Corte di giustizia, Ordinanza C-285/24
Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 12 marzo 2025. — Coopservice soc. coop. p.a, agissant pour son propre compte et en qualité de mandataire du GME constitué avec les mandants Natuna Srl e XC Srl contro Consip SpA. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 94 del regolamento di procedura della Corte – Appalti pubblici – Esclusione di un offerente dalla procedura di gara – Escussione della cauzione provvisoria – Applicazione automatica di tale sanzione – Offerente già aggiudicatario di un lotto del medesimo bando di gara – Principio di proporzionalità – Requisito della presentazione del contesto di fatto e di diritto del procedimento principale nonché delle ragioni che giustificano la necessità di una risposta alla questione pregiudiziale – Irricevibilità manifesta. — Causa C-285/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Consiglio di Stato italiano aveva chiesto alla Corte di valutare la compatibilità con il diritto dell’Unione dell’incameramento automatico della cauzione provvisoria previsto dal vecchio codice dei contratti pubblici, in un caso di esclusione di un RTI da una gara. La Corte non entra nel merito della questione e dichiara la domanda manifestamente irricevibile perché l’ordinanza di rinvio non contiene gli elementi necessari richiesti dall’articolo 94 del regolamento di procedura. Il giudice nazionale potrà riproporre una nuova domanda più completa, tenendo conto anche della sentenza Luxone e Sofein.
Domanda pregiudiziale in materia di appalti pubblici e incameramento automatico della cauzione provvisoria dichiarata manifestamente irricevibile per carenze della decisione di rinvio
La questione giuridica
Se il diritto dell’Unione osti a una normativa nazionale sugli appalti pubblici che preveda l’incameramento automatico della cauzione provvisoria in caso di esclusione dell’offerente, anche quando l’offerente non sia risultato aggiudicatario e anche in presenza di un profilo di imputabilità collegato a un’impresa appartenente al suo gruppo o a un membro del raggruppamento, alla luce dei principi di proporzionalità, libertà di stabilimento, libera prestazione dei servizi e delle disposizioni della Carta e della CEDU richiamate dal giudice nazionale.
Principio di diritto
La Corte dichiara manifestamente irricevibile la domanda pregiudiziale quando l’ordinanza di rinvio non espone con sufficiente precisione il contesto di fatto e di diritto, il contenuto delle norme nazionali rilevanti, le ragioni della necessità della risposta e il nesso tra tali norme e le disposizioni dell’Unione invocate; in particolare, non è possibile esaminare la compatibilità con il diritto UE di una disciplina nazionale sull’incameramento automatico della cauzione provvisoria se il giudice del rinvio non precisa adeguatamente la normativa applicabile e i presupposti della controversia.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 94 del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 6 TUE
- Articoli 49, 50, 54 e 56 TFUE
- Articoli 16, 49, 50 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 4 del protocollo n. 7 alla CEDU
- Direttiva 2004/17/CE
- Direttiva 2004/18/CE
Incameramento automatico della cauzione provvisoria negli appalti pubblici e irricevibilità della domanda pregiudiziale
La causa riguarda un rinvio pregiudiziale del Consiglio di Stato italiano in materia di appalti pubblici, relativo alla legittimità dell’escussione automatica della cauzione provvisoria a seguito dell’esclusione di un offerente da una procedura di gara. La Corte non esamina il merito della compatibilità della disciplina nazionale con il diritto dell’Unione, ma chiude il procedimento con ordinanza per manifesta irricevibilità.
Fatti e procedimento principale
La Consip aveva bandito una gara suddivisa in nove lotti per servizi integrati negli istituti e nei luoghi di cultura. Il RTI Coopservice aveva presentato offerta per cinque lotti e risultava primo in almeno uno di essi, con ulteriori risultanze positive comunicate informalmente per altri due lotti. Successivamente, con decisione del 9 luglio 2021, la Consip ha escluso il RTI per una irregolarità contributiva imputata alla FCM Group Srl, società collegata a un membro del raggruppamento, e ha disposto anche l’incameramento delle cauzioni provvisorie costituite per tutti i lotti offerti.
La Coopservice ha impugnato le decisioni davanti al TAR Lazio senza successo e ha poi proposto appello al Consiglio di Stato. Nel ricorso ha contestato, tra l’altro, che la sanzione dell’escussione della cauzione fosse automatica e sproporzionata, soprattutto per i lotti non aggiudicati, e che fosse errata l’imputazione al RTI della condotta della società collegata.
Questione pregiudiziale sottoposta alla Corte
Il giudice del rinvio ha chiesto se contrastino con il diritto dell’Unione, in particolare con la Carta, la CEDU, l’articolo 6 TUE e i principi di proporzionalità, concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi, le norme del vecchio codice dei contratti pubblici che prevedono l’incameramento della cauzione provvisoria come conseguenza automatica dell’esclusione dell’operatore, anche se quest’ultimo non sia risultato aggiudicatario.
Normativa richiamata
La Corte richiama soprattutto:
- l’articolo 267 TFUE, quale base del rinvio pregiudiziale;
- l’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura, che consente di dichiarare la domanda manifestamente irricevibile con ordinanza motivata;
- l’articolo 94 del regolamento di procedura, che impone al giudice del rinvio di descrivere il contesto di fatto e di diritto, il contenuto delle norme nazionali applicabili e le ragioni del rinvio;
- gli articoli 49, 50, 54 e 56 TFUE e gli articoli 16, 49, 50 e 52 della Carta, nonché l’articolo 4 del protocollo n. 7 CEDU, richiamati dal giudice nazionale;
- le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, menzionate solo come atti recepiti dal vecchio codice dei contratti pubblici.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda che il rinvio pregiudiziale è uno strumento di cooperazione che richiede una decisione di rinvio completa e sufficientemente chiara, sia per consentire una risposta utile sia per permettere agli Stati membri e agli interessati di presentare osservazioni. I requisiti dell’articolo 94 del regolamento di procedura sono qualificati come obblighi che il giudice nazionale deve rispettare scrupolosamente.
Nel caso di specie, la Corte rileva tre carenze decisive:
- l’ordinanza non riporta il contenuto esatto delle disposizioni nazionali richiamate, ossia gli articoli 38, paragrafo 1, lettera i), 48 e 75 del vecchio codice dei contratti pubblici;
- non spiega in modo sufficientemente preciso perché la risposta della Corte sarebbe necessaria per la soluzione della controversia principale;
- non chiarisce adeguatamente il collegamento tra le disposizioni del diritto dell’Unione invocate e la normativa nazionale applicabile.
Quanto alla Carta, la Corte osserva inoltre che dall’ordinanza non emerge con sufficiente precisione la competenza della Corte a pronunciarsi su tali disposizioni, anche perché non sono indicate le specifiche norme delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE attuate dal vecchio codice e rilevanti per la controversia.
Decisione
La domanda di pronuncia pregiudiziale è dichiarata manifestamente irricevibile ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura. La Corte precisa tuttavia che il Consiglio di Stato conserva la possibilità di presentare una nuova domanda, purché completi adeguatamente il quadro fattuale e normativo e tenga conto della giurisprudenza pertinente, in particolare della sentenza Luxone e Sofein del 26 settembre 2024.
Principio ricavabile
La pronuncia conferma che una domanda pregiudiziale sugli appalti pubblici è irricevibile quando il giudice del rinvio non fornisce alla Corte un quadro sufficiente delle norme nazionali, dei fatti rilevanti e delle ragioni del rinvio; la Corte non può quindi pronunciarsi sulla legittimità, alla luce del diritto UE, dell’incameramento automatico della cauzione provvisoria se tali elementi non sono adeguatamente illustrati.
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