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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-1158/23

Judgment of the General Court (Third Chamber) of 12 March 2025. — deluxe holding ApS v European Union Intellectual Property Office. — Community design – Invalidity proceedings – Registered Community design representing electric candles – Ground for invalidity – Lack of individual character – Degree of freedom of the designer – No different overall impression – Articles 4 and 6 and Article 25(1)(b) of Regulation (EC) No 6/2002 – Rights of the defence – Scope of the examination carried out by the Board of Appeal. — Case T-1158/23

Giurisprudenza europea62023TJ1158

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge il ricorso contro la decisione della Terza Commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva confermato la nullità di un disegno/modello per candele elettriche. La Corte ritiene legittimo che la Commissione abbia iniziato l’esame da un disegno anteriore diverso da quello valorizzato in primo grado, poiché le parti avevano potuto presentare osservazioni e il ricorso impone un riesame pieno. Nel merito, conferma che il disegno contestato manca di carattere individuale, dato l’elevato grado di libertà del designer e la sostanziale similarità dell’impressione generale.

Nullità di disegno/modello comunitario registrato raffigurante candele elettriche per difetto di carattere individuale e limiti del riesame del Board of Appeal in relazione al diritto di essere ascoltati

La questione giuridica

Se la Terza Commissione di ricorso dell’EUIPO potesse basare il riesame su un disegno anteriore diverso da quello valorizzato in primo grado senza violare i diritti di difesa del titolare; se, nel merito, il disegno contestato conservasse carattere individuale ai sensi del regolamento n. 6/2002 alla luce del grado di libertà del designer, dell’utente informato e delle differenze rispetto al disegno anteriore divulgato

Principio di diritto

Il Tribunale ha affermato che la Commissione di ricorso dell’EUIPO, investita di un ricorso avverso una decisione di nullità di un disegno/modello, deve procedere a un riesame completo della controversia in fatto e in diritto e può fondare la propria decisione su tutti gli elementi tempestivamente prodotti, compreso un disegno anteriore diverso da quello considerato in primo grado, purché le parti siano state messe in condizione di interloquire: in tal caso non vi è violazione del diritto di essere ascoltati né dell’articolo 60, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002. Nel merito, il disegno registrato relativo a candele elettriche è privo di carattere individuale, poiché il designer gode di un elevato grado di libertà e le differenze limitate alla parte superiore del prodotto non alterano l’impressione generale prodotta sull’utente informato rispetto al disegno anteriore divulgato.

Norme richiamate

  • Regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 4 del regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 6 del regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articoli 55-60 del regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 59, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 60, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 263 TFUE

Nullità di un disegno/modello per candele elettriche e riesame della Commissione di ricorso

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro la decisione della Terza Commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di nullità di un disegno/modello comunitario registrato raffigurante candele elettriche. Il Tribunale esamina sia il profilo procedurale, relativo ai diritti di difesa nel passaggio dal primo grado amministrativo al grado di ricorso, sia il merito della valutazione del carattere individuale ai sensi del regolamento n. 6/2002.

Fatti e svolgimento del procedimento amministrativo

Piffany Copenhagen ApS aveva chiesto la dichiarazione di nullità del disegno registrato da deluxe holding ApS, sostenendo il difetto di carattere individuale rispetto a due disegni anteriori per candele elettriche, denominati D1 e D2. L’Invalidity Division aveva accolto la domanda facendo prevalere il confronto con D2, ritenuto divulgato, e ritenendo il disegno contestato privo di carattere individuale.

La Commissione di ricorso, invece, ha ritenuto che non fosse possibile esaminare efficacemente l’impugnazione solo sulla base di D2, poiché alcune parti superiori di tale disegno non erano chiaramente discernibili. Ha quindi iniziato l’esame da D1, la cui divulgazione ha reputato provata sulla base di elementi nuovi prodotti in appello, e ha confermato la nullità del disegno contestato.

Questione preliminare: diritti di difesa e portata del riesame in appello

La ricorrente ha sostenuto che la Commissione di ricorso, scegliendo di fondare l’esame su D1 anziché su D2, avrebbe adottato un nuovo filone argomentativo senza rimettere la causa all’Invalidity Division, in violazione del diritto di essere ascoltata.

Il Tribunale richiama l’articolo 60, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 e la giurisprudenza sulla continuità funzionale tra gli organi decidenti dell’EUIPO. La Commissione di ricorso non è limitata a un controllo di legittimità, ma deve procedere a un riesame pieno della controversia, in fatto e in diritto, tenendo conto di tutti gli elementi tempestivamente prodotti nel fascicolo amministrativo e nel ricorso. In tale quadro, la scelta di partire da D1 non imponeva il rinvio alla prima istanza, tanto più che la ricorrente era stata invitata a presentare osservazioni sul punto e aveva effettivamente difeso la propria posizione anche su D1.

Il Tribunale conclude quindi che non vi è stata violazione dei diritti di difesa né dell’articolo 60, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002.

Normativa sostanziale: carattere individuale, utente informato e libertà del designer

Sul merito, il Tribunale ricorda che, ai sensi degli articoli 4 e 6 del regolamento n. 6/2002, un disegno è protetto solo se è nuovo e dotato di carattere individuale; la nullità può essere dichiarata, ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), quando tali condizioni mancano.

La valutazione del carattere individuale deve basarsi sull’impressione generale prodotta sull’utente informato, tenendo conto del grado di libertà del designer. Quanto maggiore è tale libertà, tanto più piccole differenze sono insufficienti a creare una diversa impressione generale.

Grado di libertà del designer nel settore delle candele elettriche

La ricorrente sosteneva che la forma tradizionale della candela e le aspettative dei consumatori limitassero la libertà creativa. Il Tribunale respinge l’argomento: il grado di libertà del designer dipende da vincoli tecnici o normativi, non da preferenze di mercato o da tendenze estetiche. Il fatto che il prodotto debba includere una fonte elettrica non comporta, di per sé, una forte restrizione, poiché restano ampi margini di variazione nella forma, nelle dimensioni, nei colori, nei materiali, nel numero di stoppini e fiamme e nella rappresentazione della combustione o della cera fusa.

Alla luce anche degli esempi di mercato prodotti dalla stessa ricorrente, il Tribunale conferma che il designer delle candele elettriche gode di un grado di libertà elevato.

Utente informato e confronto delle impressioni generali

Il Tribunale definisce l’utente informato come un soggetto più attento del consumatore medio, ma non qualificabile come esperto tecnico, dotato di una certa familiarità con il settore delle candele elettriche e con le sue varianti.

Nel confronto tra il disegno contestato e D1, il Tribunale osserva che i prodotti coincidono nei tratti principali: corpo cilindrico allungato bianco, stoppino nero sottile e fiamma a forma di goccia. Le differenze si concentrano nella parte superiore, dove il disegno contestato presenta una depressione circolare con disco in resina, mentre D1 è piatto. Tale differenza è giudicata secondaria rispetto alle caratteristiche comuni, tanto più in un settore in cui il designer dispone di ampia libertà creativa.

Il Tribunale esclude inoltre che possano rilevare, ai fini dell’impressione generale, il successo commerciale del disegno o la saturazione del mercato in termini tali da valorizzare ogni minimo dettaglio: il confronto va effettuato sui disegni così come registrati, e il carattere individuale non dipende da considerazioni di mercato o di pregio economico del prodotto.

Esito del giudizio

Il Tribunale respinge entrambi i motivi di ricorso. Conferma che la Commissione di ricorso poteva legittimamente riesaminare la controversia a partire da D1 e che non ha violato il diritto di difesa della ricorrente. Conferma altresì che il disegno contestato non presenta carattere individuale rispetto a D1, con conseguente legittimità della dichiarazione di nullità.

Spese

Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese. Deluxe holding ApS è quindi condannata a sopportare le proprie spese e a rifondere quelle sostenute da EUIPO e da Piffany Copenhagen ApS.

Come è indicizzato

Materiedisegni e modelli comunitarinullità del disegno o modellodiritto di difesacarattere individualeproprietà intellettuale

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