Circolare numero 79 del 03-06-2019
Con la presente circolare si illustrano, con riferimento all’anno 2019, la misura del limite minimo di retribuzione giornaliera e degli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute per la generalità dei lavoratori dipendenti, nonché gli importi da prendere a riferimento per altre prestazioni
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare definisce, per il 2019, i valori economici di riferimento per il calcolo di prestazioni di malattia, maternità/paternità, tubercolosi, congedo parentale e altre misure collegate. Aggiorna i minimali, le retribuzioni convenzionali e gli importi per la Gestione separata, per gli assegni di maternità dei Comuni e dello Stato, nonché i limiti reddituali e i massimali relativi ai congedi per familiari di disabili in situazione di gravità. I valori sono determinati sulla base della variazione ISTAT del +1,1% e dei decreti ministeriali richiamati.
Valori 2019 per retribuzioni di riferimento e altre prestazioni INPS
Valori 2019 per retribuzioni di riferimento e prestazioni previdenziali
La circolare aggiorna, per l’anno 2019, gli importi da assumere a base per il calcolo di diverse prestazioni INPS collegate a malattia, maternità/paternità, tubercolosi, congedo parentale e congedi per assistenza a familiari con disabilità grave. L’aggiornamento deriva dalla variazione ISTAT del +1,1% e dai decreti ministeriali richiamati in premessa.
Premessa e criterio di aggiornamento
L’ISTAT ha comunicato una variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati pari al +1,1% tra il periodo gennaio 2017-dicembre 2017 e gennaio 2018-dicembre 2018. In coerenza con il decreto 16 novembre 2018, la circolare riporta i nuovi valori per il 2019, precisando che essi servono come riferimento per il calcolo delle prestazioni economiche e delle contribuzioni collegate.
Retribuzioni di riferimento per malattia, maternità/paternità e tubercolosi
Per i lavoratori soci di società ed enti cooperativi, anche di fatto, le prestazioni vanno liquidate con retribuzione non inferiore al minimale giornaliero di 48,74 euro.
Per i lavoratori agricoli a tempo determinato, la retribuzione base non può essere inferiore a 43,35 euro giornalieri.
Per compartecipanti familiari e piccoli coloni, i salari definitivi 2019 non risultano ancora disponibili: fino alla relativa comunicazione si applicano in via temporanea e salvo conguaglio i salari 2018. Per la maternità/paternità, dal 2011 le prestazioni sono liquidate sulla base del reddito medio convenzionale giornaliero valido per la determinazione delle pensioni; per il 2019, in attesa del dato aggiornato, resta applicato provvisoriamente il valore 2018 di 57,60 euro.
Per i lavoratori italiani operanti all’estero in Paesi extracomunitari, le retribuzioni convenzionali da usare anche per la liquidazione delle prestazioni di malattia, maternità/paternità e tubercolosi sono quelle definite dalla circolare n. 13/2019.
Per i lavoratori domestici e familiari, ai fini del congedo di maternità/paternità con inizio nell’anno 2019, si applicano le seguenti retribuzioni convenzionali orarie:
- 7,13 euro fino a 8,06 euro di retribuzione oraria effettiva;
- 8,06 euro oltre 8,06 euro e fino a 9,81 euro;
- 9,81 euro oltre 9,81 euro;
- 5,19 euro per rapporti con orario superiore a 24 ore settimanali.
Lavoratori autonomi
Per le lavoratrici e i lavoratori autonomi, l’indennità di maternità/paternità, quella per congedo parentale delle sole lavoratrici autonome e l’indennità per interruzione della gravidanza devono essere calcolate utilizzando gli importi indicati dalla circolare.
In particolare:
- coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali: 43,35 euro;
- artigiani: 48,74 euro;
- commercianti: 48,74 euro;
- pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne: 27,07 euro.
I valori richiamati corrispondono ai minimali o alle misure convenzionali di riferimento per il 2019 e si applicano secondo le specifiche richiamate per ciascuna categoria e per gli eventi indicati nel testo.
Gestione separata: contributi e prestazioni collegate
Per gli iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, che non siano pensionati e non risultino assicurati presso altra forma previdenziale obbligatoria, le aliquote contributive pensionistiche maggiorate della quota per maternità/paternità, congedo parentale, assegni per il nucleo familiare, degenza ospedaliera e malattia sono fissate per il 2019 come segue:
- 25,72% per i liberi professionisti;
- 33,72% per collaboratori e figure assimilate non soggetti a contribuzione aggiuntiva DIS-COLL;
- 34,23% per collaboratori e figure assimilate per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL.
Il minimale di reddito è pari a 15.878,00 euro e genera contributi mensili utili pari a 340,32 euro, 446,17 euro e 452,92 euro rispettivamente per le tre aliquote. Il massimale di reddito ex articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995 è pari a 102.543,00 euro.
Per gli eventi insorti nel 2019, il limite di reddito per l’indennità di degenza ospedaliera e per l’indennità di malattia è pari a 70.998,90 euro, corrispondente al 70% del massimale 2018.
L’indennità di malattia è pari al 50% dell’indennità di degenza ospedaliera ed è calcolata, per il 2019, sul valore di 280,94 euro, ottenuto dividendo per 365 il massimale contributivo. In base alle mensilità di contribuzione accreditate nei 12 mesi precedenti l’evento, la misura giornaliera è:
- 11,24 euro (4%) con 3-4 mensilità;
- 16,86 euro (6%) con 5-8 mensilità;
- 22,48 euro (8%) con 9-12 mensilità.
L’indennità di degenza ospedaliera, secondo i criteri vigenti, è calcolata con percentuali del 8%, 12% e 16% e per il 2019 corrisponde, sempre sul valore di 280,94 euro, a:
- 22,48 euro con 3-4 mesi di accredito;
- 33,71 euro con 5-8 mesi;
- 44,95 euro con 9-12 mesi.
Assegni di maternità e limiti ISEE/reddituali
Per le nascite avvenute nel 2019, nonché per affidamenti preadottivi e adozioni con ingresso in famiglia nel 2019, l’assegno di maternità di base di cui all’articolo 74 del D.lgs. n. 151/2001 è pari a 346,39 euro mensili, per complessivi 1.731,95 euro. Il limite ISEE per nuclei familiari con tre componenti è pari a 17.330,01 euro.
Per l’assegno di maternità per lavori atipici e discontinui di cui all’articolo 75 del D.lgs. n. 151/2001, l’importo per il 2019 è pari a 2.132,39 euro nella misura intera.
Congedo parentale nei casi di reddito inferiore al limite
Ai fini dell’indennità per congedo parentale nei casi previsti dall’articolo 34, comma 3, del D.lgs. n. 151/2001, il valore provvisorio dell’importo annuo del trattamento minimo pensionistico per il 2019 è pari a 6.669,13 euro. Pertanto, il genitore lavoratore dipendente che richiede periodi ulteriori di congedo parentale ha diritto all’indennità del 30% se il proprio reddito individuale è inferiore a 16.672,83 euro, corrispondenti a due volte e mezzo tale importo.
La circolare precisa che il valore è provvisorio e che il dato definitivo sarà comunicato se dovesse risultare diverso.
Congedi per familiari di disabili in situazione di gravità
Per i congedi riconosciuti in favore dei familiari di persone con disabilità in situazione di gravità, ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del D.lgs. n. 151/2001, il tetto massimo complessivo annuo dell’onere per il 2019 è pari a 48.495,36 euro. Tale importo va ripartito tra indennità economica e accredito figurativo, secondo il metodo indicato nella circolare.
Assumendo l’aliquota contributiva IVS del 33% (FPLD), risultano i seguenti valori massimi:
- importo massimo annuo dell’indennità economica: 36.463,00 euro;
- importo massimo giornaliero dell’indennità economica: 99,90 euro;
- retribuzione figurativa massima annua: 36.463,00 euro;
- retribuzione figurativa massima settimanale: 701,21 euro;
- retribuzione figurativa massima giornaliera: 99,90 euro.
La circolare chiarisce inoltre che la retribuzione figurativa accreditabile, rapportata al periodo di congedo, non può comunque superare l’importo massimo dell’indennità economica.
Punti principali
Premessa e criterio di aggiornamento
L’ISTAT ha comunicato una variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati pari al +1,1% tra gennaio-dicembre 2017 e gennaio-dicembre 2018. Su tale base, il decreto 16 novembre 2018 ha fissato la perequazione delle pensioni per il 2018 nella misura del +1,1% dal 1° gennaio 2019. La circolare riporta quindi, per il 2019, i valori minimi di retribuzione giornaliera e gli altri importi da assumere a riferimento per le prestazioni previdenziali indicate.
Retribuzioni di riferimento per malattia, maternità/paternità e tubercolosi
Per i lavoratori soci di società ed enti cooperativi, anche di fatto, la retribuzione non può essere inferiore al minimale giornaliero di 48,74 euro. Per i lavoratori agricoli a tempo determinato il minimale è 43,35 euro. Per compartecipanti familiari e piccoli coloni, in attesa dei salari definitivi 2019, si utilizza provvisoriamente il dato 2018 salvo conguaglio; per la maternità/paternità si continua a fare riferimento al reddito medio convenzionale giornaliero valido per le pensioni, con valore 2018 pari a 57,60 euro fino alla comunicazione del dato 2019. Per i lavoratori italiani all’estero in Paesi extracomunitari si utilizzano le retribuzioni convenzionali di cui alla circolare n. 13/2019. Per il personale domestico e familiare, ai fini del congedo di maternità/paternità, si applicano retribuzioni convenzionali orarie differenziate per scaglioni (7,13 euro; 8,06 euro; 9,81 euro; 5,19 euro per orario superiore a 24 ore settimanali).
Lavoratori autonomi: importi per maternità/paternità e congedi
Per coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali, l’importo di riferimento è 43,35 euro; per artigiani e commercianti è 48,74 euro; per i pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne è 27,07 euro. Tali valori servono per calcolare l’indennità di maternità/paternità, l’indennità per congedo parentale delle sole lavoratrici autonome e l’indennità per interruzione della gravidanza, con riferimento agli eventi o alle nascite del 2019, secondo le precisazioni riportate.
Gestione separata: aliquote, contributi utili e prestazioni
Per gli iscritti alla Gestione separata non pensionati e non assicurati ad altre forme obbligatorie, le aliquote 2019 sono pari al 25,72% per i liberi professionisti, al 33,72% per collaboratori e figure assimilate senza DIS-COLL e al 34,23% per quelli con DIS-COLL. Il minimale di reddito è 15.878,00 euro e i contributi mensili utili risultano pari a 340,32 euro, 446,17 euro e 452,92 euro. Il massimale di reddito è 102.543,00 euro. Per gli eventi insorti nel 2019, il limite di reddito per indennità di malattia e degenza ospedaliera è 70.998,90 euro. L’indennità di malattia è calcolata sul massimale diviso 365 (280,94 euro) e vale 11,24 euro, 16,86 euro o 22,48 euro al giorno in base alle mensilità accreditate; la degenza ospedaliera vale 22,48 euro, 33,71 euro o 44,95 euro al giorno secondo analoghe fasce contributive.
Assegno di maternità dei Comuni e assegno di maternità dello Stato
Per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni con ingresso in famiglia nel 2019, l’assegno di maternità di base ex articolo 74 del D.lgs. n. 151/2001 è pari a 346,39 euro mensili, per un totale di 1.731,95 euro, con ISEE per nuclei di tre componenti pari a 17.330,01 euro. L’assegno di maternità per lavori atipici e discontinui ex articolo 75 del medesimo decreto è pari a 2.132,39 euro nella misura intera.
Congedo parentale nei casi di reddito basso
Ai fini dell’indennità per congedo parentale nei casi previsti dall’articolo 34, comma 3, del D.lgs. n. 151/2001, il valore provvisorio dell’importo annuo del trattamento minimo pensionistico per il 2019 è 6.669,13 euro. Ne deriva che il genitore lavoratore dipendente ha diritto all’indennità del 30% per i periodi ulteriori rispetto a quelli ordinari se il reddito individuale è inferiore a 16.672,83 euro, pari a due volte e mezzo il trattamento minimo.
Congedi per familiari di disabili in situazione di gravità
Per l’articolo 42, comma 5, del D.lgs. n. 151/2001, il tetto massimo complessivo annuo dell’onere per il 2019 è pari a 48.495,36 euro. L’importo massimo annuo dell’indennità economica è 36.463,00 euro e quello giornaliero 99,90 euro; la retribuzione figurativa massima accreditabile è anch’essa pari a 36.463,00 euro annui, 701,21 euro settimanali e 99,90 euro giornalieri, calcolati con aliquota contributiva del 33%.
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