Tribunale, Sentenza T-349/23
Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 12 marzo 2025. — Monica Semedo contro Parlamento europeo. — Diritto delle istituzioni – Membro del Parlamento – Molestie psicologiche – Decisioni della presidente del Parlamento che accertano la perpetrazione di molestie psicologiche nei confronti di un assistente parlamentare accreditato e che impongono a un deputato una sanzione consistente nella perdita del diritto all’indennità di soggiorno per un periodo di dieci giorni – Diritto al contraddittorio – Diritti della difesa. — Causa T-349/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale annulla due decisioni della presidente del Parlamento europeo che avevano accertato molestie psicologiche da parte di Monica Semedo nei confronti di un assistente parlamentare e le avevano inflitto una sanzione pecuniaria interna. La pronuncia si fonda sulla violazione dei diritti della difesa: la ricorrente non aveva ricevuto una sintesi adeguata delle testimonianze né tutti gli elementi probatori scritti utilizzati contro di lei. Per questo il Tribunale ritiene irrilevante esaminare gli altri motivi di ricorso.
Annullamento di decisioni del Parlamento europeo per violazione dei diritti della difesa in un procedimento interno per molestie psicologiche a carico di un deputato.
La questione giuridica
Se, nel procedimento interno del Parlamento volto ad accertare molestie psicologiche imputate a un deputato e a infliggere una sanzione, siano stati rispettati il diritto al contraddittorio e i diritti della difesa, in particolare quanto all’accesso agli elementi probatori e alle testimonianze utilizzati dal comitato e alla possibilità di essere ascoltata e assistita da un avvocato prima dell’adozione della decisione finale; e, conseguentemente, se la sanzione possa essere validamente mantenuta.
Principio di diritto
In un procedimento del Parlamento europeo volto ad accertare molestie psicologiche e a irrogare una sanzione a un deputato, il rispetto dei diritti della difesa impone che l’interessato, prima della decisione lesiva, possa conoscere con precisione e contestare gli elementi del fascicolo posti a fondamento degli addebiti, inclusa una sintesi sostanziale delle testimonianze raccolte e gli elementi probatori scritti utilizzati; se tali elementi non sono comunicati o la sintesi non riflette il contenuto sostanziale delle deposizioni, la violazione incide sul contenuto della decisione e ne comporta l’annullamento, senza che occorra esaminare gli altri motivi. La Corte ha quindi annullato entrambe le decisioni impugnate e condannato il Parlamento alle spese.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 12 bis, paragrafo 3, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 11, paragrafo 2, della decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo del 2 luglio 2018
- Articolo 176, paragrafo 2, del regolamento interno del Parlamento europeo
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 21, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 53 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale
Molestie psicologiche di un deputato europeo e diritti della difesa
La sentenza riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da Monica Semedo contro due decisioni della presidente del Parlamento europeo del 17 aprile 2023: una di accertamento di molestie psicologiche ai sensi dell’articolo 12 bis, paragrafo 3, dello Statuto e una sanzionatoria, consistente nella perdita del diritto all’indennità di soggiorno per dieci giorni.
Fatti e procedimento interno al Parlamento
A seguito di una denuncia presentata da un ex assistente parlamentare accreditato, il comitato consultivo del Parlamento ha avviato un’indagine nei confronti della ricorrente, trasmettendole una sintesi delle accuse e parte delle prove non riservate. La ricorrente ha presentato osservazioni scritte, ma le è stata negata l’assistenza di un avvocato nelle audizioni dinanzi al comitato. In seguito, il comitato ha concluso per la sussistenza di molestie psicologiche e ha raccomandato una sanzione più severa, poi ridotta dalla presidente del Parlamento nella decisione finale.
Ricevibilità del ricorso contro la seconda decisione
Il Parlamento eccepiva l’irricevibilità della censura contro la seconda decisione per assenza di motivi specifici. Il Tribunale respinge l’eccezione, osservando che la legittimità della sanzione dipendeva dalla validità della prima decisione di accertamento delle molestie: l’eventuale annullamento di quest’ultima avrebbe travolto anche la sanzione conseguente.
Motivo principale: violazione del contraddittorio e dei diritti della difesa
La ricorrente sosteneva che non le fosse stato consentito di essere ascoltata oralmente e assistita da un avvocato, sia dinanzi al comitato sia dinanzi alla presidente del Parlamento, e che la riservatezza delle prove fosse stata gestita in modo tale da impedirle una difesa effettiva. Il Tribunale esamina soprattutto la censura relativa alla mancata comunicazione delle prove e delle testimonianze.
Accesso alle testimonianze: sintesi non sufficiente
Richiamando la propria giurisprudenza e quella della Corte di giustizia, il Tribunale ribadisce che, in un procedimento per molestie, la persona accusata deve poter conoscere tutti gli elementi rilevanti del fascicolo, nel rispetto della riservatezza, almeno mediante una sintesi delle testimonianze utilizzate per fondare la decisione. Nel caso concreto, la versione non riservata della relazione del comitato non rifletteva il contenuto sostanziale delle deposizioni: le differenze di percezione tra i testimoni non vi comparivano e vari elementi riportati nella relazione come emersi da testimonianze non trovavano riscontro nell’allegato riservato esaminato dal Tribunale. Ne deriva che la sintesi fornita non consentiva una difesa utile.
Accesso alle prove scritte
Il Tribunale constata inoltre che non tutti gli elementi di prova scritti utilizzati per qualificare i comportamenti come molestie erano stati comunicati alla ricorrente nella fase amministrativa. Alcuni messaggi e scambi pertinenti erano stati trasmessi solo in parte o erano stati prodotti soltanto nel contenzioso giudiziario, il che impediva alla ricorrente di conoscere con precisione tutti i documenti alla base degli addebiti.
Effetti della violazione
Il Tribunale ricorda che l’annullamento è giustificato quando, in assenza dell’irregolarità, il procedimento avrebbe potuto avere esito diverso o quando l’interessato è stato privato anche solo di una possibilità minima di difendersi meglio. Nel caso di specie, la mancata comunicazione di una sintesi sostanziale delle testimonianze e degli elementi probatori scritti ha inciso inevitabilmente sul contenuto delle decisioni impugnate.
Dispositivo
Le decisioni della presidente del Parlamento europeo del 17 aprile 2023 sono annullate e il Parlamento è condannato alle spese. Poiché l’annullamento deriva dalla violazione dei diritti della difesa, il Tribunale non esamina gli altri motivi di ricorso, incluso l’asserito errore manifesto di valutazione nella qualificazione dei fatti come molestie psicologiche.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 12 mar 2025Tribunale, Sentenza T-596/22
- Sentenza · 12 mar 2025Tribunale, Sentenza T-1143/23
- Sentenza · 12 mar 2025Tribunale, Sentenza T-1158/23
- Sentenza · 12 mar 2025Corte di giustizia, Ordinanza C-285/24
- Sentenza · 12 mar 2025Tribunale, Sentenza T-66/24
- Sentenza · 12 mar 2025Tribunale, Sentenza T-307/24
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →