Salta al contenuto
Sentenza

Tribunale, Sentenza T-1143/23

Judgment of the General Court (Seventh Chamber) of 12 March 2025. — Enedo Oyj v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for EU figurative mark Enedo AMPS WITH PASSION – Earlier EU word mark ENEDIS – Relative ground for refusal – Likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001 – Restriction of the goods and services covered in the trade mark application. — Case T-1143/23

Giurisprudenza europea62023TJ1143

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge il ricorso di Enedo Oyj contro la decisione EUIPO che aveva accolto l’opposizione di Enedis al deposito del marchio figurativo "Enedo AMPS WITH PASSION". La Corte ritiene irrilevante, nel giudizio, la parte della restrizione che avrebbe limitato il pubblico ai soli professionisti di specifici settori, perché tale modifica alterava il contesto fattuale esaminato in sede amministrativa. Conferma poi che, sulla base del confronto tra segni e prodotti/servizi, esisteva un rischio di confusione per una parte non trascurabile del pubblico rilevante.

Marchio UE figurativo "Enedo AMPS WITH PASSION" contro marchio anteriore verbale "ENEDIS": confermata l’opposizione per rischio di confusione ex articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, anche alla luce della restrizione dell’elenco di prodotti e servizi solo in parte rilevabile nel giudizio.

La questione giuridica

Se la decisione della commissione di ricorso di EUIPO che ha accolto l’opposizione fondata sul marchio anteriore ENEDIS debba essere annullata per violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, in particolare per asseriti errori nella definizione del pubblico di riferimento e del suo livello di attenzione, nel confronto tra i prodotti e servizi, nel confronto tra i segni, nella valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore e nella valutazione globale del rischio di confusione; e se la restrizione successiva dell’elenco di beni e servizi del marchio richiesto debba essere presa in considerazione dal Tribunale.

Principio di diritto

Il Tribunale conferma che una restrizione dell’elenco di beni e servizi intervenuta dopo la decisione impugnata può essere considerata solo se si limita a ridurre l’oggetto della controversia senza alterare il contesto fattuale valutato dalla commissione di ricorso; se invece introduce una nuova delimitazione del pubblico di riferimento, essa non può essere presa in considerazione. Nel merito, il Tribunale ribadisce che, ai fini dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, è sufficiente che il rischio di confusione sussista in una parte non trascurabile del pubblico dell’Unione; nel caso di specie, dato che i prodotti e servizi erano in parte identici e in parte simili, e i segni erano visivamente simili in misura media e foneticamente in misura superiore alla media, mentre le differenze concettuali avevano un impatto limitato, il rischio di confusione era correttamente accertato.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale

Marchio UE figurativo "Enedo AMPS WITH PASSION" contro marchio anteriore "ENEDIS"

La pronuncia riguarda un ricorso proposto da Enedo Oyj avverso la decisione della quarta commissione di ricorso di EUIPO che aveva confermato l’opposizione di Enedis alla registrazione di un marchio UE figurativo. Il contenzioso verte sull’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 e sul rilievo, nel giudizio di legittimità, della restrizione successiva dell’elenco di prodotti e servizi.

Fatti e procedimento amministrativo

Il marchio richiesto, figurativo, conteneva l’elemento verbale "ENEDO" e la dicitura "AMPS WITH PASSION", con colori blu scuro e rosso. La domanda copriva inizialmente prodotti e servizi nelle classi 9, 37, 40 e 42. Enedis ha presentato opposizione fondandosi sul marchio anteriore UE verbale "ENEDIS", registrato per prodotti e servizi, tra l’altro, nelle classi 9, 12, 37, 40 e 42, inerenti in particolare al settore dell’energia e dell’elettricità. La divisione d’opposizione ha accolto l’opposizione; la commissione di ricorso ha poi respinto l’impugnazione di Enedo Oyj, rilevando un rischio di confusione per una parte non trascurabile del pubblico rilevante.

Restrizione dell’elenco di beni e servizi e sua rilevanza nel giudizio

Dopo la decisione impugnata, la richiedente ha chiesto di restringere l’elenco dei beni e servizi. La restrizione è stata infine approvata da EUIPO e prevedeva, da un lato, la cancellazione di alcune voci e, dall’altro, l’indicazione che i beni e servizi residui erano destinati solo a professionisti di specifici settori. Il Tribunale distingue tra:

  • una prima parte della restrizione, consistente nella mera eliminazione di alcune categorie di beni e servizi, che può essere presa in considerazione;
  • una seconda parte, che limita il pubblico ai professionisti di determinati settori, la quale introduce un elemento nuovo idoneo a modificare il contesto fattuale già esaminato dalla commissione di ricorso e quindi non può essere considerata. Ne consegue che il ricorso è esaminato solo nella misura in cui la richiedente non insiste più sull’annullamento per le categorie effettivamente ritirate, mentre la delimitazione del pubblico ai professionisti non incide sul controllo di legittimità.

Quadro normativo e criteri applicati

Il Tribunale richiama l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, secondo cui un marchio richiesto non può essere registrato se, a causa dell’identità o somiglianza con un marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi, sussiste un rischio di confusione nel territorio in cui il marchio anteriore è protetto. Vengono ribaditi i principi consolidati secondo cui:

  • il rischio di confusione comprende anche il rischio di associazione;
  • la valutazione è globale e tiene conto dell’interdipendenza tra somiglianza dei segni e somiglianza dei prodotti o servizi;
  • è sufficiente che il rischio sussista in una parte non trascurabile del pubblico dell’Unione, senza necessità che ricorra in tutti gli Stati membri o in tutte le aree linguistiche.

Pubblico rilevante e livello di attenzione

La commissione di ricorso aveva individuato il pubblico rilevante nel pubblico professionale specializzato e, in parte, nel pubblico generale, con livello di attenzione variabile da medio ad alto. Il Tribunale respinge le censure della ricorrente, perché fondate in larga misura sulla restrizione del pubblico ai soli professionisti di specifici settori, elemento che non può essere preso in considerazione. Inoltre, i riferimenti del provvedimento impugnato a "consumer" o "average consumer" non sono letti dal Tribunale come riferimenti al pubblico generale, ma come sinonimi di pubblico rilevante. Rimane quindi valido l’accertamento secondo cui basta il rischio di confusione per una parte non trascurabile del pubblico anglofono professionale dell’Unione.

Confronto tra i prodotti e servizi

La commissione di ricorso aveva ritenuto che i beni e servizi delle parti fossero, a seconda dei casi, identici, altamente simili o simili in misura media. Il Tribunale osserva che le critiche della ricorrente si fondano quasi integralmente sulla restrizione del pubblico non rilevabile in giudizio e, per tale ragione, sono inefficaci. In ogni caso, le censure non sono sufficientemente sviluppate da mettere in discussione la valutazione comparativa compiuta da EUIPO.

Confronto tra i segni

Elementi distintivi e dominanti

La commissione di ricorso aveva ritenuto che:

  • il marchio anteriore "ENEDIS" fosse percepito da una parte rilevante del pubblico come un’unica parola priva di significato, con distintività normale;
  • per una parte del pubblico professionale anglofono del settore energia, gli elementi "ene" e "dis" potessero evocare "energy" e "distribution", attenuando la distintività del marchio in relazione ai beni e servizi considerati;
  • per almeno una parte non trascurabile del pubblico, tuttavia, "ENEDIS" e "ENEDO" restassero parole distintive prive di significato. Il Tribunale condivide l’approccio della commissione di ricorso e ritiene non dimostrato che il pubblico percepisca necessariamente gli elementi come riferimenti a "energy" e "distribution". Le prove addotte dalla ricorrente, compresi esempi di altri marchi o denominazioni aziendali, non dimostrano un uso di mercato idoneo a influenzare la percezione del pubblico.

Somiglianza visiva

Il Tribunale conferma la somiglianza visiva media. I segni condividono le prime quattro lettere "ened" nella stessa posizione iniziale; le differenze riguardano solo le lettere finali "is" e "o". Gli elementi "amps with passion" sono graficamente secondari, di dimensioni inferiori e collocati sotto l’elemento principale; il figurativo rosso ha natura accessoria rispetto alla componente verbale "enedo", che occupa lo spazio maggiore e domina la percezione complessiva.

Somiglianza fonetica

La somiglianza fonetica è confermata ed è addirittura superiore alla media. Il segno figurativo non si pronuncia e una parte significativa del pubblico non pronuncerà neppure l’espressione "amps with passion", tendendo ad abbreviare i segni. Le componenti principali "ENEDO" e "ENEDIS" presentano una struttura sillabica molto vicina, con coincidenza dei suoni iniziali.

Somiglianza concettuale

La commissione di ricorso aveva negato la somiglianza concettuale: il marchio anteriore non evocava alcun significato per il pubblico rilevante, mentre il marchio richiesto poteva evocare il concetto espresso da "with passion" e, in parte, quello di "amps". Il Tribunale conferma tale conclusione, precisando che le espressioni "amps" e "with passion", considerate separatamente, hanno una distintività debole e incidono molto poco sulla percezione concettuale complessiva.

Carattere distintivo del marchio anteriore

Il Tribunale respinge anche la censura sul carattere distintivo del marchio anteriore. Non essendo state dimostrate le asserite associazioni immediate con "energy" e "distribution" da parte del pubblico rilevante, il marchio ENEDIS conserva una distintività intrinseca normale.

Valutazione globale del rischio di confusione

Applicando il principio di interdipendenza, il Tribunale osserva che:

  • i prodotti e servizi sono in parte identici, in parte altamente simili e in parte simili in misura media;
  • i segni sono visivamente simili in misura media e foneticamente in misura superiore alla media;
  • la differenza concettuale è poco incisiva, perché gli elementi diversi hanno distintività debole. Da ciò deriva che una parte del pubblico rilevante potrebbe ritenere che i beni e servizi provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate. Il rischio di confusione è quindi correttamente accertato, anche a fronte di un livello di attenzione elevato.

Dispositivo e conseguenze sulle spese

Il ricorso è respinto integralmente. Enedo Oyj è condannata a sopportare le proprie spese e a rimborsare quelle sostenute da Enedis; EUIPO sopporta le proprie spese, poiché non si è tenuta l’udienza e la sua domanda di condanna alle spese era subordinata a tale evenienza.

Principi riaffermati

La pronuncia ribadisce che:

  • una restrizione dell’elenco di beni e servizi può essere considerata dal Tribunale solo se non altera il contesto fattuale del giudizio amministrativo;
  • ai fini dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001 è sufficiente un rischio di confusione in una parte non trascurabile del pubblico dell’Unione;
  • nella comparazione dei segni, la componente verbale tende a prevalere su quella figurativa, specie quando occupa la parte principale del marchio composto;
  • la prova del significato evocato da un elemento del marchio deve essere concreta e riferita al mercato, non a mere ipotesi o registrazioni astratte.

Come è indicizzato

Materiemarchi ueopposizione alla registrazionerischio di confusioneproprietà intellettualeprocedimento dinanzi al tribunale ue

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.