Circolare numero 85 del 07-06-2019
L’articolo 23-quater, rubricato “Disposizioni per la promozione delle politiche per la famiglia“, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria”, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, ha previsto che l’assegno di natalità introdotto dall’articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, c.d. bonus bebè, è riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 e, con riferimento a tali soggetti, è corrisposto fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione. In caso di figlio successivo al primo, nato o adottato dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, l’importo dell’assegno è aumentato del 20%.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina l’estensione dell’assegno di natalità ai nati o adottati nel 2019, introdotta dall’art. 23-quater del D.L. 119/2018 convertito nella L. 136/2018. Vengono riepilogati requisiti soggettivi e reddituali, importi, termini di domanda, casi di affidamento e di adozione, maggiorazione del 20% per il figlio successivo al primo, nonché le regole su decadenza, pagamento, aspetti fiscali e istruzioni contabili. La prestazione resta subordinata a ISEE minorenni non superiore a 25.000 euro, con importi di 80 o 160 euro mensili, elevati rispettivamente a 96 e 192 euro in caso di maggiorazione. Sono inoltre chiariti il regime transitorio per gli eventi tra 1° gennaio e 15 marzo 2019, la gestione delle omissioni o difformità ISEE e la copertura finanziaria.
Assegno di natalità 2019 con maggiorazione del 20%
Assegno di natalità 2019 con maggiorazione del 20%
La circolare definisce la disciplina dell’assegno di natalità per i nati, adottati o affidati nel 2019, come estesa dall’art. 23-quater del D.L. 119/2018 convertito dalla L. 136/2018. Il documento coordina la nuova estensione con la normativa già vigente, chiarendo requisiti, importi, termini di domanda, regole per la maggiorazione del 20%, casi particolari di affidamento e adozione, nonché gli adempimenti di monitoraggio e le istruzioni contabili.
Quadro normativo di riferimento
L’assegno di natalità era stato istituito dalla L. 190/2014 per i nati o adottati nel triennio 2015-2017 ed era stato prorogato dalla L. 205/2017 per gli eventi del 2018. Per il 2019, l’art. 23-quater del D.L. 119/2018 ne estende l’applicazione ai nati o adottati dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione. La norma introduce inoltre una maggiorazione del 20% per il figlio successivo al primo e stabilisce limiti di spesa pari a 204 milioni di euro per il 2019 e 240 milioni di euro per il 2020.
Ambito di applicazione e principi comuni
La circolare evidenzia che, per gli eventi del 2019, l’assegno continua a essere disciplinato in via generale dalla L. 190/2014, dal D.P.C.M. 27 febbraio 2015 e dalle istruzioni INPS collegate, salvo le specificità introdotte dal D.L. 119/2018. Restano quindi fermi i principi comuni: prestazione corrisposta su domanda e a carico dell’INPS, monitoraggio mensile dell’onere da parte dell’Istituto verso i Ministeri competenti, requisiti di cittadinanza, residenza in Italia e convivenza con il minore, pagamento mensile e collegamento con la disciplina ISEE e con quella dell’affidamento temporaneo.
Maggiorazione del 20% per il figlio successivo al primo
La principale novità è la maggiorazione del 20% dell’importo dell’assegno per ogni figlio successivo al primo, nato o adottato nel 2019. Ai fini del beneficio, il "primo figlio" è considerato tale se minore o maggiorenne, anche adottivo, purché residente in Italia e convivente con il richiedente. Non rilevano, invece, i minori in affidamento preadottivo o temporaneo. La circolare dettaglia i casi di parti gemellari e adozioni plurime: se si tratta del primo evento per il richiedente, la maggiorazione spetta dal secondo nato/adottato in ordine cronologico; se esistono già altri figli, la maggiorazione può spettare a tutti i gemelli o adottati, secondo la casistica descritta.
Requisito ISEE, DSU e regolarizzazione di omissioni o difformità
L’accesso alla prestazione è subordinato al possesso, al momento della domanda e per tutta la durata del beneficio, di un ISEE minorenni valido non superiore a 25.000 euro. La circolare precisa che, per valutare il diritto e la misura, occorre utilizzare l’ISEE minorenni riferito al bambino per cui è richiesto l’assegno. È necessaria una DSU che includa il figlio interessato; una DSU presentata prima della nascita o dell’ingresso in famiglia non è idonea e comporta il rigetto della domanda per ISEE non reperito. In caso di omissioni o difformità segnalate dall’Agenzia delle Entrate, l’istruttoria o il pagamento vengono sospesi; dal 1° gennaio 2019 la regolarizzazione può avvenire con una nuova DSU entro la validità della precedente oppure con documentazione giustificativa entro 6 mesi dall’attestazione difforme.
Requisiti del richiedente e affidamento temporaneo
La domanda può essere presentata dal genitore, anche affidatario, purché in possesso dei requisiti di cittadinanza, residenza, convivenza e valore ISEE previsti dalla normativa. Se il genitore avente diritto è minorenne o incapace, la domanda può essere inoltrata dal legale rappresentante, ma i requisiti devono comunque appartenere al genitore rappresentato. In caso di affidamento temporaneo a terzi, l’affidatario può presentare la domanda; tuttavia, il diritto va sempre ricondotto all’evento principale che dà origine alla prestazione, cioè nascita, adozione o affidamento preadottivo del minore, che deve comunque collocarsi nel 2019.
Termini di domanda e decorrenza dell’assegno
La domanda deve essere presentata telematicamente entro 90 giorni dalla nascita oppure dall’ingresso del minore nel nucleo familiare a seguito di adozione o affidamento preadottivo. Se la domanda è tempestiva, l’assegno decorre dalla data dell’evento; se è tardiva, decorre dal mese di presentazione. Per gli affidamenti temporanei, la domanda va presentata entro 90 giorni dal provvedimento del giudice o dei servizi sociali reso esecutivo dal giudice tutelare, e la prestazione decorre dal mese del provvedimento. Il computo del termine segue le regole generali dell’art. 2963 c.c. È inoltre previsto un regime transitorio per gli eventi tra il 1° gennaio 2019 e il 15 marzo 2019: per tali casi il termine di 90 giorni decorre dal 15 marzo 2019 e scade il 13 giugno 2019.
Presentazione della domanda e documentazione necessaria
La domanda va inviata in via telematica, di regola una sola volta per ciascun figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo. Deve essere allegato il modello SR163, salvo che sia già stato presentato in altra occasione; il modulo può essere trasmesso tramite procedura, PEC, e-mail ordinaria con documento d’identità, oppure consegna o spedizione in originale alla struttura INPS competente. Se il modello è mancante, incompleto o incongruente, la domanda viene posta in stato di sospensione. Nei casi di richiesta della maggiorazione, il richiedente deve dichiarare che il figlio per cui chiede il beneficio maggiorato è successivo al primo e indicare anche i dati degli altri figli precedenti. Per nascite gemellari, adozioni plurime o affidamenti plurimi occorre presentare una domanda autonoma per ciascun minore, utilizzando la funzione "NUOVA DOMANDA" dopo la prima.
Misura e durata della prestazione
L’importo mensile dipende dall’ISEE minorenni: 80 euro per 12 mesi se l’ISEE non supera 25.000 euro, 160 euro per 12 mesi se l’ISEE non supera 7.000 euro. Con la maggiorazione del 20%, gli importi salgono rispettivamente a 96 e 192 euro mensili. La durata massima della prestazione è sempre di 12 mensilità.
Pagamento e verifica della maggiorazione
L’INPS paga l’assegno in rate mensili con le modalità indicate dal richiedente nella domanda. Se la domanda è presentata nei termini, il primo pagamento comprende anche le mensilità già maturate. Per l’assegno con maggiorazione del 20%, l’Istituto verifica l’autocertificazione relativa al "primo figlio" tramite controlli sui propri archivi e presso gli uffici anagrafici competenti.
Decadenza, interruzione ed eventuale nuova domanda
La prestazione cessa o si interrompe quando viene meno uno dei requisiti di legge, ad esempio per trasferimento della residenza all’estero, perdita della cittadinanza rilevante, superamento della soglia ISEE, decesso del figlio, revoca dell’adozione, decadenza dalla responsabilità genitoriale, affidamento esclusivo al genitore che non ha presentato la domanda o affidamento a soggetto diverso dal richiedente. La cessazione interviene anche al compimento di un anno di età, al compimento di un anno dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento, al termine dell’affidamento temporaneo o al raggiungimento della maggiore età del figlio adottato. Il richiedente deve comunicare le cause di decadenza entro 30 giorni. Se i requisiti vengono riacquisiti, occorre presentare una nuova domanda, con decorrenza regolata dai medesimi termini ordinari; non serve invece una nuova domanda per rettifiche retroattive dell’ISEE o variazioni del codice fiscale che consentano la rielaborazione della pratica.
Copertura finanziaria, monitoraggio e rendicontazione
Per gli eventi del 2019, i limiti di spesa sono fissati in 204 milioni di euro per il 2019 e 240 milioni di euro per il 2020. L’INPS deve monitorare mensilmente l’andamento della spesa e trasmettere relazioni ai Ministeri competenti per prevenire scostamenti rispetto alle previsioni.
Aspetti fiscali e istruzioni contabili
L’assegno di natalità non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF. La circolare contiene inoltre le istruzioni contabili per la gestione dell’onere a carico del bilancio dello Stato, con istituzione di specifici conti e codici bilancio per rilevare la prestazione, i debiti, i riaccrediti e i recuperi. Viene precisato che per gli assegni relativi alla L. 190/2014 e alla L. 205/2017 restano ferme le istruzioni contabili già fornite in precedenti documenti INPS.
Punti principali
Quadro normativo e disciplina applicabile
L’assegno di natalità, già previsto per i nati o adottati nel triennio 2015-2017 dalla L. 190/2014 e prorogato per il 2018 dalla L. 205/2017, è esteso per il 2019 dall’art. 23-quater del D.L. 119/2018 convertito dalla L. 136/2018. Per il 2019 la disciplina specifica si affianca a quella della legge istitutiva e degli atti collegati, salvo le regole particolari su periodo di nascita/adozione, durata, limiti di spesa e maggiorazione del 20%.
Maggiorazione del 20% per figlio successivo al primo
Per i figli nati o adottati nel 2019 successivi al primo è prevista una maggiorazione del 20% dell’importo dell’assegno. La maggiorazione richiede la convivenza con il figlio considerato "successivo" e non spetta per minori in affidamento temporaneo o preadottivo. La circolare disciplina anche i casi di parti gemellari e adozioni plurime, stabilendo quando la maggiorazione spetti per tutti, per uno solo o per tutti tranne uno, a seconda che si tratti o meno del primo evento per il richiedente.
Requisiti ISEE e regolarizzazione delle omissioni
L’assegno spetta se il nucleo del richiedente possiede un ISEE minorenni in corso di validità non superiore a 25.000 euro, da riferire al minore per cui si chiede il beneficio. È necessario presentare una DSU che includa il bambino; una DSU presentata prima della nascita o dell’ingresso in famiglia non è utilizzabile e la domanda viene respinta per ISEE non reperito. Dal 1° gennaio 2019, in caso di omissioni o difformità nell’attestazione, la regolarizzazione avviene con nuova DSU entro la validità della DSU originaria oppure con documentazione giustificativa entro 6 mesi dall’attestazione.
Soggetti legittimati e affidamento temporaneo
La domanda può essere presentata dal genitore, anche affidatario, in possesso dei requisiti di legge, oppure dal legale rappresentante del genitore minorenne o incapace. In caso di affidamento temporaneo a terzi, la domanda può essere presentata dall’affidatario, ma il diritto va comunque riferito alla data di nascita, adozione o affidamento preadottivo del minore, che deve cadere nel 2019. Anche in tale ipotesi non compete la maggiorazione del 20%.
Domanda, termini e decorrenza
La domanda va presentata telematicamente entro 90 giorni dalla nascita o dall’ingresso del minore nel nucleo familiare a seguito di adozione o affidamento preadottivo. Se la domanda è tempestiva, la prestazione decorre dalla data dell’evento; se tardiva, decorre dalla data di presentazione. Per gli affidamenti temporanei il termine decorre dal provvedimento del giudice o dei servizi sociali reso esecutivo dal giudice tutelare. È previsto un regime transitorio per gli eventi dal 1° gennaio al 15 marzo 2019, per i quali il termine di 90 giorni decorre dal 15 marzo 2019 e scade il 13 giugno 2019.
Importi, durata e pagamento
L’assegno è pari a 80 euro mensili fino a 12 mesi con ISEE minorenni non superiore a 25.000 euro, oppure a 160 euro mensili fino a 12 mesi con ISEE non superiore a 7.000 euro. Con la maggiorazione del 20%, gli importi salgono rispettivamente a 96 e 192 euro mensili. Il pagamento avviene in rate mensili, con le modalità indicate nella domanda, e il primo pagamento comprende le mensilità maturate se la domanda è stata presentata nei termini.
Decadenza, nuova domanda e cessazione del beneficio
L’erogazione cessa o si interrompe in caso di perdita dei requisiti, eventi che incidono sull’affidamento, decesso del figlio, revoca dell’adozione, decadenza dalla responsabilità genitoriale o altre cause indicate dalla circolare. Il beneficiario deve comunicare le cause di decadenza entro 30 giorni. In caso di riacquisizione dei requisiti, occorre presentare una nuova domanda, salvo rettifiche retroattive dell’ISEE o del codice fiscale che consentono la rielaborazione della pratica.
Copertura finanziaria, fiscalità e contabilità
Per gli eventi del 2019 i limiti di spesa sono fissati in 204 milioni di euro per il 2019 e 240 milioni per il 2020, con monitoraggio mensile INPS ai Ministeri competenti. L’assegno non concorre alla formazione del reddito complessivo. La circolare fornisce inoltre le istruzioni contabili, istituendo nuovi conti e codici bilancio per la rilevazione della prestazione, dei pagamenti, dei riaccrediti e dei recuperi.
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