Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 82 del 04-06-2019

Con la presente circolare si forniscono le indicazioni in materia di gestione delle deleghe, riscossione e trasferimento alla Federazione Italiana Datoriale e Pensionati (FIDAP IMPRESE) dei contributi associativi dovuti dagli artigiani e commercianti.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione sottoscritta il 24 aprile 2019 tra INPS e FIDAP IMPRESE per la riscossione, insieme ai contributi fissi trimestrali degli artigiani e commercianti, delle quote associative dovute dagli iscritti. Sono disciplinate le modalità di trasmissione e convalida delle deleghe, le revoche, i costi del servizio, le regole di versamento delle somme all’Associazione, le clausole di salvaguardia per INPS, la tutela dei dati personali, la durata del rapporto e le istruzioni contabili. Vengono inoltre indicati i termini per la presentazione delle deleghe, gli effetti delle revoche, le condizioni di sospensione del riversamento in caso di irregolarità contributive e i nuovi conti istituiti per la rilevazione contabile.

Convenzione INPS-FIDAP IMPRESE per la riscossione della quota associativa

Convenzione INPS-FIDAP IMPRESE per la riscossione delle quote associative

La circolare dà conto della convenzione stipulata il 24 aprile 2019 tra INPS e Federazione Italiana Datoriale e Pensionati (FIDAP IMPRESE) per la riscossione delle quote associative degli iscritti, secondo il quadro già definito dalla legge n. 311 del 1973 e dallo schema convenzionale approvato con Determinazione presidenziale n. 180/2015. Il documento disciplina in modo organico modalità di riscossione, gestione delle deleghe, revoche, costi, riversamento delle somme, profili di responsabilità, protezione dei dati, durata del rapporto e contabilità.

Ambito della riscossione

La riscossione della quota associativa avviene da parte dell’INPS insieme ai contributi fissi trimestrali degli artigiani e commercianti, secondo la periodicità e le modalità previste dall’articolo 2 della legge 2 agosto 1990, n. 233. L’avviso di pagamento reso disponibile ai contribuenti riporta l’ammontare della quota associativa e l’associazione destinataria. Tali informazioni sono consultabili anche nel "Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti", nelle sezioni relative alla posizione assicurativa, ai dati del modello F24 e alla comunicazione bidirezionale.

La circolare precisa che la riscossione unitaria con i contributi obbligatori non muta la natura volontaria del contributo associativo e non comporta alcun obbligo di esazione coattiva in capo all’Istituto.

Gestione delle deleghe

L’Associazione sindacale, sotto la propria responsabilità, trasmette alla Direzione centrale Organizzazione e sistemi informativi i flussi telematici contenenti:

  • i dati identificativi dei nuovi associati per i quali è richiesta la riscossione;
  • i nominativi dei soggetti che hanno revocato la delega alle date del 30 settembre e del 15 novembre dell’anno precedente, nonché del 18 gennaio e del 12 febbraio dell’anno in corso.

Inoltre, l’Associazione presenta alla struttura territoriale INPS competente le singole deleghe alla riscossione, ciascuna sottoscritta dall’associato e corredata da copia di un documento di identità valido, entro le seguenti scadenze:

  • 15 ottobre e 30 novembre dell’anno precedente;
  • 28 gennaio e 19 febbraio dell’anno corrente.

Le deleghe presentate dopo il 19 febbraio producono effetti per l’Istituto dall’anno successivo. Se nel corso dello stesso anno pervengono due o più deleghe riferite a associazioni sindacali diverse, l’INPS non prende in considerazione alcuna di esse ai fini della riscossione. Le strutture territoriali convalidano le deleghe sulla base del contenuto dei flussi telematici resi disponibili dalla Direzione centrale, mentre l’Istituto esclude ogni responsabilità nei casi di mancata corrispondenza tra dati trasmessi e dati presenti nei propri archivi.

Revoca della delega

Il rapporto associativo resta esclusivamente tra associato e Associazione; perciò ogni comunicazione concernente tale rapporto deve essere indirizzata all’Associazione competente.

Se l’INPS riceve direttamente dall’associato la revoca della delega alla riscossione, procede alla sua acquisizione in procedura e la comunica contestualmente all’Associazione via PEC. La revoca produce effetti dalla prima tariffazione utile, salvo il caso in cui, prima di tale tariffazione, l’associato trasmetta una revoca della revoca. In tale ipotesi, l’Istituto ne informa tempestivamente l’Associazione interessata.

Costi del servizio

I costi del servizio di riscossione dei contributi associativi degli artigiani e commercianti sono stati fissati con Determinazione presidenziale n. 46 del 2 maggio 2018 e, per la convenzione in esame, si applicano dal 1° gennaio 2018. La circolare indica i seguenti importi:

  • gestione nuova delega sindacale ed emissione code line: euro 2,80, una tantum annuale;
  • gestione revoca delega sindacale: euro 2,59;
  • gestione revoca delega sindacale: euro 0,23.

Le variazioni annuali dei costi saranno comunicate per iscritto; l’Associazione potrà esercitare il recesso entro 60 giorni dalla comunicazione.

Riversamento delle quote all’Associazione

La Direzione centrale Amministrazione finanziaria e servizi fiscali provvede a versare all’Associazione le quote associative riscosse, al netto del rimborso spese e degli oneri fiscali, dopo la verifica della regolarità contributiva dell’Associazione tramite la procedura Durc on line.

In caso di irregolarità, il riversamento avviene al netto del debito rilevato nella sezione INPS del Documento di verifica regolarità contributiva. Se il documento segnala irregolarità non quantificabili oppure se non è possibile eseguire la verifica con le modalità previste, il riversamento resta sospeso fino alla regolarizzazione della posizione contributiva o alla conclusione degli accertamenti istruttori.

Clausole di salvaguardia e responsabilità

La convenzione esonera INPS da ogni responsabilità verso le imprese aderenti all’Associazione e verso i terzi derivante dall’applicazione dell’accordo. L’Istituto è altresì sollevato da responsabilità in caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione, anche se relativo a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.

INPS resta estraneo ai rapporti tra associati e Associazione. Quest’ultima si impegna:

  • a rimborsare all’interessato la ritenuta operata, se in controversie sulla validità o regolarità del rilascio della delega risulti definitivamente soccombente;
  • a rimborsare le spese sostenute dall’Istituto se quest’ultimo sia convenuto o chiamato in giudizio per controversie connesse ai rapporti associativi, secondo la vigente normativa sui compensi professionali.

L’Istituto può sospendere l’efficacia della convenzione in presenza di contestazioni sull’uso di denominazione, acronimo o logo dell’Associazione, sulla legittimità dei poteri statutari, per perdita dei requisiti previsti dalla legge o per sopravvenute esigenze normative o regolamentari. È inoltre prevista la facoltà di recesso unilaterale in caso di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.

Protezione dei dati personali

Le parti si impegnano a rispettare il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riferimento alla sicurezza dei dati e agli adempimenti e responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.

Durata, rinnovo e recesso

La convenzione resta valida fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla sottoscrizione. Il rinnovo deve essere richiesto all’INPS almeno 90 giorni prima della scadenza, tramite PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento; in mancanza, il rapporto cessa automaticamente alla scadenza.

Ciascuna parte può recedere mediante comunicazione scritta inviata con PEC o raccomandata. L’Associazione deve inoltre comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, eventuali variazioni delle proprie generalità identificative e dei poteri di rappresentanza, allegando la documentazione necessaria.

La circolare indica anche la sede della Federazione Italiana Datoriale e Pensionati (FIDAP IMPRESE) in via Scardella n. 16, Reggio Calabria.

Istruzioni contabili

Ai fini della contabilizzazione dei contributi associativi riscossi tramite F24 insieme ai contributi obbligatori, per conto di FIDAP IMPRESE, è istituito il conto GPA25713, destinato all’imputazione dei contributi associativi degli artigiani e degli esercenti attività commerciali.

Sono inoltre istituiti:

  • GPA35713, per l’accreditamento alla Federazione dei contributi associativi riscossi per suo conto;
  • GPA11713, per la rilevazione del debito verso la Federazione per i contributi associativi riscossi per suo conto.

Il conto GPA25713 è movimentabile esclusivamente dalla procedura di ripartizione dei flussi telematici delle riscossioni, mentre gli altri due conti sono movimentati dalla Direzione generale che cura i rapporti finanziari con l’Associazione. Le denominazioni dei conti sono riportate nell’allegato n. 2.

Punti principali

Premessa e oggetto della convenzione

Il 24 aprile 2019 è stata sottoscritta una convenzione tra INPS e Federazione Italiana Datoriale e Pensionati (FIDAP IMPRESE), sulla base dello schema approvato con Determinazione presidenziale n. 180 del 22 dicembre 2015. La convenzione riguarda la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311.

Modalità di riscossione

La riscossione del contributo associativo avviene da parte dell’INPS, a favore delle associazioni sindacali in regola con gli obblighi contributivi, unitamente alla riscossione dei contributi in cifra fissa trimestrale prevista dall’art. 2 della legge 2 agosto 1990, n. 233. L’avviso di pagamento evidenzia l’importo della quota associativa e l’associazione destinataria; i dati sono consultabili nel Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti. È ribadito che la riscossione unitaria non trasforma il contributo associativo in un obbligo coattivo.

Gestione delle deleghe e termini di presentazione

L’Associazione trasmette all’INPS, sotto la propria responsabilità, i flussi telematici con i dati dei nuovi associati per i quali chiede la riscossione e i nominativi dei soggetti che hanno revocato la delega. Le date di riferimento per le revoche comunicate via flusso sono il 30 settembre e il 15 novembre dell’anno precedente, nonché il 18 gennaio e il 12 febbraio dell’anno stesso. Le deleghe cartacee, sottoscritte dal singolo associato e corredate da documento di identità valido, devono essere presentate alla struttura territoriale INPS entro il 15 ottobre e 30 novembre dell’anno precedente e il 28 gennaio e 19 febbraio dell’anno corrente. Le deleghe presentate dopo il 19 febbraio producono effetti dall’anno successivo. Se per un medesimo anno pervengono più deleghe a favore di associazioni diverse, nessuna è presa in considerazione ai fini della riscossione.

Revoca della delega

Il rapporto associativo resta esclusivamente tra associato e Associazione; eventuali comunicazioni relative al rapporto devono essere indirizzate all’Associazione competente. Se l’INPS riceve direttamente dall’associato la revoca della delega alla riscossione, acquisisce la revoca in procedura e la comunica contestualmente all’Associazione via PEC. La revoca opera dalla prima tariffazione utile, salvo che prima di tale tariffazione pervenga una revoca della revoca; in tal caso l’INPS ne dà tempestiva comunicazione all’Associazione.

Costi del servizio

I costi del servizio di riscossione, fissati con Determinazione presidenziale n. 46 del 2 maggio 2018, sono applicati con decorrenza 1° gennaio 2018. Per la nuova delega sindacale con emissione code line è previsto un importo una tantum annuale di euro 2,80; per la gestione della revoca delega sindacale sono indicati gli importi di euro 2,59 e di euro 0,23, come riportato nella circolare. Le variazioni annuali dei costi saranno comunicate per iscritto e l’Associazione potrà recedere entro 60 giorni dalla comunicazione.

Versamento delle quote associative all’Associazione

La Direzione centrale Amministrazione finanziaria e servizi fiscali corrisponde all’Associazione le quote associative riscosse, al netto del rimborso spese e degli oneri fiscali, previa verifica della regolarità contributiva dell’Associazione tramite Durc on line. In caso di irregolarità, il riversamento avviene al netto del debito rilevato nella sezione INPS del Documento di verifica regolarità contributiva. Se emergono irregolarità non quantificabili o non è possibile effettuare la verifica con le modalità previste, il riversamento è sospeso fino alla regolarizzazione o alla conclusione degli accertamenti istruttori.

Clausola di salvaguardia e responsabilità

INPS è esonerato da ogni responsabilità verso le imprese aderenti e i terzi per l’applicazione della convenzione, compresi eventuali pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto della stessa. L’Istituto resta estraneo ai rapporti tra associati e Associazione; quest’ultima si impegna a manlevare INPS e, in caso di controversie sulla validità o regolarità della delega con soccombenza dell’Associazione, a rimborsare all’interessato la ritenuta operata. L’Associazione deve inoltre rimborsare le spese legali sostenute dall’Istituto se questo sia convenuto o chiamato in giudizio per controversie connesse al rapporto associativo. INPS può sospendere l’efficacia del negozio giuridico in caso di contestazioni sull’uso di denominazione, acronimo o logo, sulla legittimità dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di accesso alla convenzione o per sopravvenute esigenze normative; può anche recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a suo danno.

Protezione dei dati personali

Le parti si impegnano a rispettare il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riferimento alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità verso interessati, terzi e Garante per la protezione dei dati personali.

Durata, rinnovo e recesso

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla sottoscrizione. Il rinnovo deve essere richiesto all’INPS almeno 90 giorni prima della scadenza, tramite PEC o raccomandata con avviso di ricevimento; in mancanza, la convenzione cessa senza ulteriori atti. Resta ferma la facoltà di ciascuna parte di recedere con comunicazione scritta a mezzo PEC o raccomandata. L’Associazione deve comunicare tempestivamente eventuali variazioni delle proprie generalità di identificazione e dei poteri di rappresentanza. La sede di FIDAP IMPRESE è indicata in via Scardella n. 16, Reggio Calabria (RC).

Istruzioni contabili

Per la rilevazione contabile dei contributi associativi degli artigiani e commercianti riscossi unitamente ai contributi obbligatori mediante F24, per conto di FIDAP IMPRESE, è istituito il conto GPA25713. Sono inoltre istituiti il conto GPA35713 per l’accreditamento alla Federazione dei contributi riscossi e il conto GPA11713 per la rilevazione del debito verso la Federazione. Il conto GPA25713 è movimentabile esclusivamente dalla procedura di ripartizione dei flussi telematici delle riscossioni, mentre gli altri conti sono movimentati dalla Direzione generale che cura i rapporti finanziari con l’Associazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.