Sentenza n. 4607/2026 - Roma, Sezione 4Q
per l’annullamento - del decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2022, recante “certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale per anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - del decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - dell’accordo rep. Atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019, sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano; - della circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante “Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto legge 18 giugno 2015, n. 78”; - dell’intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano in data 14 settembre 2022, nonché di quella sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022; - del decreto n. 29985/GRFVG del 14 dicembre 2022 della Regione Friuli Venezia Giulia;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreti ministeriali, atti interistituzionali e provvedimento regionale relativi al ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018
Esito
La controversia
La società ha impugnato il decreto ministeriale del 6 luglio 2022, concernente la certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 sulle linee guida per l’adozione dei provvedimenti di ripiano, l’accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019 che aveva fissato i tetti di spesa regionali al 4,4%, la circolare ministeriale del 29 luglio 2019, gli atti delle Conferenze Stato-Regioni e il provvedimento della Regione Friuli Venezia Giulia del 14 dicembre 2022, con il quale erano stati individuati gli operatori economici tenuti al ripiano e i relativi importi. Il testo della sentenza non espone analiticamente i motivi di illegittimità dedotti, poiché il giudizio è stato definito per cessazione della materia del contendere a seguito dell’applicazione della disciplina sopravvenuta.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. In pendenza del giudizio, l’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025, ha previsto che gli obblighi delle aziende fornitrici relativi agli anni 2015-2018 si intendono assolti mediante il versamento del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali o provinciali. Il versamento integrale della quota ridotta estingue l’obbligazione e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse agli importi dovuti. La società ha dichiarato di avere effettuato il pagamento del 25%; la Regione Friuli Venezia Giulia ha confermato l’avvenuto pagamento con memoria del 27 gennaio 2026. Poiché risultava integrata la condizione prevista dalla disciplina sopravvenuta, il giudice ha dichiarato cessata la materia del contendere, senza esaminare nel merito le censure originarie. Le spese di lite sono state compensate, in ragione della complessità delle questioni sostanziali e processuali.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla l. n. 118/2025
Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici ... si intendono assolti con il versamento ... della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali ... L'integrale versamento ... estingue l'obbligazione ...
La cessazione della materia del contendere nei giudizi contro i provvedimenti regionali e provinciali di ripiano è dichiarabile dopo il versamento della quota ridotta del 25% e la comunicazione al TAR dell’accertamento del pagamento da parte della Regione o della Provincia autonoma.
art. 9-ter, comma 9, d.l. n. 78/2015, convertito dalla l. n. 125/2015
Individua gli obblighi posti a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici in relazione al ripiano del superamento del tetto di spesa.
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015, convertito dalla l. n. 125/2015
Costituisce la base normativa dei provvedimenti regionali e provinciali che individuano le aziende fornitrici soggette al ripiano e gli importi dovuti.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Ha consentito la trattazione da remoto dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
Massime di principio
- La disciplina sopravvenuta che riduce al 25% l’importo dovuto dalle aziende fornitrici di dispositivi medici per il ripiano del superamento del tetto di spesa degli anni 2015-2018 determina l’estinzione dell’obbligazione e preclude ulteriori azioni giurisdizionali quando la quota ridotta sia stata integralmente versata.
- Nei giudizi instaurati contro i provvedimenti regionali e provinciali di ripiano, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata solo dopo che la Regione o la Provincia autonoma abbia accertato l’avvenuto pagamento della quota ridotta e ne abbia dato comunicazione al giudice amministrativo.
- Quando il pagamento della quota prevista dalla disciplina sopravvenuta elimina definitivamente l’utilità della decisione sull’impugnazione degli atti di ripiano, il giudizio deve essere definito con dichiarazione di cessazione della materia del contendere, senza esame delle censure di merito.
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