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Circolare

Circolare numero 81 del 03-06-2019

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate è stata fissata al 2,68% in ragione annuale la misura degli interessi di mora. Tale misura decorre dal 1° luglio 2019 e trova applicazione, oltre che per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, anche per il calcolo delle somme dovute ai sensi dell’articolo 116, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica la riduzione della misura degli interessi di mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, fissandola al 2,68% annuo dal 1° luglio 2019. La variazione riguarda sia l’articolo 30 del DPR 602/1973 sia, per richiamo, l’articolo 116, comma 9, della legge 388/2000. Il nuovo tasso sostituisce quello precedente del 3,01% stabilito nel 2018.

Riduzione degli interessi di mora al 2,68% dal 1° luglio 2019

Riduzione della misura degli interessi di mora al 2,68% annuo

La circolare interviene sull’aggiornamento annuale del tasso degli interessi di mora applicabili al ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo. In base al sistema delineato dall’articolo 30 del DPR 29 settembre 1973, n. 602, gli interessi decorrono dalla notifica della cartella fino al pagamento e sono determinati annualmente in relazione alla media dei tassi bancari attivi.

Nuova misura e decorrenza

Con provvedimento prot. n. 148038 del 23 maggio 2019, adottato previa interlocuzione con la Banca d’Italia, l’Agenzia delle Entrate ha fissato la misura degli interessi di mora al 2,68% in ragione annuale. La riduzione produce effetti dal 1° luglio 2019.

Rapporto con la precedente misura

La circolare precisa che il tasso sostituisce quello precedentemente fissato con provvedimento del 10 maggio 2018, pari al 3,01% annuo, applicabile dal 10 maggio 2018. La nuova determinazione recepisce la stima della Banca d’Italia, elaborata sulla media dei tassi bancari attivi con riferimento al periodo 1° gennaio 2018 – 31 dicembre 2018.

Effetti sull’articolo 116, comma 9, della legge 388/2000

La variazione incide anche sulla disciplina di cui all’articolo 116, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Tale norma prevede che, una volta raggiunto il tetto massimo delle sanzioni civili di cui al comma 8, lettere a) e b), e in mancanza dell’integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturino interessi nella misura degli interessi di mora ex articolo 30 del DPR 602/1973. Di conseguenza, anche questa misura è fissata al 2,68% annuo con decorrenza 1° luglio 2019.

Punti principali

Norma di riferimento e meccanismo di calcolo

L’articolo 30 del DPR 29 settembre 1973, n. 602 prevede l’applicazione degli interessi di mora sulle somme iscritte a ruolo dal giorno di notifica della cartella fino al pagamento. Il tasso è determinato annualmente con decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze, sulla base della media dei tassi bancari attivi.

Nuova misura degli interessi di mora

Con provvedimento prot. n. 148038 del 23 maggio 2019, l’Agenzia delle Entrate, sentita la Banca d’Italia, ha ridotto la misura degli interessi di mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo al 2,68% annuo. La variazione decorre dal 1° luglio 2019.

Superamento della misura precedente

La nuova percentuale sostituisce quella fissata con provvedimento del 10 maggio 2018, pari al 3,01% annuo, efficace dal 10 maggio 2018.

Effetti sull’articolo 116, comma 9, della legge 388/2000

Poiché l’articolo 116, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 rinvia agli interessi di mora di cui all’articolo 30 del DPR 602/1973, anche tale misura viene modificata e fissata al 2,68% annuo con decorrenza 1° luglio 2019. La disposizione opera dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili, se il contribuente non ha ancora integrato il pagamento del dovuto.

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