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Circolare

Circolare numero 83 del 04-06-2019

Con la presente circolare si forniscono indicazioni in materia di gestione delle deleghe, riscossione e trasferimento alla Federazione Italiana Datoriali e Pensionati (FIDAP IMPRESE) dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione stipulata il 24 aprile 2019 tra INPS e FIDAP IMPRESE per la riscossione, insieme ai contributi obbligatori, delle quote associative dovute dagli imprenditori agricoli e dai coltivatori diretti. Vengono disciplinate le modalità operative di trasmissione e validazione delle deleghe, la gestione delle revoche, il versamento all’Associazione previa verifica della regolarità contributiva, i costi del servizio, le clausole di salvaguardia e la durata della convenzione. Sono infine indicate le istruzioni contabili con l’istituzione di specifici conti per la rilevazione delle operazioni.

Convenzione INPS-FIDAP IMPRESE per la riscossione delle quote associative degli imprenditori agricoli e coltivatori diretti

Convenzione INPS-FIDAP IMPRESE per la riscossione delle quote associative

La circolare dà attuazione alla convenzione sottoscritta il 24 aprile 2019 tra INPS e Federazione Italiana Datoriali e Pensionati (FIDAP IMPRESE) per la riscossione, da parte dell’Istituto, delle quote associative degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti. Il documento disciplina l’intero processo operativo: acquisizione delle deleghe, loro validazione, revoca, riversamento delle somme all’Associazione, costi del servizio, clausole di responsabilità e istruzioni contabili.

Ambito della riscossione

L’INPS riscuote il contributo associativo unitamente ai contributi obbligatori, secondo le modalità previste per questi ultimi. L’avviso di pagamento reso disponibile ai contribuenti evidenzia sia l’importo della quota associativa sia l’Associazione destinataria. La circolare precisa che tale modalità di incasso non muta la natura volontaria del contributo associativo e che, per questo motivo, l’INPS non assume alcun obbligo di esazione coattiva.

Gestione delle deleghe sindacali

L’Associazione, sotto la propria responsabilità, deve trasmettere alla Direzione centrale Organizzazione e sistemi informativi dell’INPS, tramite il portale "Servizi per l’agricoltura – gestione deleghe sindacali", i dati degli associati per i quali richiede la riscossione della quota, nonché i nominativi di coloro che abbiano revocato la delega. Parallelamente, deve presentare alla Struttura INPS territorialmente competente le deleghe cartacee corrispondenti, ciascuna sottoscritta dall’associato secondo il fac-simile concordato con l’Istituto e corredata da copia di un documento di identità valido.

Le Strutture territoriali validano le deleghe informatiche mediante confronto con la documentazione cartacea ricevuta. In caso di difformità tra flussi telematici e archivi INPS, l’Istituto non assume responsabilità. Se lo stesso soggetto presenta più deleghe a favore di Associazioni diverse, prevale la prima delega pervenuta alla Struttura competente, salvo che la successiva contenga una revoca espressa della precedente.

Revoca della delega

Il rapporto associativo è riconosciuto come rapporto esclusivamente intercorrente tra associato e Associazione; di conseguenza, ogni comunicazione relativa a tale rapporto deve essere inoltrata all’Associazione competente. Se tuttavia l’INPS riceve direttamente dall’associato la revoca della delega alla riscossione, l’Istituto acquisisce la revoca e la comunica all’Associazione interessata tramite PEC.

Versamento delle quote e verifica della regolarità contributiva

La Direzione centrale Amministrazione finanziaria e servizi fiscali provvede a versare all’Associazione le quote associative riscosse, al netto del rimborso spese e degli oneri fiscali, solo dopo la verifica della regolarità contributiva dell’Associazione nei confronti dell’Istituto, effettuata tramite Durc on line.

Se il documento evidenzia un’irregolarità, il riversamento avviene al netto del debito rilevato nella sezione INPS del Documento di verifica della regolarità contributiva. Se invece emergono irregolarità non quantificabili, oppure non è possibile procedere alla verifica, il riversamento resta sospeso fino alla regolarizzazione della posizione o alla conclusione degli accertamenti istruttori.

Costi del servizio

I costi del servizio di riscossione sono quelli fissati dalla Determinazione presidenziale n. 46 del 2 maggio 2018. Per la convenzione in esame, a decorrere dal 1° gennaio 2018, sono previsti i seguenti importi:

  • gestione nuove deleghe sindacali ed emissione code line: € 2,67 una tantum annuale;
  • gestione revoca deleghe sindacali: € 2,47;
  • gestione singolo modello F24: € 0,21.

Ogni variazione annuale dei costi è comunicata per iscritto all’Associazione, che può recedere entro 60 giorni dalla comunicazione.

Clausole di salvaguardia e responsabilità

L’INPS viene espressamente esonerato da ogni responsabilità verso le imprese aderenti e verso i terzi derivante dall’applicazione della convenzione. In particolare, l’Istituto è sollevato da responsabilità anche in caso di pignoramento presso terzi eseguito da creditori dell’Associazione stipulante o di strutture ad essa associate sulle somme oggetto della convenzione, compresi i pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.

L’INPS resta estraneo ai rapporti tra associati e Associazione. L’Associazione si obbliga a rimborsare l’interessato qualora sia definitivamente soccombente in controversie sulla validità o regolarità della delega, e deve altresì rimborsare le spese sostenute dall’Istituto nei giudizi in cui l’INPS sia convenuto o chiamato in causa per questioni comunque connesse a tali rapporti.

La circolare prevede inoltre che l’INPS possa sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni sull’uso di denominazione, acronimo o logo dell’Associazione, sulla legittimità dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge o per sopravvenute disposizioni normative o regolamentari. Resta anche salva la facoltà di recesso unilaterale dell’Istituto in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.

Protezione dei dati personali

Le parti si impegnano a rispettare il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare attenzione alla sicurezza dei dati e agli adempimenti verso gli interessati, i terzi e il Garante per la protezione dei dati personali.

Durata della convenzione e recesso

La convenzione dura fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di sottoscrizione e può essere rinnovata di tre anni in tre anni, previa verifica dei requisiti necessari. L’Associazione deve richiedere il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, via PEC o raccomandata con avviso di ricevimento; in assenza di richiesta, la convenzione cessa automaticamente alla data di scadenza.

Resta ferma per entrambe le parti la facoltà di recesso mediante comunicazione scritta da inviare con raccomandata A/R o PEC. L’Associazione deve inoltre comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione delle proprie generalità identificative e dei poteri di rappresentanza, producendo la relativa documentazione di supporto. La sede di FIDAP IMPRESE è indicata in via Scardella n. 16, Reggio Calabria.

Istruzioni contabili

Per la rilevazione contabile delle trattenute effettuate per conto di FIDAP IMPRESE sono istituiti specifici conti del piano dei conti:

  • GPN25202, per i contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti riscossi per conto dell’Associazione;
  • GPN35202, per l’accreditamento dei contributi associativi riscossi;
  • GPN11202, per il debito verso FIDAP IMPRESE per i contributi riscossi per suo conto.

La gestione dei rapporti finanziari con l’Associazione è attribuita alla Direzione centrale Amministrazione finanziaria e servizi fiscali. Nell’allegato n. 2 è riportata la conseguente variazione al piano dei conti.

Punti principali

Premessa e oggetto della convenzione

Il 24 aprile 2019 è stata sottoscritta una convenzione tra INPS e Federazione Italiana Datoriali e Pensionati (FIDAP IMPRESE), sulla base dello schema approvato con Determinazione presidenziale n. 181 del 22 dicembre 2015, per la riscossione dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti, ai sensi dell’articolo 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334.

Modalità di riscossione

La riscossione della quota associativa avviene da parte dell’INPS unitamente ai contributi obbligatori, secondo le medesime modalità previste per questi ultimi. Nell’avviso di pagamento è evidenziato l’importo della quota e l’Associazione destinataria. Resta ferma la natura volontaria del contributo associativo e l’assenza di ogni obbligo dell’Istituto di procedere alla riscossione coattiva.

Gestione delle deleghe e validazione

L’Associazione trasmette all’INPS, tramite il portale "Servizi per l’agricoltura – gestione deleghe sindacali", i dati degli associati per i quali richiede la riscossione, nonché i nominativi dei soggetti che abbiano revocato la delega. Deve inoltre presentare alle Strutture territoriali le deleghe cartacee, sottoscritte dai singoli associati secondo il fac-simile concordato e corredate da copia di un documento di identità valido. Le Strutture INPS validano le deleghe informatiche confrontandole con la documentazione cartacea.

Revoca e conflitti tra deleghe

Se pervengono due o più deleghe dello stesso soggetto in favore di Associazioni diverse, produce effetti la prima delega pervenuta alla Struttura territoriale competente, salvo che la successiva contenga la revoca espressa della precedente. Se l’INPS riceve direttamente dall’associato la comunicazione di revoca, acquisisce la revoca e ne dà comunicazione all’Associazione via PEC.

Versamento delle quote all’Associazione

La Direzione centrale Amministrazione finanziaria e servizi fiscali corrisponde all’Associazione le quote riscosse, al netto del rimborso spese e degli oneri fiscali, previa verifica della regolarità contributiva tramite Durc on line. In caso di irregolarità, il riversamento avviene al netto del debito rilevato; se le irregolarità non sono quantificabili o non è possibile effettuare la verifica, il pagamento è sospeso fino alla regolarizzazione o alla conclusione degli accertamenti.

Costi del servizio

I costi del servizio sono quelli fissati dalla Determinazione presidenziale n. 46 del 2 maggio 2018. Per la convenzione sono previsti, dal 1° gennaio 2018, i seguenti importi: gestione nuove deleghe sindacali ed emissione code line € 2,67 una tantum annuale; gestione revoca deleghe sindacali € 2,47; gestione singolo modello F24 € 0,21. Ogni variazione annuale dei costi è comunicata per iscritto e l’Associazione può recedere entro 60 giorni.

Clausole di salvaguardia e responsabilità

L’INPS è esonerato da responsabilità verso imprese aderenti e terzi per l’applicazione della convenzione, anche in caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione. L’Istituto resta estraneo ai rapporti tra associati e Associazione; quest’ultima deve rimborsare l’interessato in caso di soccombenza nelle controversie sulla validità della delega e rimborsare anche le spese legali sostenute dall’INPS quando l’Istituto sia coinvolto in giudizio per questioni connesse a tali rapporti. L’INPS può sospendere l’efficacia del negozio giuridico in presenza di contestazioni sull’uso di denominazione, acronimo o logo, sulla legittimità dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge o per sopravvenute esigenze normative; può inoltre recedere unilateralmente in caso di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse.

Protezione dei dati personali

Le parti si impegnano a rispettare il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riferimento alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità verso interessati, terzi e Garante per la protezione dei dati personali.

Durata, rinnovo e recesso

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla sottoscrizione ed è rinnovabile per periodi di tre anni, previa verifica dei requisiti. La richiesta di rinnovo deve essere inviata dall’Associazione almeno sei mesi prima della scadenza, via PEC o raccomandata A/R; in mancanza, la convenzione cessa automaticamente. Resta salva la facoltà di recesso di ciascuna parte con comunicazione scritta via PEC o raccomandata A/R. L’Associazione deve comunicare tempestivamente variazioni delle proprie generalità, dei poteri di rappresentanza e produrre la relativa documentazione.

Istruzioni contabili

Per la rilevazione contabile delle trattenute per contributi associativi riscossi per conto di FIDAP IMPRESE sono istituiti i conti GPN25202, GPN35202 e GPN11202, rispettivamente per i contributi riscossi, per l’accreditamento e per il debito verso l’Associazione. La gestione dei rapporti finanziari è affidata alla Direzione centrale Amministrazione finanziaria e servizi fiscali; nell’allegato n. 2 è riportata la variazione al piano dei conti.

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