della comunicazione di posta elettronica istituzionale n. 40442 del 14 agosto 2015.

Se la verifica ha esito negativo, si applica quanto previsto dall’articolo 31, comma 8-bis, del decreto-legge n. 69/2013, convertito dalla legge n. 98/2013, con richiamo al comma 3 del medesimo articolo: dalla somma dovuta deve essere trattenuto l’importo corrispondente all’inadempienza evidenziata nel DURC, al fine di coprire l’irregolarità attestata.

Istruzioni contabili

Per la contabilizzazione delle somme si confermano le istruzioni già fornite con la circolare n. 22 del 22 febbraio 2008 e con la circolare n. 55 dell’8 aprile 2009. L’onere relativo al contributo alle aziende del settore del trasporto pubblico locale per la copertura dei trattamenti aggiuntivi di malattia continua a essere imputato alla Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, in contabilità GAZ, conto GAZ32106.

Punti principali

Quadro normativo e finanziamento

Dal 1° gennaio 2005, per effetto dell’art. 1, comma 148, della legge n. 311/2004, sono stati abrogati i trattamenti economici di malattia speciali e aggiuntivi previsti per i lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto. Da tale data si applica il trattamento ordinario previsto per i lavoratori del settore industria, salvo eventuali integrazioni definite dalla contrattazione collettiva di categoria. I maggiori oneri derivanti dagli accordi nazionali sono finanziati con le somme residue destinate al rinnovo del contratto collettivo del trasporto pubblico locale, secondo le regole dell’art. 1, comma 273, della legge n. 266/2005 e del decreto interministeriale n. 14666 del 6 agosto 2007.

Decreto interministeriale 25 febbraio 2019

Per l’anno 2013, l’ammontare del maggiore onere contrattuale è stato quantificato con il decreto interministeriale 25 febbraio 2019, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e richiamato con avviso in Gazzetta Ufficiale n. 87 del 12 aprile 2019. Il decreto contiene anche il prospetto di ripartizione delle risorse che costituisce parte integrante del provvedimento.

Modalità di recupero tramite Uniemens

Le aziende di trasporto interessate devono recuperare gli oneri sostenuti per le integrazioni delle indennità di malattia relative all’anno 2013 utilizzando il codice causale "L215" nell’elemento previsto del flusso Uniemens. Il conguaglio deve essere effettuato esclusivamente dai datori di lavoro beneficiari con una denuncia contributiva avente scadenza entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare.

Codice di autorizzazione e verifica DURC

Prima del conguaglio è necessaria l’attribuzione del codice di autorizzazione "4H", che identifica l’azienda di trasporto autorizzata al recupero delle somme anticipate per trattamenti speciali aggiuntivi di malattia. Le Strutture territoriali competenti devono verificare la regolarità contributiva tramite la procedura "Durc on Line". L’erogazione è subordinata al possesso del DURC; in caso di esito negativo della verifica, si applica la disciplina dell’art. 31, comma 3, del decreto-legge n. 69/2013, con trattenuta dalla somma dovuta dell’importo corrispondente all’inadempienza evidenziata nel DURC.

Istruzioni contabili

Per la registrazione contabile dell’onere si confermano le istruzioni delle circolari n. 22 del 22 febbraio 2008 e n. 55 dell’8 aprile 2009. L’onere per il contributo alle aziende del trasporto pubblico locale a copertura dei trattamenti aggiuntivi di malattia resta imputato alla Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, contabilità GAZ, conto GAZ32106.

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