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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-307/24

Judgment of the General Court (First Chamber) of 12 March 2025. — Shorts International Ltd v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Application for EU word mark SHORTS – Absolute ground for refusal – Descriptive character – Article 7(1)(c) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-307/24

Giurisprudenza europea62024TJ0307

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge il ricorso di Shorts International Ltd contro la decisione EUIPO che aveva negato, in larga parte, la registrazione del marchio denominativo SHORTS. La Corte conferma che il segno è descrittivo per diversi beni e servizi delle classi 9, 38, 41 e 42, perché il pubblico anglofono lo percepisce come riferimento a contenuti di breve durata, in particolare short films. È dichiarata irricevibile la richiesta di ordinare la registrazione del marchio e, essendo sufficiente il motivo di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), viene respinta anche la doglianza sul difetto di distintività.

Marchio UE denominativo "SHORTS": legittima il rifiuto di registrazione per carattere descrittivo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 per beni e servizi legati a contenuti audiovisivi di breve durata.

La questione giuridica

Se il segno denominativo SHORTS sia descrittivo, per il pubblico di riferimento, dei beni e servizi rivendicati nelle classi 9, 38, 41 e 42, in particolare con riferimento al significato di "of little length" e al suo uso per indicare short films; in via subordinata, se il segno sia privo di carattere distintivo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.

Principio di diritto

Il Tribunale conferma che un segno deve essere rifiutato se, rispetto ai beni o servizi richiesti e al pubblico pertinente, almeno uno dei suoi possibili significati designa una caratteristica di tali beni o servizi; il termine SHORTS è quindi descrittivo per prodotti e servizi relativi a film, contenuti audiovisivi, trasmissione, informazione e distribuzione di contenuti di breve durata. Poiché il motivo di rifiuto di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), è fondato, la censura relativa all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), non può essere accolta; la domanda di ingiunzione volta a imporre la registrazione è inoltre irricevibile per difetto di competenza del Tribunale.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale

Marchio UE denominativo SHORTS e rifiuto di registrazione per descrittività

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da Shorts International Ltd contro una decisione della Quarta commissione di ricorso dell'EUIPO in materia di registrazione di un marchio dell'Unione europea. Il segno richiesto era il word mark SHORTS, depositato per numerosi beni e servizi nelle classi 9, 38, 41 e 42.

Fatti e procedimento amministrativo

La domanda di registrazione è stata presentata il 4 marzo 2021. L'esaminatore ha respinto in parte la domanda, fondandosi sugli articoli 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e ha negato anche l'acquisizione di carattere distintivo tramite uso ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001. In sede di ricorso amministrativo, la commissione di ricorso ha annullato il rigetto solo per alcune prestazioni della classe 41 relative ai feature length films e ha confermato il resto del diniego.

Domande proposte al Tribunale

La ricorrente chiedeva:

  • l'annullamento della decisione impugnata;
  • l'ordine di registrare il marchio;
  • la condanna di EUIPO alle spese. EUIPO chiedeva il rigetto del ricorso.

Inammissibilità della domanda di ordinare la registrazione

Il Tribunale dichiara inammissibile la seconda domanda, ricordando che nell'esercizio del sindacato di legittimità ex articolo 263 TFUE non può rivolgere ingiunzioni alle istituzioni e agli organi dell'Unione. Di conseguenza, non può ordinare a EUIPO la registrazione del marchio.

Quadro normativo e criteri applicati

Il giudizio si concentra sull'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001, che vieta la registrazione dei segni composti esclusivamente da indicazioni che possono servire a designare, tra l'altro, la specie, la qualità, la quantità, la destinazione o altre caratteristiche dei beni o servizi. Il Tribunale richiama la giurisprudenza costante secondo cui:

  • è sufficiente che il segno presenti un rapporto sufficientemente diretto e specifico con i prodotti o servizi;
  • è decisivo il modo in cui il pubblico di riferimento percepisce il segno in relazione ai beni o servizi interessati;
  • un segno va rifiutato se almeno uno dei suoi possibili significati è descrittivo.

Pubblico di riferimento e significato del segno

La commissione di ricorso aveva individuato come pubblico rilevante non solo i consumatori dei Paesi anglofoni, ma anche quelli dei Paesi in cui l'inglese è largamente compreso. Il Tribunale accoglie tale impostazione e ritiene corretto che il termine "shorts" sia inteso come "of little length". La ricorrente sosteneva che il significato principale fosse "short trousers" e che il termine avesse altri significati, ma il Tribunale osserva che, ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), è sufficiente uno dei significati possibili.

Esame della descrittività per categorie di beni e servizi

Il Tribunale conferma l'approccio della commissione di ricorso, che aveva esaminato il segno per categorie omogenee di prodotti e servizi. Richiamando la giurisprudenza, osserva che l'autorità può usare una motivazione generale quando i beni o servizi formano un gruppo sufficientemente omogeneo.

Per la classe 38, i servizi di broadcasting, streaming, webcasting e trasmissione di film, video e programmi televisivi sono ritenuti descrittivi perché il segno richiama contenuti o programmi di breve durata.

Per la classe 41, le attività di intrattenimento, produzione, presentazione, distribuzione e informazione relative a short films, short form content, programmi televisivi e servizi di video-on-demand sono considerate direttamente collegate al contenuto e alla durata dei servizi, sicché SHORTS descrive una caratteristica essenziale di tali prestazioni.

Per la classe 42, il hosting e la manutenzione di comunità online dedicate a contenuti audiovisivi e multimediali nel campo dei short films e lo sviluppo di database interattivi sono ritenuti anch'essi idonei a evocare immediatamente contenuti di breve durata.

Per la classe 9, il Tribunale afferma che supporti, software, media digitali, contenuti audiovisivi scaricabili e pubblicazioni elettroniche possono essere percepiti come riferiti a short films o a contenuti/strumenti destinati alla loro produzione, distribuzione o fruizione; pertanto il segno descrive il contenuto, la destinazione o l'oggetto di tali beni.

Rigetto della censura sull'articolo 7, paragrafo 1, lettera b)

Poiché il Tribunale conferma la correttezza del rifiuto fondato sull'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), la censura relativa al difetto di carattere distintivo ex articolo 7, paragrafo 1, lettera b), è dichiarata infondata. Il richiamo alla giurisprudenza costante conduce alla conclusione che, essendo sufficiente un solo motivo assoluto di rifiuto, non occorre esaminare ulteriormente l'altro.

Decisione e spese

Il ricorso è respinto integralmente. In punto spese, il Tribunale dispone che ciascuna parte sopporti le proprie spese, poiché EUIPO aveva chiesto la condanna della ricorrente solo nell'ipotesi di svolgimento dell'udienza, che in concreto non si è tenuta.

Principi affermati

La sentenza ribadisce che un termine che, nel linguaggio del pubblico pertinente, può descrivere la durata o il contenuto di beni e servizi audiovisivi è inidoneo alla registrazione come marchio UE. Conferma inoltre che l'uso diffuso di un termine nell'ambiente di riferimento, anche in espressioni come "short films", può bastare a fondare la descrittività ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001.

Come è indicizzato

Materiemarchi dell'unione europeacarattere descrittivocarattere distintivosettore audiovisivo e mediaprocedimento dinanzi al tribunale dell'unione europea

Testo integrale

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