Tribunale, Sentenza T-596/22
Sentenza del Tribunale (Terza Sezione ampliata) del 12 marzo 2025. — PGI Spain, SL e a. contro Commissione europea. — Aiuti di Stato – Misura volta a ridurre il prezzo all’ingrosso dell’energia elettrica nella penisola iberica – Crisi energetica – Decisione di non sollevare obiezioni – Insussistenza di gravi difficoltà – Principio di non discriminazione – Proporzionalità – Legittimo affidamento. — Causa T-596/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge il ricorso di cinque società spagnole contro la decisione con cui la Commissione aveva autorizzato, senza aprire il procedimento formale, il meccanismo iberico di contenimento del prezzo dell’elettricità. La Corte di primo grado dell’Unione ritiene che le ricorrenti non abbiano provato l’esistenza di gravi difficoltà tali da imporre ulteriori indagini, né che la misura fosse discriminatoria o sproporzionata. Conferma inoltre che la Commissione non era tenuta a considerare, in assenza di indizi sufficienti, i contratti finanziari di copertura conclusi da alcuni acquirenti sul mercato al dettaglio.
Annullamento respinto della decisione della Commissione che, in materia di aiuti di Stato, non sollevava obiezioni sul meccanismo iberico di riduzione del prezzo all’ingrosso dell’energia elettrica e sulla connessa esenzione dal contributo per alcuni acquirenti.
La questione giuridica
Se la Commissione, nel decidere in fase di esame preliminare ex articolo 4, paragrafo 3, del regolamento 2015/1589, avrebbe dovuto avviare il procedimento d’indagine formale perché la misura iberica presentava gravi difficoltà quanto a: corretta qualificazione della misura e dell’esenzione dal contributo; esistenza di un vantaggio selettivo e di una discriminazione; proporzionalità della misura; conformità al regolamento 2019/943 e alla direttiva 2019/944; violazione del legittimo affidamento.
Principio di diritto
Il Tribunale conferma che la Commissione può adottare una decisione di non sollevare obiezioni solo se, alla luce degli elementi disponibili o comunque acquisibili con diligenza, non emergono dubbi seri sulla qualificazione o compatibilità dell’aiuto; tuttavia, nel caso della misura iberica, le ricorrenti non hanno dimostrato alcuna grave difficoltà. La limitazione dell’esenzione dal contributo agli acquirenti sul mercato all’ingrosso era coerente con la logica del meccanismo, mentre gli acquirenti sul mercato al dettaglio che avevano concluso accordi finanziari di copertura non erano stati dimostrati come categoria notoria o necessariamente rilevante ai fini dell’esame della Commissione. Di conseguenza, non sussistevano né violazione del principio di non discriminazione, né sproporzione, né violazione del regolamento 2019/943, della direttiva 2019/944 o del legittimo affidamento; il ricorso è stato respinto.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 107 TFUE
- Articolo 108 TFUE
- Regolamento (UE) 2015/1589
- Articolo 4, paragrafo 3, regolamento (UE) 2015/1589
- Articolo 1, lettera h), regolamento (UE) 2015/1589
- Regolamento (UE) 2019/943
- Articolo 3, lettere a) e b), regolamento (UE) 2019/943
- Articolo 10, regolamento (UE) 2019/943
- Direttiva (UE) 2019/944
- Articolo 5, paragrafi 1 e 4, direttiva (UE) 2019/944
- Articolo 5, paragrafo 4, TUE
- Articolo 134, paragrafo 1, regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 138, paragrafo 1, regolamento di procedura del Tribunale
Riduzione del prezzo all’ingrosso dell’energia elettrica nella penisola iberica
La sentenza riguarda un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE proposto da cinque società spagnole contro la decisione C(2022) 3942 final della Commissione, dell’8 giugno 2022, con cui l’istituzione aveva deciso di non sollevare obiezioni, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/1589, al meccanismo di adeguamento dei costi di produzione volto a ridurre il prezzo all’ingrosso dell’energia elettrica in Spagna e Portogallo. Il Tribunale esamina se la Commissione avrebbe dovuto avviare il procedimento d’indagine formale per la presenza di gravi difficoltà.
Fatti e contenuto della misura notificata
Spagna e Portogallo avevano notificato alla Commissione una misura destinata a ridurre il prezzo all’ingrosso dell’energia elettrica nella penisola iberica, mediante sovvenzione dei costi di produzione delle centrali a combustibili fossili. La misura si fondava sul meccanismo di prezzo marginale del mercato elettrico: abbassando il costo delle ultime fonti necessarie a soddisfare la domanda, si sarebbe dovuta ottenere una diminuzione del prezzo all’ingrosso e, di riflesso, del prezzo al dettaglio.
La misura era finanziata da un contributo imposto dall’OMIE agli acquirenti sul mercato all’ingrosso, ossia i fornitori di energia elettrica e i consumatori che acquistavano direttamente sul mercato all’ingrosso per proprio uso. Era prevista un’esenzione per taluni acquirenti, in particolare per quelli che avevano concluso contratti a prezzo fisso prima del 26 aprile 2022, purché i contratti fossero notificati all’OMIE entro i termini previsti.
Posizione della Commissione nella decisione impugnata
La Commissione aveva ritenuto che la misura rientrasse nell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, ma non aveva qualificato come aiuto di Stato l’esenzione dal contributo, reputando che gli acquirenti che avevano concluso coperture prima dell’adozione della misura non beneficiassero di un vantaggio selettivo. Sotto il profilo della compatibilità, la misura era stata considerata necessaria, adeguata e proporzionata ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, e compatibile anche rispetto al regolamento 2019/943 e alla direttiva 2019/944.
Motivi di ricorso delle società ricorrenti
Le ricorrenti articolavano cinque motivi principali:
- errata comprensione della misura notificata;
- errori nell’apprezzamento di adeguatezza e proporzionalità;
- violazione dell’articolo 10 del regolamento 2019/943 e dell’articolo 5 della direttiva 2019/944;
- violazione del principio di non discriminazione;
- violazione del principio di tutela del legittimo affidamento.
In sostanza, sostenevano che la Commissione avrebbe dovuto considerare anche gli acquirenti sul mercato al dettaglio che si coprivano mediante accordi finanziari di acquisto di energia elettrica, poiché tali contratti sarebbero diffusi e funzionali all’organizzazione del mercato.
Regole applicate dal Tribunale sul controllo delle decisioni di non sollevare obiezioni
Il Tribunale ricorda che una decisione di non sollevare obiezioni è legittima solo se, sulla base delle informazioni di cui la Commissione disponeva o poteva disporre con la dovuta diligenza, non vi erano dubbi obiettivi sulla qualificazione dell’aiuto o sulla sua compatibilità con il mercato interno. L’esistenza di dubbi seri deve essere provata dalla parte ricorrente mediante un insieme di indizi concordanti; un esame insufficiente o incompleto della Commissione costituisce un indice di gravi difficoltà. Tuttavia, la Commissione non è tenuta a ricercare d’ufficio qualunque informazione astrattamente pertinente in assenza di indizi specifici.
Irricevibilità/inutilizzabilità degli elementi prodotti tardivamente
Le ricorrenti avevano depositato successivamente nuovi elementi relativi a una modifica della misura e a una successiva decisione della Commissione del 25 aprile 2023. Il Tribunale osserva che tali elementi non possono essere considerati nel controllo di legittimità della decisione impugnata, poiché quest’ultima va valutata sulla base degli elementi di fatto e di diritto esistenti alla data della sua adozione.
Esame congiunto dei motivi primo e quarto: portata dell’esenzione e non discriminazione
Il Tribunale esamina congiuntamente il primo motivo, sull’asserita incomprensione della misura, e il quarto, sulla discriminazione. Esclude anzitutto che vi fosse incertezza sulla portata dell’esenzione: essa riguardava esclusivamente gli acquirenti sul mercato all’ingrosso che avessero concluso contratti di fornitura a prezzo fisso prima del 26 aprile 2022.
Quanto agli acquirenti sul mercato al dettaglio, il Tribunale distingue tra:
- contratti regolamentati, per i quali la ripercussione della riduzione del prezzo e del contributo era obbligatoria;
- contratti non regolamentati, per i quali la ripercussione dipendeva dal funzionamento della concorrenza;
- accordi finanziari di copertura, invocati dalle ricorrenti, che però non erano stati dimostrati come elemento notorio o come fattore che la Commissione fosse tenuta a considerare autonomamente.
La Corte di primo grado osserva che le ricorrenti non avevano fornito indizi sufficienti per sostenere che tali contratti fossero così diffusi o strutturalmente rilevanti da imporre alla Commissione un esame specifico. Inoltre, il confronto tra acquirenti all’ingrosso e al dettaglio non evidenziava una situazione giuridica e fattuale analoga: i primi acquistano direttamente al prezzo di mercato all’ingrosso, mentre i secondi sono soggetti a una formazione del prezzo fondata sulla domanda e sull’offerta del mercato al dettaglio.
Proporzionalità della misura e ampiezza del potere di valutazione della Commissione
Sul secondo motivo, il Tribunale rileva che la misura perseguiva un obiettivo legittimo coerente con l’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE: porre rimedio a un grave turbamento dell’economia in un contesto di crisi energetica. La misura era idonea perché mirava a ridurre il prezzo all’ingrosso agendo sulle centrali a combustibili fossili e preservava, per quanto possibile, la libera formazione dei prezzi nel mercato al dettaglio, conforme all’articolo 3, lettere a) e b), del regolamento 2019/943 e all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2019/944.
Il Tribunale ricorda anche che la Commissione non è tenuta a valutare in astratto tutte le soluzioni alternative ipotizzabili. La proposta delle ricorrenti, che avrebbe esteso il beneficio anche agli acquirenti al dettaglio con accordi finanziari di copertura, è qualificata come un’alternativa di politica regolatoria non imposta alla Commissione e, anzi, più lontana dalla logica di libera formazione dei prezzi.
Violazione del regolamento 2019/943 e della direttiva 2019/944
Il terzo motivo viene respinto perché si fonda sul medesimo presupposto già escluso: la Commissione non era tenuta a considerare la posizione degli acquirenti al dettaglio con accordi finanziari di acquisto di energia elettrica. Ne consegue che non sussisteva la lamentata violazione delle condizioni derogatorie dell’articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 2019/944.
Legittimo affidamento
Sul quinto motivo, il Tribunale afferma che il principio di tutela del legittimo affidamento richiede assicurazioni precise, incondizionate e concordanti provenienti da fonti autorizzate e affidabili. Le ricorrenti si limitavano a invocare il fatto che l’Unione avesse in generale incoraggiato gli accordi di acquisto di energia elettrica, specie in relazione alle energie rinnovabili, ma non dimostravano alcuna garanzia specifica che la loro situazione sarebbe stata considerata nel controllo sugli aiuti di Stato o che avrebbero ricevuto un trattamento meno sfavorevole.
Dispositivo
Il Tribunale respinge integralmente il ricorso. Le ricorrenti sono condannate alle spese sostenute dalla Commissione e alle proprie; il Regno di Spagna sopporta le proprie spese.
Principi confermati dalla sentenza
La pronuncia conferma che, nel controllo delle decisioni di non sollevare obiezioni in materia di aiuti di Stato, il sindacato del giudice dell’Unione si concentra sull’esistenza di dubbi seri al momento dell’esame preliminare. La Commissione non deve estendere d’ufficio l’istruttoria a categorie di operatori non chiaramente ricompresi nella misura, salvo che emergano indizi concreti della loro rilevanza. Inoltre, la selettività, la non discriminazione e la proporzionalità vanno valutate alla luce della struttura concreta del mercato e della logica economica della misura, non in base a ipotetiche soluzioni alternative suggerite ex post dai ricorrenti.
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