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Sentenza

Sentenza n. 8938/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento del provvedimento di diniego del visto d'ingresso per affari n. 2024-2255, emanato nei confronti della ricorrente dall'Ambasciata d'Italia a Teheran in data 17/03/2024;

Giustizia amministrativa202407093

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del visto d’ingresso per affari emesso dall’Ambasciata d’Italia a Teheran il 17 marzo 2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (richiedente visto)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego del visto per affari richiesto per partecipare a una fiera tessile in Italia, quale rappresentante della società iraniana e della società italiana invitante. Il diniego era seguito all’annullamento giudiziale di un precedente diniego, disposto per violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990. Dopo il nuovo preavviso di rigetto, l’Amministrazione aveva indicato, tra gli elementi ostativi, la prima richiesta di visto Schengen, la ritenuta insufficienza della documentazione relativa ai rapporti commerciali e alla società iraniana, l’assenza di sufficienti legami con il Paese d’origine, un precedente diniego delle autorità svizzere e, infine, la mancata dimostrazione dei requisiti per il rilascio del visto. La ricorrente ha dedotto, con il ricorso introduttivo e con motivi aggiunti, difetto e inadeguatezza della motivazione, violazione dell’art. 10-bis e dell’art. 3 l. 241/1990, violazione della disciplina europea e nazionale sui visti, illogicità, irragionevolezza, travisamento dei fatti, falsità dei presupposti e manifesta ingiustizia. Ha inoltre contestato la motivazione relativa alla segnalazione effettuata dalle autorità svizzere nella lista dei segnalati locali, deducendo la violazione dell’art. 32 del Codice dei visti, dell’art. 16 del regolamento VIS, degli artt. 8 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e delle garanzie di difesa.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha ritenuto fondato il motivo relativo al difetto di motivazione, poiché il provvedimento finale si limitava a richiamare genericamente il punto 2 dell’allegato A al decreto interministeriale n. 850/2011 e ad affermare, con formula stereotipata, che le osservazioni e la documentazione prodotte dopo il preavviso non consentivano una rivalutazione della domanda. L’Amministrazione non aveva quindi dato conto delle ragioni per cui aveva disatteso le osservazioni della richiedente, eludendo sostanzialmente il contraddittorio procedimentale previsto dall’art. 10-bis l. 241/1990. Il TAR ha inoltre ritenuto fondato il motivo aggiunto concernente la segnalazione svizzera. Richiamando la sentenza della Corte di giustizia UE del 24 novembre 2020, cause riunite C-225/19 e C-226/19, ha affermato che il diniego fondato sull’obiezione di un altro Stato membro deve indicare l’identità dello Stato obiettante, il motivo specifico del rifiuto e, se del caso, il contenuto essenziale dell’obiezione, in modo da consentire l’esercizio dei diritti di difesa e il controllo giurisdizionale. Nel caso concreto, il riferimento alla circostanza che le autorità svizzere avessero inserito la richiedente tra i “segnalati locali”, con conseguente impossibilità materiale di rilasciare il visto, era generico e non esponeva le ragioni della segnalazione né la sua effettiva portata impeditiva. La genericità permaneva anche alla luce della relazione diplomatica depositata in giudizio e dell’istruttoria disposta dal Collegio. Il diniego è stato pertanto annullato, con condanna dell’Amministrazione alle spese di lite, liquidate in euro 2.000, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    qualora gli istanti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento ... sono tenuti a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni

    Il provvedimento finale deve confrontarsi effettivamente con le osservazioni presentate dopo il preavviso di rigetto; una formula di stile sull’insufficienza delle controdeduzioni non è sufficiente.

  • art. 3 l. 241/1990

    La motivazione deve consentire di ricostruire il percorso logico e giuridico seguito dall’Amministrazione e di comprendere le ragioni del mancato accoglimento delle osservazioni del privato.

  • art. 32, paragrafi 2 e 3, Regolamento (CE) n. 810/2009

    Quando il diniego del visto Schengen dipende dall’obiezione di un altro Stato membro, la decisione deve indicare lo Stato che ha sollevato l’obiezione, il motivo specifico del rifiuto e, se del caso, il contenuto essenziale dei motivi dell’obiezione.

  • punto 2 dell’allegato A al Decreto Interministeriale n. 850/2011

    Il richiamo generico ai requisiti previsti dalla disposizione non soddisfa l’obbligo di motivazione quando non consente di individuare quali requisiti siano mancanti e perché la documentazione prodotta sia stata ritenuta insufficiente.

  • art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

    Il diritto a un ricorso effettivo impone una motivazione del diniego tale da consentire al richiedente di difendersi con piena cognizione di causa e al giudice di verificare la solidità della base fattuale e l’assenza di errori manifesti.

  • art. 24 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

    La norma è stata richiamata dalla ricorrente, ma la decisione non sviluppa una specifica autonoma interpretazione rilevante ai fini della ratio decidendi.

  • art. 16 Regolamento VIS

    La norma è stata richiamata dalla ricorrente in relazione alla segnalazione e alla motivazione del diniego, senza una distinta interpretazione autonoma nel decisum.

  • art. 24 Regolamento (UE) 2018/1861

    La disciplina delle segnalazioni Schengen richiede una valutazione individuale della posizione dello straniero; la segnalazione non determina automaticamente l’impossibilità di rilasciare un titolo, dovendo essere valutata la concreta minaccia per l’ordine o la sicurezza pubblica. Il TAR estende tale esigenza di garanzia anche alle liste dei segnalati locali.

Massime di principio

  • L’Amministrazione che, dopo un preavviso di rigetto, riceva osservazioni dell’interessato deve darne conto nella motivazione del provvedimento finale, spiegando le ragioni del loro mancato accoglimento; il mero richiamo stereotipato all’insufficienza delle controdeduzioni equivale a un’elusione sostanziale del contraddittorio procedimentale e vizia il provvedimento.
  • Il diniego di un visto Schengen fondato sull’obiezione o sulla segnalazione di un altro Stato membro deve indicare l’identità dello Stato obiettante, il motivo specifico del rifiuto e, ove necessario, il contenuto essenziale dell’obiezione, così da rendere effettivi i diritti di difesa e il ricorso giurisdizionale.
  • Il giudice nazionale deve poter verificare, sulla base della motivazione del diniego, che la decisione si fondi su una base fattuale sufficientemente solida e non sia affetta da errore manifesto; una generica indicazione dell’esistenza di una segnalazione, senza precisarne le ragioni e la portata impeditiva, non soddisfa tale standard.
  • Una segnalazione Schengen o locale non esonera l’autorità competente da una valutazione individuale della posizione dello straniero e della concreta incidenza della segnalazione sull’ordine o sulla sicurezza pubblica; essa non determina automaticamente l’impossibilità di rilasciare il visto o altro titolo.
  • Il richiamo generico ai requisiti normativi per il rilascio del visto non è sufficiente quando non consente di individuare i requisiti concretamente ritenuti mancanti né le ragioni per cui la documentazione e le osservazioni dell’interessato siano state disattese.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazionePartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaTutela del terzo

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